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Prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità. Non computabilità del reddito da casa di abitazione
Con la circolare dell’INPS n. 74 del 21 aprile comunica che il reddito da casa di abitazione non rientra nel calcolo delle prestazioni previste dalle Leggi vigenti. Ecco il testo:
Negli ultimi anni si è consolidato un orientamento giurisprudenziale in materia di requisiti reddituali – con particolare riferimento al reddito della casa di abitazione – che ha ribaltato i precedenti criteri utilizzati finora anche dall’Istituto. A far data dal 1° gennaio 2017, si dispone pertanto l’esclusione del reddito della casa di abitazione dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità.
Premessa
L’art. 14 septies, commi 4 e 5, del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33, stabilisce che i redditi da prendere in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni economiche di invalidità civile, cecità e sordità sono quelli calcolati agli effetti dell’IRPEF. Sono pertanto esclusi i redditi esenti. A tale riguardo l’Istituto, sulla scorta di alcune pronunce giurisprudenziali, ha finora considerato rilevante anche il reddito della casa di abitazione (messaggio n. 31976 del 21 settembre 2005). Infatti il reddito suddetto è assoggettato a IRPEF, salva la deducibilità al 100%.
Negli ultimi anni, tuttavia, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale opposto.
Facendo leva sul combinato disposto degli articoli 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che il reddito della casa di abitazione debba considerarsi non influente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità.
Con la presente circolare, si forniscono pertanto le istruzioni ai cittadini e alle sedi affinché tali nuove disposizioni siano rese operative.
1. Il nuovo orientamento giurisprudenziale
A partire dal 2012, la Suprema Corte ha ribaltato il precedente orientamento sulla materia (tra le altre: ordinanza della Cass., Sez. lav., n. 4223/2012) fino a consolidarsi univocamente in senso contrario (sentenze nn. 5479/2012, 20387/2013, 9552/2014, 27381/2014, 14026/2016).
In particolare, secondo la Cassazione, le norme specifiche di riferimento sono costituite dall’art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e dall’art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153: la prima, per le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione di inabilità, rinvia a quelle stabilite dalla seconda per il riconoscimento della pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito. Per quest’ultima prestazione la norma esclude dal computo del reddito gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione.
2. Conseguenze sulla operatività delle sedi
Stante l’applicabilità della normativa in materia di pensione sociale, ne consegue che dal computo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità deve essere escluso quello della casa di abitazione. Allo stesso modo, tale reddito dovrà considerarsi escluso ai fini della maggiorazione sociale di cui all’articolo 70, comma 6 della legge 23/12/2000 n. 388 (cfr. Circolare 61/2001, par. 3.2.)
Attenendosi a tale nuovo orientamento e acquisito il parere favorevole dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, si dispone pertanto l’esclusione del reddito della casa di abitazione dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità.
A tal fine, si è provveduto pertanto all’adeguamento delle procedure informatiche di calcolo, rendendo ininfluente il reddito dichiarato nel campo GP2KE, codice 18 (reddito casa di abitazione).
3. Decorrenza e gestione degli indebiti
Con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione è pertanto da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente. Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.
Qualora, pertanto, per le suddette domande, applicando il nuovo criterio di calcolo, la decorrenza della prestazione risulti essere anteriore al 1° gennaio 2017, non saranno riconosciuti gli arretrati anteriori alla suddetta data.
Nell’ipotesi in cui l’applicazione del vecchio computo abbia già generato degli importi indebiti per il periodo di competenza successivo al 1° gennaio 2017, si dovrà provvedere all’annullamento in autotutela degli stessi.
Ogni eventuale disposizione in contrasto con il contenuto della presente circolare deve ritenersi superata.
Il Direttore Generale INPS Gabriella Di Michele
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