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Il notaio e la persona “sorda”

Il muto ed il sordomuto devono costituirsi in atto: come si comporta il notaio?

Vediamo insieme!

L’articolo 57 della Legge Notarile sancisce: “se alcune delle parti sia un muto o un sordomuto, oltre all’intervento dell’interprete occorre seguire le seguenti regole:

  • se il muto ( o il sordomuto) sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere e sottoscrivere l’atto, riconoscendolo conforme alle sue volontà;
  • se non sa leggere e scrivere o non può farlo, sarà necessario che il linguaggio a segni dello stesso (muto o sordomuto) sia inteso da uno dei testimoni oppure si costituisce un secondo interprete”.

La disciplina in esame prescrive l’obbligo per il notaio di accettare preliminarmente l’effettività dello stato fisico del comparente, quale dovere professionale imposto deontologicamente.

Non è però tenuto ad effettuare una vera e propria perizia che potrebbe risultare eccessiva ed inadeguata rispetto alle competenze che è tenuto a possedere.

Dottrina e giurisprudenza dibattono su i limiti di applicazione dell’articolo su menzionato, per tale ragione si è giunti ad affermare la non operatività:

– laddove la menomazione fisica è corretta mediante dispositivi meccanici;

– la parte non è completamente muta e riesce a farsi comprendere dal notaio.

Va invece ritenuta opportuna la sua applicazione, soprattutto tuzioristicamente, quando il linguaggio della parte è del tutto incomprensibile per il notaio.

La presenza dell’interprete è fondamentale e viene disposta con decreto del Presidente del Tribunale, competente territorialmente in base alla residenza/domicilio del minorato. La nomina non avviene casualmente ma con criteri logici e razionali, si tende a prescegliere parenti o affini del muto/ sordomuto ( mai il coniuge). Costituitosi in atto, è dovere del suddetto interprete giurare di adempiere fedelmente al suo ufficio ed è altrettanto onore del notaio fare menzione nell’atto che ogni dichiarazione resa dalla parte verrà realizzata per mezzo dell’infra costituito interprete. Se la parte è sordomuta è tenuto anche a “tradurre” il contenuto dell’atto nella corrispondente lingua dei segni.

Per corrobare l’atto notarile di una maggiore certezza sotto il profilo giuridico e formale, viene coordinata la lettura dell’articolo 57 della legge notarile con la disciplina dell’articolo 48 della stessa legge che prevede la necessaria presenza dei testimoni, laddove i soggetti, oltre ad essere minorati, non sappiano neppure leggere o scrivere. In tutti gli altri casi, la loro comparizione in atto è opportuna ma non obbligatoria!

Ricordiamo, però, che il notaio può sempre richiedere la loro presenza per dare all’atto un’ “efficacia effettiva “.

Dott.ssa Angiola Giovanna Mondano (2017). Fonte: iusinitinere.it

PER SAPERE DI PIU’

Legge notarile

Costituzione italiana art. 3 storia dei sordi

Nuovo termine legislativo: Sordo.
Abolito il termine di “sordomuto” . Con la legge 20 febbraio 2006 n. 95, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, istituisce una nuova disciplina in favore dei minorati auditivi. In particolare la legge stabilisce che, in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine di “sordomuto” viene sostituito con l’espressione “sordo”. Ecco il testo in vigore dal 31 marzo 2006
Legge 20 febbraio 2006, n. 95.
Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» e’ sostituito con l’espressione «sordo».
2. Il secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n.381, e’ sostituito dal seguente:
«Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordita’ congenita o acquisita durante l’eta’ evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purche’ la sordita’ non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».
3. Al primo comma dell’articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n.381, le parole: «L’accertamento del sordomutismo» sono sostituite dalle seguenti: «L’accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell’articolo 1».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 20 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Fonte: storiadeisordi.it

PER SAPERE DI PIU’

Sordità infantile

storiadeisordi.it 1

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