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Esonero dalla visita fiscale INPS
L’Inps chiarisce quali sono le patologie che danno diritto all’esenzione da visita fiscale e istruisce i medici su come compilare i certificati anche per i disabili, per evitare errori. I lavoratori interessati dalla circolare sono quelli del settore privato.
A seguito dell’emanazione dal parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Decreto 11 gennaio 2016 sulle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale l’Inps ha diffuso nei giorni scorsi una circolare in cui vengono indicati gli operativi in merito all’applicazione di tale normativa per i lavoratori del settore privato.
Preliminarmente, – si legge all’interno della circolare – appare opportuno evidenziare che i lavoratori interessati, come da espresso riferimento contenuto nel decreto, sono quelli con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato rimanendo esclusi, pertanto, i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95.
Con riferimento, invece, – si legge ancora – all’ambito di applicazione della norma, al fine di orientare correttamente e univocamente i soggetti coinvolti, l’Istituto, con l’approvazione del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli aspetti di rispettiva competenza, ha elaborato apposite linee guida contenenti indicazioni sulla casistica di interesse.
Le suddette linee guida sono rivolte ai medici che redigono i certificati di malattia e che, solo in presenza di una delle situazioni patologiche in esse enumerate, dovranno:
- apporre la valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita” / “invalidità” (decreto ministeriale 18 aprile 2012);
- nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità.
All’interno delle suddette linee guida si esplicita che a dare diritto all’esenzione dalla visita fiscale è l’insorgenza, isolata o cronicizzata, di una patologia grave, ovvero che necessità della somministrazione di una cosiddetta “terapia salva vita”.
Sulla base di questa considerazione l’Inps stila una lista di riferimento per situazioni patologiche che integrano il diritto all’esonero della fasce di reperibilità:
- Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
- emorragie severe /infarti d’organo;
- coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock – stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
- insufficienza renale acuta;
- insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica);
- insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute);
- ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
- cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
- gravi infezioni sistemiche fra cui aids conclamato;
- intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura;
- professionale o infortunistica non Inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.);
- Ipertensione Liquorale Endocranica Acuta;
- malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
- malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso;
- neoplasie maligne, in trattamento chirurgico e neoadiuvante chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze;
- trattamento radioterapico;
- sindrome maligna da neurolettici;
- trapianti di organi vitali;
- altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect…) per il solo periodo convalescenziale;
- quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).
Il medico potrà inoltre procedere all’esonero dalla visita fiscale se il quadro morboso all’origine dell’esonerando evento di malattia è sotteso o connesso a patologie che devono aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%, anche le caso in cui questa venga maturata sommando una serie di invalidità di percentuale inferiore. In altre parole, lo stato morboso che può consentire l’esonero dalla reperibilità non può essere bagatellare (ndr: di poca importanza) ma deve essere connesso ad una patologia in grado di determinare di per sé una menomazione di cospicuo rilievo funzionale.
In conclusione di circolare l’Inps precisa che l’Istituto, come più volte precisato anche in sede giurisdizionale, ha, nell’ambito delle prestazioni di competenza, il potere-dovere di accertare fatti e situazioni che comportano il verificarsi o meno del rischio assicurativo, presupposto della prestazione. Pertanto, pur venendo meno, nelle fattispecie oggetto della norma, l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore nell’ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, rimane confermata la possibilità per l’Inps di effettuare comunque controlli, sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa.
Con la presente circolare si forniscono indirizzi operativi in merito all’applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato. Sono allegate alla circolare, costituendone parte integrante, le linee guida per l’individuazione delle patologie che danno diritto agli esoneri di cui trattasi.
1. Premessa
Con l’articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (“Esenzioni dalla reperibilità”), nell’ambito delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro e in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il legislatore ha recentemente novellato l’articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, inserendo la previsione di una specifica disciplina finalizzata a stabilire le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati.
Successivamente, con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, 11 gennaio 2016 (“Integrazioni e modificazione al decreto 15 luglio 1986, concernente l’espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale” – Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016) sono state individuate le circostanze causali che danno diritto alle suddette esenzioni (allegato 1).
