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La sentenza di Cassazione sul congedo straordinario

Il raddoppio del congedo straordinario se i figli con disabilità grave sono due (Sentenza di Cassazione 11031/2017)

La sentenza della Corte Suprema di Cassazione numero 11031 del 5 maggio 2017, ha stabilito che il diritto al congedo straordinario biennale (D.Lgs 151/2001) può essere fruito entro il limite di due anni per ciascuno dei figli minori con grave disabilità.

Come prima precisazione occorre far presente che, la sentenza di cassazione non ha valore di legge ma fa riferimento al singolo specifico caso, anche se certamente costituisce un precedente.
La sentenza della Corte Suprema di Cassazione numero 11031 del 5 maggio 2017, ha stabilito che il diritto al congedo straordinario biennale (D.Lgs 151/2001) può essere fruito entro il limite di due anni per ciascuno dei figli minori con grave disabilità e ha ritenuto infondato il ricorso di INPS che sosteneva l’impossibilità di riconoscere ai genitori la facoltà di fruire del congedo per ciascun figlio minore, ritenendo il limite massimo complessivo dei due anni.
Il comma 5 bis del D.Lgs 119/2001 che ha modificato l’articolo 42 del D.Lgs 151/2001 precisa che “il congedo fruito  ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa”.
Secondo la corte, la legge non intende riferirsi alla durata complessiva dei due anni fruibili dall’avente diritto anche nell’ipotesi di più familiari da assistere cosicché, esaurito il periodo dei due anni di congedo straordinario, il genitore, non avesse più possibilità di richiedere un ulteriore periodo di congedo per assistere un altro figlio con grave handicap. Tale ipotesi, non è ritenuta possibile anche in considerazione che, il diritto alla assistenza, deve essere riconosciuto e garantito a ciascuno dei figli minori affetto da handicap grave.
La corte ritiene che, l’espressione riferita alla “durata complessiva di due anni“, non superabili nell’arco della vita lavorativa del richiedente, si riferisca al godimento cumulativo del congedo di entrambi i genitori, relativamente a ciascun figlio con handicap grave, in modo da non lasciare nessuno privo della necessaria assistenza che, la legge, vuole tutelare.
Pertanto e, in definitiva, la corte ritiene possibile richiedere per ciascun figlio con grave disabilità due anni di congedo straordinario retribuito e tale limite deve essere considerato come complessivo  della somma dei congedi richiesti da ciascun genitore.
Si torna pertanto e, nella sentenza vengono infatti citate, alle disposizioni previste dalle circolari INPDAP di 15 anni fa, laddove si leggeva “Nell’ipotesi di più figli con handicap, il beneficio spetta per ognuno di essi, con i limiti indicati per i benefici della legge 104/92, previa verifica (tramite accertamento sanitario) dell’impossibilità di assistenza degli stessi usufruendo di un solo congedo straordinario” (Circ. INPDAP – 10 gennaio 2002, n. 2) e alla circolare INPDAP 12 maggio 2004, n. 31 che riportava “Con l’occasione si rammenta che il limite di due anni deve essere conteggiato con riferimento a tutti i beneficiari e per ogni soggetto disabile e che il periodo in questione rientra nell’ambito dei due anni di congedo riconosciuto, ai sensi dell’art.4, comma 2, della legge 8 marzo 2000 n. 53, a ciascun lavoratore dipendente in occasione di gravi e documentati motivi familiari.”Per memoria ricordiamo le circolari di parere avverso emesse negli anni dagli istituiti previdenziali:
INPS con circolare n. 64 del 15 marzo 2001 – punto 3 disponeva che: “il congedo straordinario in parola, compreso, come detto, nell’ambito massimo di due anni di permessi “per gravi e documentati motivi familiari”, non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del “raddoppio”: infatti, utilizzati i due anni per il primo figlio, avrà esaurito anche il limite individuale per “gravi e documentati motivi personali”. La accennata possibilità di fruizione di ulteriori periodi biennali per altri figli handicappati è dunque ipotizzabile solo per l’altro genitore (ovvero, nei casi previsti, per i fratelli o sorelle), con decurtazione di eventuali periodi da lui utilizzati a titolo di permessi per gravi e documentati periodi familiari”.

Mentre le ultime circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica 1 del 3 Febbraio 2012 e di INPS 32 del 6 Marzo 2012  dispongono congiuntamente un duplice principio:

  • Da un lato che la norma stabilisce che ciascuna persona in situazione di handicap grave ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei famigliari individuati dalla legge, e
  • Dall’altro che, il famigliare lavoratore che provvede all’assistenza può fruire di un periodo massimo di due anni di congedo per assistere i famigliari disabili.

Normativa di riferimento

  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;
  • Circolare INPS del 15 marzo 2001, n. 64 – “Legge 23.12.2000, n. 388, all’art.80, comma 2. Congedi per gravi e documentati motivi familiari. Indennizzabilità fino a due anni delle relative assenze ai genitori o, in caso di loro decesso, ai fratelli o sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”.
  • Circolare INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica 10 gennaio 2002, n. 2 – “Testo unico decreto legislativo 26.3.2001 n.151, articolo 42 – Congedo straordinario per assistenza portatori di handicap. Disposizioni modificative alla legge n.53/2000”
  • Circolare INPDAP 12 maggio 2004, n. 31 – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica – Direzione Centrale delle Entrate, Ufficio II –  “Legge 24.12.2003 n. 350, art. 3, comma 106. Congedo per l’assistenza ai disabili”
  • Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 – “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.”
  • Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 3 febbraio 2012, n1 – “Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l’assistenza alle persone con disabilità – d.lgs. 18 luglio 2011, n.119”.
  • Circolare INPS 6 Marzo 2012, n. 32 – “Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”. Modifica alla disciplina  in materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità.
  • Sentenza della Corte suprema di Cassazione n. 11031 del 5 maggio 2017.

Fonte: superabile.it

PER SAPERE DI PIU’
Congedo Straordinario D.Lgs, 26 marzo 2001, n. 151

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