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Contrassegno invalidi. Nuovo progetto
La Senatrice Maria Rizzotti ha presentato nell’attuale legislatura (XVIII) il disegno di legge sulla nuova disposizione avente per oggetto “Norme per la concessione del contrassegno per i veicoli al servizio dei soggetti disabili e in materia di parcheggi ad essi riservati” di cui é stato comunicato alla Presidenza del Senato il 28 marzo 2018 (atto n. 192).
“ONOREVOLI SENATORI. Il presente disegno di legge detta nuove norme volte a disciplinare, ottimizzandolo, l’utilizzo del contrassegno per i veicoli al servizio dei soggetti disabili, anche attraverso l’introduzione di disposizioni più opportune in merito alla concessione impropria di tale contrassegno e alle sanzioni conseguenti a un uso scorretto dello stesso. A legge vigente il «contrassegno disabili», in deroga ad alcune prescrizioni di legge, mette al riparo i soggetti portatori di handicap o invalidi da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni. Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio comune di residenza, più esattamente dal sindaco (articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, recante il nuovo codice della strada, e articolo 381 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
Lo status di invalido comporta il riconoscimento di veri e propri diritti soggettivi in capo ai soggetti disabili. La stessa Corte di cassazione ha qualificato il diritto al rilascio del cosiddetto «contrassegno invalidi» come un diritto soggettivo (sentenze n.2412 del 26 febbraio 1993 e n.89 del 3 aprile 2000), configurando in tal modo l’esistenza di un più generale diritto soggettivo – quello della mobilità del disabile – non subordinato ad alcuna discrezionalità amministrativa. Un’espressione di questo impegno è il rilascio del contrassegno invalidi che legittima a fruire di agevolazioni nella circolazione e nella sosta del veicolo.Nel disciplinare l’utilizzo del contrassegno per i veicoli al servizio dei soggetti disabili, il disegno di legge abroga l’articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495.”
Art. 381. Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide
1. Ai fini di cui all’articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi denominato: “contrassegno di parcheggio per disabili” conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell’Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L’indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: “simbolo di accessibilità” di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l’interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L’autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Trascorso tale periodo è consentita l’emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio.
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione, se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno di parcheggio per disabili”. Il comune può inoltre stabilire, anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall’articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant’altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute.
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