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Coronavirus: decreto “Cura Italia” e disabili
Come annunciato, il Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 marzo c.a. ha approvato un decreto-legge (definito “Cura Italia”), il secondo dopo quello del 2 marzo scorso, che contiene ulteriori misure straordinarie di sostegno all’economia e alle famiglie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per evidenti ragioni di necessità ed urgenza si è scelto lo strumento del decreto legge che entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che avverrà fra oggi e domani (18 marzo, n.d.r.) , e che poi verrà convertito in legge e presumibilmente modificato dal Parlamento. Il testo, complice la situazione di emergenza, necessita sicuramente di aggiustamenti e perfezionamenti che potrebbero avvenire in Aula, oltre che di tempestive indicazioni operative ed applicative per rendere concrete le molte agevolazioni introdotte.
Dell’intero decreto, non ancora ufficializzato, abbiamo proposto su HandyLex una prima analisi sulle agevolazioni introdotte a favore delle persone che assistono familiari con disabilità e quelle a favore delle stesse persone con disabilità che siano lavoratori dipendenti. Ci riserviamo ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni dopo le indicazioni applicative di chi di dovere e quanto mai necessarie.
Carlo Giacobini –
Direttore responsabile di HandyLex.org – Centro per la documentazione legislativa – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – Direzione Nazionale
Lavoratori con disabilita’: e alla fine prevale la ragione!
Il timore che alla fine i più penalizzati rischiassero di essere proprio i lavoratori con disabilità era fondato, alla luce di quanto stabilito da un messaggio prodotto la scorsa settimana dall’INPS. Fortunatamente, però, alla fine ha prevalso la ragione e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha messo la parola fine ad ogni dubbio, adottando l’interpretazione più favorevole.
Ci riferiamo segnatamente alla questione da noi seguita giorno dopo giorno, relativa alle agevolazioni lavorative previste dal Decreto Legge 18/20, cosiddetto “Cura Italia”, dalle quali il Messaggio n. 1281 diffuso il 20 marzo dall’INPS sembrava escludere proprio i lavoratori con disabilità, riservando i nuovi benefici solo ai familiari di chi assiste persone con disabilità. Ieri però, 24 marzo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diramato l’importante Circolare 3/20, particolarmente rilevante, vista anche la confusione prodottasi in questi giorni.
Come si legge nel sito del Servizio HandyLex.org, che dedica un’approfondita analisi a quella Circolare, quest’ultima riguarda sia i dipendenti privati che quelli pubblici, e affronta le questioni più rilevanti per i lavoratori con disabilità e per quelli che assistono persone con disabilità: dall’estensione dei permessi lavorativi derivanti dall’articolo 33 della Legge 104/92, al congedo per i lavoratori con disabilità, trattando inoltre particolari quadri clinici a rischio, il diritto al lavoro agile e i congedi ai genitori.
In particolare, rispetto all’ampliamento dei permessi lavorativi, «il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – si legge in HandyLex.org – ha messo la parola fine alla discussione, adottando un’interpretazione più favorevole. E del resto non poteva essere altrimenti, vista la Relazione Tecnica al Decreto Legge 18/20, depositata al Senato, che indicava chiaramente la volontà ampia del Legislatore».
Per approfondire dunque le varie parti della Circolare Ministeriale 3/20, suggeriamo caldamente ai Lettori la consultazione dell’analisi pubblicata da HandyLex.org (a questo link). (S.B.)
Fonte: superando.it
Coronavirus, l’informativa del Governo Conte al Parlamento Italiano (Camera dei Deputati 25 marzo e Senato della Repubblica 26 marzo)
Decreto Cura Italia: una sintesi delle misure previste per famiglie con persone con disabilita’
Dall’aumento dei permessi da legge 104 alla chiusura dei centri diurni, alla introduzione dei congedi parentali, una carrellata delle misure contenute nel decreto pubblicato il 17 marzo per sostenere famiglie e imprese nell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Sintetizziamo le principali misure previste per le famiglie di persone con disabilità, introdotte dal decreto “Cura Italia”, approvato il 16 marzo 2020 (qui un primo articolo redatto subito dopo la presentazione delle misure in conferenza stampa) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020, recante le misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Seguiranno nei prossimi giorni articoli di approfondimento, per ora elenchiamo qui le disposizioni con i riferimenti ai rispettivi articoli, rimandando alla lettura completa del testo del decreto Cura Italia.
CONGEDI PARENTALI (ART. 23).
L’art. 23 istituisce per l’anno 2020, e a decorrere dal 5 marzo, uno specifico congedo di 15 giorni per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
PERMESSI LAVORATIVI DA LEGGE 104 (ART. 24).
L’articolo 24 aggiunge 12 giorni complessivi ai giorni di permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992 per assistere un familiare con situazione di grave disabilità certificata, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. (Sulla interpretazione di questa disposizione, rimandiamo a un articolo specifico dedicato).
QUARANTENA E MALATTIA (ART. 26).
Sempre in ambito lavoro, l’articolo 26 dispone che il periodo trascorso dai lavoratori del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sia equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Inoltre il comma 2 prevede che fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali (non meglio specificati, ndr) attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.
LAVORO AGILE (ART.39).
L’articolo 39 dispone che i lavoratori dipendenti con disabilità grave (attestata dall’articolo 3, comma 3 della legge 104) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave (con riconoscimento articolo 3, comma 3, della legge 104), hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (ovvero da casa, ndr), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Questo fino al 30 aprile 2020.
CENTRI DIURNI (ART. 47).
L’articolo 47 dispone la sospensione delle attività dei Centri semiresidenziali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, fino al 3 aprile 2020.
L’articolo specifica, inoltre, che l’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili (non meglio specificati, ndr) in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario.
SERVIZI DOMICILIARI (ART. 48).
In considerazione delle gravi problematiche che la chiusura dei servizi educativi, sociosanitari e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità comporta, l’articolo 48 prevede che le pubbliche amministrazioni forniscano, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza, sempre e comunque nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall’amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
Fonte: disabili.com
DECRETI GOVERNATIVI
D.L. 17.3.2020. N.18 (G.U. 17.3.2020)
D.P.C.M. 22.3.2020 (G.U. 22.3.2020)
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