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Il Nuovo Codice Unico della Disabilità ed i Sordi Italiani

Ecco il testo del Disegno di Legge sulla disabilità che é stato approvato dal Governo nella seduta del 28 febbraio 2019. Tutt’ora é in esame del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO DI SEMPLIFICAZIONE E CODIFICAZIONE IN MATERIA DI DISABILITA’
ART. 1
(Delega al Governo per l’adozione di un Codice in materia di disabilità)
1. Al fine di promuovere, tutelare e garantire il pieno ed eguale godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte della persona con disabilità e porre le condizioni affinché sia effettivamente rimosso qualsiasi ostacolo che ne limiti o impedisca la piena e libera partecipazione alla vita economica, sociale e culturale della Nazione, in attuazione degli articoli 2, 3, 31, 32, 34, 35 e 38 della Costituzione, degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa in materia di disabilità, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare, riordinare e semplificare, anche innovandole, le disposizioni vigenti in materia di disabilità, anche ai fini della definizione del “Codice per la persona con disabilità”.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 intervengono nei seguenti settori:
a) definizione della condizione di disabilità;
b) accertamento e certificazione;
c) disciplina dei benefici;
d) sistemi di monitoraggio, verifica e controllo;
e) promozione della vita indipendente e contrasto dell’esclusione sociale;
f) abilitazione e riabilitazione;
g) istruzione e formazione;
h) inserimento nel mondo del lavoro e tutela dei livelli occupazionali;
i) accessibilità e diritto alla mobilità.

3. Nell’esercizio delle deleghe di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;
b) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
c) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
d) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
e) assicurare l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppo di attività;

f) con riguardo alla definizione della condizione di disabilità:
1) considerare la persona con disabilità nella sua complessità ed in una prospettiva multidimensionale, caratterizzata da esigenze materiali, esistenziali, relazionali, affettive, formative e culturali, nonché relative al contesto ambientale;
2) definire la condizione di disabilità, intesa come insieme di barriere di qualsiasi natura che limitano, ostacolano o impediscono, anche temporalmente, il pieno ed armonico sviluppo, all’interno della società, della personalità in relazione alla complessiva condizione psico-fisica e sensoriale, superando valutazioni limitate a criteri esclusivamente quantitativi, tenendo conto delle implicazioni relative ai diversi livelli di non autosufficienza;

g) con riguardo alle procedure per l’accertamento e la certificazione della condizione di disabilità:
1) semplificare le procedure e i procedimenti relativi all’accertamento della condizione di disabilità, compresi quelli richiesti per fruire di interventi assistenziali socio-sanitari, garantendo la conclusione degli stessi in tempi definiti, nel rispetto dei principi di imparzialità, efficienza, pari opportunità, non discriminazione, anche al fine di non aggravare i familiari che assistono la persona con disabilità, assicurando, tra l’altro, un costante aggiornamento delle ipotesi in cui l’accertamento ha carattere permanente;
2) semplificare le condizioni di esercizio dei diritti delle persone con disabilità attraverso la creazione di una infrastruttura informatica contenente, nel rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali, la certificazione, le informazioni riguardanti la condizione sociale, economica e sanitaria della persona con disabilità, nonché le istanze e l’eventuale documentazione relativa ai procedimenti volti alla fruizione dei benefici economici, previdenziali e assistenziali e dei servizi e interventi di assistenza socio-sanitaria che spettano alla stessa; la medesima infrastruttura contiene altresì le informazioni relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona con disabilità;
3) operare una revisione della disciplina in materia di interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno, predisponendo strumenti capaci di realizzare una equilibrata ed effettiva tutela e protezione della persona con disabilità che tenga conto della sua specifica e concreta condizione psico-fisica e sensoriale;

h) con riguardo alla disciplina dei benefici, sia in termini di prestazioni economiche e previdenziali, sia in termini di erogazione di servizi:
1) assicurare l’integrazione dell’offerta, individuando a tal fine i livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione;
2) riordinare, armonizzare e semplificare le disposizioni normative, nonché i relativi procedimenti amministrativi, in materia di criteri e requisiti per l’accesso, l’erogazione e la determinazione dei benefici, degli interventi e dei servizi rivolti alla persona con disabilità, tenendo conto dell’effettivo e specifico grado di bisogno socio-economico, anche attraverso l’istituzione di appositi strumenti di coordinamento e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa;
3) riordinare, anche accorpandoli, i diversi fondi destinati alla tutela, al sostegno e alla promozione dei diritti della persona con disabilità e alla valorizzazione del ruolo di cura, di sostegno e di assistenza della famiglia;

