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Lavoro. Obbligo di assumere una persona disabile per le aziende con 15 dipendenti dal 1°gennaio 2018
A partire dal 1° gennaio 2018 le aziende con 15 dipendenti sono obbligate all’assunzione di una persona disabile.
L’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, emanato in attuazione della legge n. 183/2014 (Jobs Act) ha modificato l’art. 3 della legge n. 68/99, e con l’abrogazione del comma 2, ha eliminato il cosiddetto “regime di gradualità” con effetto dal 1° gennaio 2017 poi slittato al 1° gennaio 2018.
Precedentemente l’obbligo insorgeva solo in caso di nuove assunzioni e i datori di lavoro potevano ottemperare a questo obbligo entro i dodici mesi successivi alla data della nuova assunzione aggiuntiva (la sedicesima).
Ora il semplice fatto di avere dai 15 ai 35 dipendenti impone al datore di lavoro di assumere un lavoratore disabile. Analoga disposizione vale per partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione. Questa nuova norma, che doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2017, si applicherà, invece, dal 1° gennaio 2018 per effetto del Decreto legge n. 244/2016 (c.d. Milleproroghe) che ha ulteriormente modificato il Decreto Legislativo 151 del 14 settembre 2015 aggiungendo all’articolo 3 il comma 3 ter nel quale si legge: “la parola: 2017 ovunque ricorre è sostituita dalla seguente: 2018”. Questa modifica ha comportato lo slittamento di un anno dell’obbligo di assumere persone disabili da parte delle aziende con 15 dipendenti.
Si sottolinea che il decreto legislativo n. 185/2016, modificando l’art. 15 – comma 4 della legge n. 68/99, inasprisce le sanzioni per il mancato adempimento dell’obbligo di assunzione di persone disabili.
Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere lavoratori disabili, per ogni giorno in cui risulti scoperta la quota d’obbligo, il datore di lavoro è tenuto a versare la somma di 153,20 euro, ovvero “cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis” legge 68/99 che è pari a 30,64 euro. Inoltre, il decreto legislativo n. 185/2016 ha introdotto il comma 4 bis all’art. 15 della legge n. 68/99, prevedendo la procedura della diffida di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004, in base alla quale, prima di applicare la sanzione, il datore di lavoro é diffidato alla regolarizzazione dell’inosservanza di legge. Se ottempera alla diffida che prevede, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici, il datore di lavoro potrà pagare una sanzione ridotta, pari ad ¼ di quella prevista.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 12 marzo 1999, n. 68 : “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
Legge 10 dicembre 2014, n. 183: “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151: “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185: Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244: “Proroga e definizione di termini” convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19.
Alessandra Torregiani.Fonte: superabile.it
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