Pertanto, ai sensi della normativa citata, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
- stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
Tuttavia, la norma fornisce solo una previsione astratta delle situazioni di esonero senza dettagliare le concrete fattispecie che, oggetto di valutazione da parte di una consistente platea di medici curanti estensori della certificazione, potrebbero essere suscettibili di diversificata interpretazione.
Ai fini dell’attuazione della sopra citata normativa, quindi, si rende necessario definire il campo soggettivo e oggettivo di applicazione.
2. Campo di applicazione
Preliminarmente, appare opportuno evidenziare che i lavoratori interessati, come da espresso riferimento contenuto nel decreto, sono quelli con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato rimanendo esclusi, pertanto, i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95.
Con riferimento, invece, all’ambito di applicazione della norma, al fine di orientare correttamente e univocamente i soggetti coinvolti, l’Istituto, con l’approvazione del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli aspetti di rispettiva competenza, ha elaborato apposite linee guida, fornite in allegato (allegato 2), contenenti indicazioni sulla casistica di interesse.
Le suddette linee guida sono rivolte ai medici che redigono i certificati di malattia e che, solo in presenza di una delle situazioni patologiche in esse enumerate, dovranno:
- apporrela valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita” / “invalidità” (decreto ministeriale 18 aprile 2012);
- nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità.
Al riguardo, si ricorda che i medici del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionati che redigono i certificati attestanti lo stato morboso dei lavoratori in malattia agiscono, secondo consolidata giurisprudenza, in qualità di pubblici ufficiali e sono tenuti, pertanto, ad attestare la veridicità dei fatti da loro compiuti o avvenuti alla loro presenza nonché delle dichiarazioni ricevute senza ometterle né alterarle, pena le conseguenti responsabilità amministrative e penali.
3. Controlli medico legali
L’Istituto, come più volte precisato anche in sede giurisdizionale, ha, nell’ambito delle prestazioni di competenza, il potere-dovere di accertare fatti e situazioni che comportano il verificarsi o meno del rischio assicurativo, presupposto della prestazione. Pertanto, pur venendo meno, nelle fattispecie oggetto della norma, l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore nell’ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, rimane confermata la possibilità per l’Inps di effettuare comunque controlli,sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa.
Tale principio risulta essere in linea con il generale sistema dei controlli da parte della pubblica amministrazione al fine di garantire, pur nel pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori, la corretta gestione della spesa pubblica, secondo i precetti di cui all’articolo 97 della Costituzionee le correlate pronunce della giurisprudenza di rango costituzionale.
Pertanto, le indicazioni contenute nelle linee guida costituiscono un punto di riferimento anche in ottica di possibili verifiche da parte dell’Inps e dei datori di lavoro in merito all’attestazione di eventi che danno diritto all’esonero dalla reperibilità.
4. Servizi ai datori di lavoro
I datori di lavoro, nell’ambito dei controlli medico legali richiesti all’Istituto nei confronti dei lavoratori dipendenti assenti per malattia, sono tenuti ad escludere, ai fini dell’attuazione della normativa in argomento, gli attestati telematici che riportino valorizzati i citati campi riferiti a “terapie salvavita” e “invalidità”.
Pur ribadendo l’impossibilità per i datori di lavoro di utilizzare nelle ipotesi sopracitate il canale per la richiesta di visite mediche di controllo domiciliare, resta ferma la possibilità per gli stessi di segnalare, mediante il canale di posta PEC istituzionale, alla Struttura Inps territorialmente competente possibili eventi riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori risultino esentati dalla reperibilità, per i quali ravvisino la necessità di effettuare una verifica. Sarà cura della Struttura valutare, mediante il proprio centro medico legale l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.
5. Istruzioni operative
L’Istituto ha già provveduto ad effettuare le modifiche procedurali finalizzate a recepire, nell’ambito del flusso automatizzato per la gestione dei certificati di malattia, le informazioni che consentono di selezionare i certificati relativi alle patologie di cui alla normativa in argomento.
Con successivo messaggio saranno fornite specifiche istruzioni alle Strutture territoriali Inps in merito alla gestione delle attività di monitoraggio e controllo medico legale illustrate nella presente circolare.
Fonte: INPS (Circolare n. 95 del 7 giugno 2016)
PER SAPERE DI PIU’
Linea guida in attuazione 2016