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Inclusione scolastica dello Stato
Con il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, avente per oggetto: Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilita’, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017 ha dato la precisa disposizione dello Stato a favore degli alunni che non sentono.
L’inclusione scolastica:
a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
b) si realizza nell’identità culturale, educativa, progettuale, nell’organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
c) e’ impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell’ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.
Visualizza copia Testo D.Lgs. 13 aprile 2017
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