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Tar, no a classi con più di 20 alunni con alunno disabile

Con la sentenza numero 1367 del 19 settembre 2016 il Tar Toscana ha stabilito che nelle classi con un alunno disabile non potranno esserci più di 20 alunni.

Il Tar si è pronunciato sul ricorso dei genitori di un alunno contro l’istituto superiore da esso frequentato e contro il MIUR e l’USR Toscana.
L’alunno frequentante la prima classe del liceo Linguistico, una classe che comprende 31 studenti tra cui due con disabilità. I genitori dell’alunno in questione, con diagnosi di disabilità, ricorrono contra la scuola per aver composto la classe con 31 alunni di cui 2 disabili asserendo che la classe frequentata dal figlio sarebbe illegittima poichè contrasta con le disposizioni normative che prevedono che le classi che accolgono alunni disabili devono essere costituite di norma da non più di 20 alunni. La costituzione della classe del figlio, con 31 alunni di cui 2 con disabilità grave, viola il diritto costituzionale dell’alunno all’istruzione e all’integrazione scolastica per l’eccessivo affollamento.
La corte fa presenta che l’art. 5 co. 2 del D.P.R. n. 81/2009 stabilisce che “2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con -OMISSIS- sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché’ sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni -OMISSIS-, e purché’ il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola”.
Il ricorso dei genitori viene quindi accolto anche a voler fare applicazione dell’aumento del decimo previsto dall’art. 4 co. 1 dello stesso D.P.R. n. 81/2009 (“1. Al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell’organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all’inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal presente regolamento”).
Lucrezia Di Dio Fonte: orizzontescuola.it

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