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Mobilità sul sostegno
Mobilità sul sostegno: quali sono i titoli necessari?
Per partecipare alla mobilità su posti di sostegno il docente deve possedere specifico titolo di specializzazione. I titoli richiesti sono differenziati in base all’ordine o grado di istruzione come indicato nel CCNI sulla mobilità.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Per i trasferimenti a posto di tipo speciale per minorati psicofisici, della vista e dell’udito è richiesto il relativo titolo conseguito al termine del corso previsto dall’ art. 325, del D.L.vo n. 297/94
Sono validi inoltre, come sottolinea la nota 1) dell’art.24 comma 1 del CCNI, i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/75 solamente per gli insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente movimento.
Per il movimento su posti di sostegno per minorati psico-fisici, per minorati della vista (ciechi ed ambliopi), per minorati dell’udito (sordomuti e sordastri), come chiarisce il comma 4 del citato art.24, il titolo di specializzazione richiesto può essere rilasciato anche a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria.
Per il trasferimento alle scuole per non vedenti è necessario il titolo di specializzazione per minorati della vista conseguito presso l’istituto statale “Romagnoli” o in altri istituti autorizzati dal ministero.
Per il trasferimento nelle scuole speciali per sordomuti è necessario il titolo di specializzazione per sordomuti conseguito presso le scuole di metodo statali o altri istituti riconosciuti dal ministero.
Per il trasferimento alle scuole di differenziazione didattica occorre il titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell’art. 365, del D.L.vo n. 297/94, ovvero il diploma di abilitazione per il grado preparatorio conseguito presso la scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori di Roma oppure il diploma di maturità ad indirizzo sperimentale pedagogico secondo il metodo Montessori, conseguito presso la scuola magistrale statale, dichiarato corrispondente alla maturità magistrale ai sensi dell’ art. 279, del D.L.vo n. 297/94.
SCUOLA PRIMARIA
Per l’accesso alle scuole speciali o classi differenziali o ai posti istituiti per attività di sostegno nella scuola primaria, i titoli necessari sono indicati nell’art.25 comma 5 del CCNI sulla mobilità.
Per il trasferimento su scuole o posti di sostegno per minorati psicofisici e classi differenziali è richiesto il titolo di specializzazione per l’insegnamento ai minorati psicofisici conseguito al termine del corso previsto dall’ art. 325, del D.L.vo n. 297/94 ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria.
Per il trasferimento su scuole per ambliopi o posti di sostegno per minorati della vista, è richiesto il titolo di specializzazione per l’insegnamento ai minorati della vista conseguito al termine del corso previsto dall’ art. 325, del D.L.vo n. 297/94 ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria
Per il trasferimento su scuole per sordastri o posti di sostegno per minorati dell’udito, èp richiesto il titolo di specializzazione per l’insegnamento ai minorati dell’udito conseguito al termine del corso previsto dall’art. 325, del D.L.vo n. 297/94 ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria
Per il trasferimento su posti istituiti presso gli istituti di rieducazione per minorenni, è richiesto il titolo di specializzazione per l’insegnamento ai minorati psico-fisici conseguito al termine del corso previsto dall’ art. 8, del D.P.R. 31.10.75, n. 970, nonché diploma rilasciato al termine degli appositi corsi di specializzazione autorizzati dal Ministero dell’Istruzione d’intesa con quello di Grazia e Giustizia. Questi posti saranno assegnati direttamente dai competenti uffici scolastici territoriali
Per il trasferimento su scuole di differenziazione didattica, è richiesto il titolo conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell’ art. 365, del D.L.vo n. 297/94.
Come chiarisce la nota 1) dell’art. 25 del CCNI, nei diversi casi, sono validi inoltre i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. N. 970/1975 solamente per gli insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente movimento.
SCUOLA SECONDARIA
I posti di sostegno nella scuola secondaria di primo grado possono essere assegnati nell’ambito delle tre tipologie solo ai docenti in possesso del richiesto titolo di specializzazione che dovrà essere presentato unitamente all’istanza di trasferimento.
La specializzazione polivalente conferisce ai docenti della scuola secondaria I e II grado il titolo per l’insegnamento sul sostegno relativamente alle tre tipologie (EH – CH – DH) per le quali nella secondaria II grado non vi è alcuna distinzione a livello di organico e graduatoria interna di istituto
Riteniamo utile ricordare che il titolo di specializzazione polivalente, previsto dal DPR 970/75, certifica, per i docenti interessati, il possesso delle competenze necessarie per l’insegnamento per le tre tipologie di handicap (visiva, uditiva, psicofisica)
Per il passaggio a cattedre negli istituti per non vedenti, come chiarisce l’art.26 comma 9 del CCNI, è necessario il possesso anche della specializzazione conseguita a norma dell’art. 325, del D.L.vo n. 297/94.
E’ consentito, inoltre, il passaggio di cattedra dal ruolo dei docenti di istruzione secondaria di II a quello dei ruoli speciali provinciali degli istituti statali per sordomuti istituiti con la legge 30/7/1973, n. 488 e viceversa.
Per il passaggio a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di II grado per sordomuti è necessario il possesso anche della specializzazione di cui al citato art. 325, del D.L.vo n. 297/94.
Giovanna Onnis. Fonte: orizzontescuola.it
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