i) con riguardo ai sistemi di monitoraggio, verifica e controllo dell’attuazione della normativa in materia disabilità:
1) rivedere i contenuti e le modalità di monitoraggio, controllo e verifica cui sono tenute le amministrazioni centrali a vario titolo coinvolte nell’attuazione della normativa in materia di disabilità, redendo, tra l’altro, più efficace, anche attraverso l’utilizzo di opportuni strumenti telematici, l’attività ispettiva volta a prevenire e reprimere eventuali abusi nella fruizione dei benefici;
2) istituire un’Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità, con compiti di verifica, controllo e consultazione sull’attuazione dei diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari, nonché sul rispetto degli standard di qualità dei servizi ad essi erogati;
3) prevedere misure di tutela del consumatore-utente con disabilità, anche attraverso la previsione dell’obbligo per tutte le amministrazioni, nonché per i soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici, di indicare in modo specifico nelle carte dei servizi i diritti, anche di natura risarcitoria, che spettano alle persone con disabilità;
4) riordinare gli organismi pubblici di consultazione in materia di persone con disabilità, secondo criteri di semplificazione ed efficienza dell’azione amministrativa;

l) con riguardo alle politiche, alle azioni e agli interventi volti alla promozione della vita indipendente e al contrasto dell’esclusione sociale della persona con disabilità;
1) armonizzare, riordinare e semplificare le disposizioni legislative in materia di diritti, di integrazione sociale, di assistenza, di comunicazione e supporto alla persona con disabilità ed ai suoi familiari, in conformità ai principi e agli obblighi internazionali ed europei, e nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali;
2) riconoscere e valorizzare il ruolo di cura e assistenza della persona con disabilità svolto dai componenti della sua famiglia, prevedendo adeguate misure di sostegno, anche potenziando quale strumento privilegiato di supporto alla persona con disabilità, l’assistenza sociale e sanitaria domiciliare;
3) rafforzare percorsi non discriminatori per l’accesso e l’esercizio della genitorialità da parte delle persone con disabilità, e, in particolare, di supporto alla maternità della donna con disabilità anche riordinando la disciplina dell’adozione da parte della persona con disabilità;
4) agevolare la diffusione di ogni strumento funzionale allo svolgimento di una vita autonoma della persona con disabilità, in relazione alla sua concreta e specifica condizione;
5) promuovere la rimozione di ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità che limiti, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di ogni libertà fondamentale, in attuazione dei principi sanciti della legge 3 marzo 2009, n. 18, anche con riferimento alla semplificazione delle modalità di espressione della volontà ovvero di sottoscrizione di atti relativi a procedimenti e procedure ammnistrative da parte di persone con disabilità impossibilitate alla autonoma comunicazione verbale o scritta, anche prevedendo a tal fine, senza maggiori oneri a carico dei soggetti interessati, l’utilizzo di strumenti telematici e il coinvolgimento, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dei notai.
6) favorire la realizzazione di una rete interistituzionale e interterritoriale di sostegno alla persona con disabilità e alla sua famiglia, anche attraverso la creazione di percorsi condivisi e integrati di presa in carico, in accordo con i diversi soggetti che sono impegnati nella materia della disabilità.

m) con riguardo all’abilitazione e alla riabilitazione della persona con disabilità;
1) favorire percorsi di screening neonatale e nella prima infanzia funzionali ad una maggiore efficacia e adeguatezza degli interventi abilitativi, riabilitativi e di erogazione di terapie, degli interventi di protesizzazione ed implantologia, nonché dei percorsi abilitativi e riabilitativi anche da parte di privati accreditati o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, al fine di assicurare alla persona con disabilità di potere accedere a quelli più adeguati alla propria specifica condizione;
2) assicurare il monitoraggio e la verificabilità, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, delle attività svolte durante i percorsi di abilitazione, riabilitazione e cura;
3) favorire l’investimento pubblico e privato, anche mediante misure fiscali, nella ricerca relativa alle malattie rare;
4) predisporre adeguati strumenti al fine di agevolare l’accesso ai servizi sanitari da parte della persona con disabilità, prevedendo anche adeguate misure al fine di consentire un’effettiva tutela del diritto ad esprimere un consenso informato;

