Iscriviti: Feed RSS
cerca nel sito
Nuovo Lea. Livelli essenziali di assistenza.
E’ uscito, nella pubblicazione della Gazzetta Ufficiale in data 18 marzo 2017, n. 65, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, avente per oggetto: Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (il nomenclatore della specialistica e delle protesi).
Fra l’altro ecco la priorità dei benefici per i sordi italiani:
“Il nuovo nomenclatore dell’assistenza protesica consentirà, tra l’altro, di prescrivere:
– ausili informatici e di comunicazione (inclusi i comunicatori oculari e le tasIere adaEate per persone con gravissime disabilità)
– apparecchi acustici a tecnologia digitale attrezzature domotiche e sensori di comando e controllo per ambienti (allarme e telesoccorso)
– posaterie e suppellettili adattati per le disabilità motorie, barella adattata per la doccia, scooter a quattro ruote, carrozzine con sistema di verticalizzazione, carrozzine per grandi e complesse disabilità, sollevatori fissi e per vasca da bagno, sistemi di sostegno nell’ambiente bagno (maniglioni e braccioli), carrelli servoscala per interni
– arti artificiali a tecnologia avanzata e sistemi di riconoscimento vocale e di puntamento con lo sguardo.
Screening neonatale.
Vi è l’introduzione dello screening neonatale per la sordità congenita e la cataratta congenita e l’estensione a tutti i nuovi nati dello screening neonatale.”
(SORDI RICONOSCIUTI LEGGE 381/70)
CODICE ESENZIONE 051
SOGGETTI NATI CON CONDIZIONI DI GRAVI DEFICIT FISICI, SENSORIALI E NEUROPSICHICI
Assistenza agli invalidi (art.51 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017)
1. Ai sensi dell’art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Servizio sanitario nazionale garantisce agli invalidi per causa di guerra e di servizio, ai ciechi, ai sordi ed agli invalidi civili le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate ai sensi delle leggi e degli ordinamenti vigenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 833 del 1978.
2. Ai sensi della legge 19 luglio 2000, n. 203, e della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai titolari di pensione di guerra diretta vitalizia ed ai soggetti ad essi equiparati, i medicinali appartenenti alla classe C) di cui all’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei casi in cui il medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente.
3. Le prestazioni sanitarie erogate agli invalidi e, ove previsto, ai loro familiari, inclusi i familiari dei deceduti, sono esentate dalla partecipazione al costo nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
PER SAPERE DI PIU’
Approfondimenti e Decreto
su Lea a cura di Handylex
Nuovi Livelli in Quotidiano Sanità
Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017
ARTICOLI CORRELATI