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Prestazioni a favore dei sordi

Le prestazioni a favore dei Sordi. Sono considerati sordi i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (fino a 12 anni) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

Si considera causa impeditiva del normale apprendimento del linguaggio parlato l’ ipoacusia (pari o superiore a 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore) che renda o abbia reso difficoltoso tale normale apprendimento.

Ai fini della concessione della pensione è stabilito il requisito di soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel.

Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile a decorrere dal 1° gennaio 2010 vanno presentate all’Inps esclusivamente in via telematica (rivolgersi ai Patronati  o alle sedi associative riconosciute ONLUS).

L’accertamento dei requisiti sanitari è effettuato da apposite Commissioni mediche. Possono essere costituite Commissioni mediche specializzate nei capoluoghi di Provincia per l’accertamento della sordità, le cui particolari caratteristiche richiedono la visita da parte di medici specialisti.

Qualora i livelli di perdita uditiva siano inferiori ai limiti suindicati o non sia possibile dimostrate l’epoca in cui è sorta l’ipoacusia, la valutazione sanitaria viene effettuata secondo i criteri dell’ invalidità civile.

Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’ accertamento sanitario dell’invalidità.

PENSIONE

REQUISITI PER IL DIRITTO
• dal 18° al 65° anno di età;
• spetta in misura intera se l’invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l’anno 2010: limite di reddito Euro 15.154,24);
• cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.
Hanno altresì diritto alla prestazione i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, coniuge e figli a carico, regolarmente residenti in Italia.Possono avere diritto alla prestazione anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.Successivamente, l’ art. 80, comma 19, l. 388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno.

Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l’emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi “soggiornanti di lungo periodo” (msg. 7742/07).

Il Decreto, modificando l’art. 9 del Testo Unico sull’immigrazione, ha introdotto – in sostituzione della Carta di soggiorno – il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:

• un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
• un reddito non inferiore all’assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato). La pensione viene corrisposta in 13 mensilità e per l’anno 2010 l’importo mensile è pari ad in Euro 256,67.Al compimento del 65° anno di età l’importo della pensione viene adeguato a quello dell’ assegno sociale.

INCOMPATIBILITA’
La l. 407/1990 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, di servizio e di lavoro).

Detta incompatibilità è stata abrogata dall’ art. 12 l.412/1991, che ha fatto salvi i diritti acquisiti per le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’ Interno fino al 1° gennaio 1992.

Le prestazioni assistenziali ai sordi sono regolamentate da: l. 381/1970, art.1 – l. 33/1980, art. 14 septies –d. lgs. 509/1988, art. 8 – l. 407/1990, art. 12 – l. 412/1991, art. 12 – Decreto Ministero Sanità 5/2/1992 pubbl. G.U. 26/2/1992 S. ord. n. 43.

Tabelle

Importi limiti di reddito

INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE

A favore dei sordi è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 1988, un’indennità di comunicazione (l. 508/1988). Tale indennità è concessa per il solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall’età o dall’eventuale ricovero in istituto.

Ai fini della concessione dell’indennità, se il richiedente non supera i 12 anni di età, l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore. Qualora il richiedente abbia superato tale età, l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel HTL e deve essere dimostrata l’insorgenza dell’ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno.

I beneficiari dell’indennità concessa prima del 12° anno a causa di perdita uditiva inferiore a 75 decibel decadono dal beneficio al compimento di tale età.

REQUISITI:

• spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall’età e dal reddito;
• cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.Per ottenere il beneficio è necessaria una espressa richiesta da parte dell’interessato.Per il 2010 l’importo è pari a Euro 239,97 ed è corrisposto per dodici mensilità.

MINORI
L ’indennità di comunicazione è incompatibile con l’indennità di frequenza per cui è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

CODICE FASCIA DESCRIZIONE

20 – Sordi, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
21 – Sordi, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
22 – Sordi, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione
23 – Sordi, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
24 – Sordi, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione (fascia provvisoria)
25 – Sordi, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
26 – Sordi, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanze per indennità di comunicazione.


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