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Un punto informativo per le persone sorde e un interprete della lingua dei segni. Una mozione di Baratter chiede “un segnale di civiltà”
Mons. Stefano Tantaro, maestro di vita ed esperto nel mondo della sordità
Obbligo di assunzione di una persona disabile per le aziende con 15 dipendenti
Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2017 le aziende con 15 dipendenti sono obbligate all’assunzione di una persona disabile. L’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, emanato in attuazione della legge n. 183/2014 (Jobs Act) modifica l’art. 3 della legge n. 68/99, e con l’abrogazione del comma 2, elimina il cosiddetto “regime di gradualità” con effetto dal 1° gennaio 2017.
Precedentemente, infatti, l’obbligo insorgeva solo nel caso di una nuova assunzione e i datori di lavoro potevano ottemperare a questo obbligo entro i dodici mesi successivi alla data della nuova assunzione aggiuntiva (la sedicesima).
Ora il semplice fatto di avere 15 dipendenti impone al datore di lavoro di assumere un lavoratore disabile. Analoga disposizione vale per partiti politici, organizzazioni sindacali ed organizzazioni che, senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione.
Pertanto, le aziende da 15 a 35 dipendenti, qualora non avessero ancora assunto un lavoratore disabile, avranno 60 giorni di tempo per mettersi in regola.
Si sottolinea che il decreto legislativo n. 185/2016, modificando l’art. 15 – comma 4 della legge n. 68/99, inasprisce le sanzioni per il mancato adempimento dell’obbligo di assunzione di persone disabili.
Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere lavoratori disabili, per ogni giorno in cui risulti scoperta la quota d’obbligo, il datore di lavoro è tenuto a versare la somma di 153,20 euro al giorno, ovvero “cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis” legge 68/99 che è pari a 30,64 euro. Inoltre, il decreto legislativo n. 185/2016 ha introdotto il comma 4 bis all’art. 15 della legge n. 68/99, prevedendo la procedura della diffida di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004, in base alla quale, prima di applicare la sanzione, il datore di lavoro é diffidato alla regolarizzazione dell’inosservanza di legge. Se ottempera alla diffida che prevede, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici, il datore di lavoro potrà pagare una sanzione ridotta, pari ad ¼ di quella prevista.
Riferimenti Legislativi:
– Legge 12 marzo 1999, n. 68 : “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
– Legge 10 dicembre 2014, n. 183: “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
– Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151: “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
– Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185: Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Alessandra Torregiani. Fonte: superabile.it
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