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Scuola, esami universitari studenti con disabilità

La Legge 28 gennaio 1999 n. 17, ad integrazione e modifica della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, ha introdotto specifiche direttive in merito alle attività che gli atenei italiani devono porre in essere al fine di favorire l’integrazione degli studenti con disabilità durante il loro percorso formativo universitario. Ciascun ateneo è tenuto ad erogare servizi specifici, tra i quali l’utilizzo di sussidi tecnici e didattici, l’istituzione di appositi servizi di tutorato specializzato, nonché il trattamento individualizzato per lo svolgimento degli esami.

Se le modalità di esame non costituiscono un problema per lo studente con disabilità, esso si svolgerà normalmente.
Nel caso in cui sia necessario il ricorso ad un trattamento individualizzato, la Legge 104/1992 prevede che gli studenti con disabilità possano sostenere le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari (art 16 comma 4).
Consente inoltre il trattamento individualizzato in favore degli studenti con disabilità per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l’ausilio del servizio di tutorato. É consentito, altresì, sia l’impiego di specifici mezzi tecnici in relazione al tipo di disabilità, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato (art. 16 comma 5).
Il trattamento individualizzato include la previsione di tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche, l’utilizzo di ausili, la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione o la predisposizione di prove equipollenti (art 16 commi 3 e 4).

Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68 art. 9 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6);

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 art. 24;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 art. 8 (Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390);

Legge 28 gennaio 1999 n. 17 (Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

Legge 5 febbraio 1992 n. 104 artt. 13 e 16 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

Legge 30 marzo 1971 n. 118 artt. 28 e 30 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).

a cura di Antonello Giovarruscio fonte superabile.it

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