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La tecnologia informatica IVA 4%. Interrogazione parlamentare
FAMIGLIA E DISABILITÀ
Interrogazione a risposta scritta n 4-03286
MANDELLI, PALMIERI e VERSACE.
Al Ministro per la famiglia e le disabilità, al Ministro dell’economia e delle finanze.
— Per sapere –
premesso che: il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, disciplina l’istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto; l’articolo 2, comma 9, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha previsto che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze siano stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap;
il decreto emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 14 marzo 1998, ha stabilito le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 4 per cento, ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, non considerando però il collegamento internet ancora poco utilizzato all’epoca dell’emanazione;
la delibera n. 46/17/CONS, emanata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 26 gennaio 2017 e pubblicata il 24 febbraio 2017, nel proporre « Misure specifiche e disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa e mobile », prevede agevolazioni solo per portatori di disabilità sensoriali (non udenti e non vedenti) non estendendo le stesse agevolazioni a tutti i portatori di handicap;
la stessa guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità non esplicita l’applicazione dell’Iva al 4 per cento per i servizi internet, generando confusione; tutte le persone affette da « menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio » dovrebbero beneficiare dell’aliquota Iva al 4 per cento sui collegamenti ad internet fissi o mobili. Infatti, l’utilizzo di internet facilita:
1) la comunicazione interpersonale;
2) il controllo dell’ambiente (tutti i servizi di domotica e i nuovi « assistenti vocali », di noti marchi, hanno alle spalle infrastrutture che rendono obbligatoria la presenza di un collegamento internet);
3) l’accesso alla informazione e alla cultura;
la stessa Autorità all’interno della «Sintesi della consultazione pubblica » ammetteva testualmente: « In ordine alla proposta di estensione ad altre categorie di disabili, preso atto della complessità del reperimento dei dati e delle informazioni necessarie a programmare un intervento mirato e proporzionale, l’Autorità si riserva di valutare, trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore delle nuove misure, l’estensione di misure specifiche ad altri utenti disabili che soffrono di gravi patologie invalidanti », ma decorsi 6 mesi non ha provveduto in tal senso;
nonostante il collegamento ad internet possa essere tranquillamente considerato un sussidio tecnico ed informatico (ai sensi della legge 28 febbraio 1997, n. 30 e del decreto del Ministero delle finanze – 14 marzo 1998), proprio il decreto 14 marzo 1998, poiché poco aggiornato, impedisce l’applicazione dell’Iva al 4 per cento –: se i Ministri interrogati intendano adottare iniziative, per quanto di competenza, per sanare un’ingiusta disparità di trattamento in modo tale da facilitare l’autosufficienza e l’integrazione di tutti i soggetti portatori di handicap che soffrono di gravi patologie invalidanti, agevolando la fruizione dei servizi internet tramite l’equiparazione agli altri sussidi informatici per i quali è prevista l’applicazione dell’Iva al 4 per cento. (4-03286)
PER SAPERE DI PIU’
On.le Andrea Mandelli