n) con riguardo alla piena ed effettiva attuazione del diritto all’istruzione e alla formazione:
1) assicurare alla persona con disabilità l’effettiva realizzazione del diritto allo studio, prevedendo anche adeguate e proporzionate misure a favore delle persone con disabilità ospedalizzate, in particolare se di minore età, sotto il profilo, tra l’altro, dell’accesso alla formazione scolastica e alla cultura;
2) predisporre i mezzi necessari per garantire alla persona con disabilità e a coloro che manifestano difficoltà nell’apprendimento continuità ed effettività nella fruizione dei servizi di partecipazione all’attività scolastica, anche implementando le misure di sostegno previste a favore degli studenti con disturbi dell’apprendimento;
3) con riferimento alla formazione universitaria, prevedere interventi volti a semplificare i procedimenti finalizzati al contrasto dell’esclusione dello studente con disabilità, individuando anche strumenti di coordinamento tra le amministrazioni competenti e tra queste e gli enti operanti nel terzo settore;
4) riconoscere e disciplinare le figure professionali che, a vario titolo, intervengono e concorrono nei percorsi di abilitazione e riabilitazione finalizzati all’inclusione scolastica e universitaria, nonché alla partecipazione alla vita collettiva della persona con disabilità;

o) con riguardo all’inserimento nel mondo del lavoro e alla tutela dei livelli occupazionali della persona con disabilità:
1) riordinare la disciplina dei congedi parentali per i soggetti che assistono familiari con disabilità e promuovere misure funzionali a realizzare un adeguato rapporto tra attività lavorativa ed esigenze della vita privata, sia a favore della persona con disabilità, sia per i soggetti che prestano attività di cura e assistenza;
2) prevedere agevolazioni, anche di natura fiscale, in favore dei datori di lavoro che attivano politiche ed azioni volte a migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti con disabilità o che assistano familiari con disabilità;
3) promuovere misure volte a rimuovere gli ostacoli alla progressione nella carriera professionale delle persone con disabilità, nonché adeguati programmi di formazione continua volti a contrastarne l’emarginazione per intervenuti mutamenti nelle condizioni del mercato del lavoro;
4) individuare profili professionali riservati a persone con disabilità, definendone i relativi percorsi di formazione, abilitazione ed inserimento lavorativo, riordinando anche la normativa in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità al fine di assicurane l’effettività;

p) quanto all’attuazione dei principi di accessibilità e del diritto alla mobilità:
1) riordinare le disposizioni per l’attuazione ed il rispetto dei principi e criteri di progettazione universale, accessibilità e fruibilità di beni, luoghi e servizi;
2) promuovere e incentivare gli strumenti e le tecnologie assistive necessari alla rimozione degli ostacoli allo svolgimento delle attività formative, sportive, politiche, culturali, sociali, ricreative, turistiche e di ogni altra
attività funzionale a favorire il pieno sviluppo ed affermazione della personalità delle persone con disabilità;
3) promuovere l’abbattimento delle barriere alla comunicazione, favorendo l’accessibilità dei media, diffondendo ogni tecnologia allo scopo finalizzata e riconoscendo la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua dei Segni Italiana tattile (LIS tattile);
4) rafforzare le misure a favore delle persone con disabilità prive, o che restano prive, del sostegno familiare, favorendo, tra l’altro, la creazione di aree urbane effettivamente funzionali alla integrazione della persona con disabilità, caratterizzate anche da forme di residenzialità sociale e di domotica assistenziale;
5) adottare misure che rendano effettivamente accessibili e fruibili per la persona con disabilità i trasporti aerei, ferroviari, marittimi e stradali, anche per quanto concerne le modalità di prenotazione, i supporti e gli strumenti funzionali allo svolgimento del trasporto stesso, includendo, altresì, il contrassegno europeo e la segnaletica per la circolazione stradale delle persone con disabilità.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro per la famiglia e le disabilità , di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere della Conferenza Unificata che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere, o, ove occorra, è acquisita l’intesa della medesima Conferenza ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 281 del 1997. Gli schemi sono trasmessi al Consiglio di Stato per l’acquisizione del parere da rendere nel termine di quarantacinque giorni e, successivamente, alle Camere per l’espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

ART. 2
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall’attuazione delle deleghe recate dall’articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai relativi decreti legislativi le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Codice della Disabilità

PER SAPERE DI PIU’

Convenzione ONU di New York

L’ARTICOLO PRECEDENTE SUL CANTIERE DEL CODICE UNICO

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