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40 anni, le scuole dei sordomuti
40° anniversario dell’istituzione legislativa sulle scuole speciali dei sordi (sordomuti): Legge 4 agosto 1977 art. 10.
La “libertà scelta” sulle scuole normali o speciali provoca la chiusura delle storiche scuole dei sordi fondate nell’ottocento e nel novecento.
Ecco il suddetto articolo:
L’obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli sordomuti, nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole, elementari e medie, nelle quali siano assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale. Sono abrogati l’articolo 175 del testo unico 5 febbraio 1928 n 577 e l’articolo 407, del regio decreto 26 aprile 1928 n. 1297, nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con l’attuazione del presente articolo. Sono estese, in quanto applicabili, ai fanciulli sordomuti le norme sulla frequenza scolastica previste dagli articoli 28 e 29 della legge 20 marzo 1971, n. 118.
PER SAPERE DI PIU’
Scuole speciali Legge del 1923 e Regolamento Regio Decreto del 1925
Seminario della storia dei sordi