In merito del Decreto Legislativo n.150/2015 (act jobs) il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 34 del 23 dicembre 2015 che riguarda il collocamento obbligatorio al lavoro da parte delle persone con disabilità.
Applicazione delle norme del Capo II del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 al
collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
L’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2015 prevede che le norme del Capo II si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68/1999, “in quanto compatibili”. Si ritiene, pertanto, utile chiarire quali siano le norme compatibili, al fine di garantirne un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.
In primo luogo, le attività di politica attiva del lavoro previste dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 150/2015 dovranno essere svolte anche ai fini del collocamento mirato.
Inoltre, considerato che requisito per l’iscrizione negli elenchi del collocamento è lo stato di disoccupazione, trova applicazione l’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015.
Pertanto, la persona priva di impiego, che dichiara la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, si
iscrive nell’ elenco del collocamento mirato dove ha la residenza o in altro elenco nel territorio dello
Stato.
Tuttavia, all’iscrizione nell’elenco del collocamento mirato si ritengono applicabili analogicamente le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22/2015 dettate con riferimento alla
NASpI, rinvenendosi la medesima ratio a fondamento dei due benefici, ovvero favorire l’inserimento lavorativo delle persone disoccupate evitando, in particolare, i disincentivi legati alla
perdita immediata dei benefici connessi allo stato di disoccupazione.
Pertanto, la permanenza nell’elenco del collocamento mirato è compatibile con il rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma nei seguenti termini:
a) l’iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8.000), decade dall’iscrizione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tal caso, l’iscrizione è sospesa per la durata del rapporto di lavoro.
Es. Nel caso in cui l’iscritto svolga una attività lavorativa di tipo subordinato da cui derivi un reddito annuo pari a € 9000, della durata di sette mesi, decade dall’iscrizione.
Nel caso in cui l’iscritto svolga una attività lavorativa di tipo subordinato da cui derivi un reddito annuo pari a € 9000, della durata di cinque mesi, l’iscrizione è sospesa.
b) l’iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (€ 8.000), conserva l’iscrizione.
c) L’iscritto che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti (€ 4.800) ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, conserva l’iscrizione.
La persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato è tenuta alla stipula del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 150/2015. In merito ai contenuti, pare opportuno evidenziare che nell’individuazione del profilo personale di occupabilità, della definizione degli atti di ricerca attiva e delle tempistiche, della frequenza ordinaria di contatti con il responsabile, dell’accettazione di congrue offerte di lavoro, si dovrà tener conto di quanto annotato nella scheda dal Comitato tecnico, ovvero delle capacità lavorative, delle abilità, delle competenze e delle inclinazioni, nonché della natura e del grado della disabilità. Nel caso in cui la scheda non fosse disponibile, il patto potrà essere aggiornato sulla base della stessa. A tal fine ulteriori indirizzi operativi potranno derivare dalle redigende Linee guida in materia di collocamento mirato che saranno adottate in materia di valutazione bio-psico-sociale della disabilità, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 151/2015.
Alla persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato risulta applicabile la disciplina prevista dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 150/2015 recante “rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito”.
In particolare, quanto alle sanzioni, in luogo dell’articolo 10, comma 6, della legge 68/1999, riferito all’indennità di disoccupazione ordinaria, trovano applicazione il comma 7, il comma 8 e il comma 9 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 150/2015, considerato che la disciplina dei benefici ordinari connessi alla disoccupazione è stata del tutto innovata rispetto alle norme previgenti e che, in via generale, le nuove disposizioni risultano essere di maggior favore rispetto alle antecedenti con particolare riferimento alla decadenza dal beneficio economico e dallo stato di disoccupazione.
Infatti, l’articolo 21 del decreto legislativo n. 150/2015, disponendo la decadenza dalla prestazione alla terza mancata presentazione alle convocazioni (art. 21, comma 7, lett. a) e la decadenza dallo stato di disoccupazione per due mesi (comma 9), risulta più favorevole all’iscritto al collocamento mirato rispetto all’articolo 10, comma 6, della legge 68/1999 che prevede “la decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive senza giustificato motivo non risponda alla convocazione”.
In merito all’articolo 25 del decreto legislativo n. 150/2015, ed in particolare ai principi ivi indicati ai fini della definizione di offerta di lavoro congrua, il posto di lavoro offerto deve essere corrispondente ai requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all’atto della iscrizione.
Atteso il disposto di cui all’articolo 10, comma 1, della legge n. 68/1999, al lavoratore assunto ai sensi della Legge 68/99 si applicano le norme di cui agli articoli 22 e 26 del decreto legislativo n. 150/2015.
In particolare, con riferimento alle attività di pubblica utilità a beneficio della comunità, sebbene in tale ipotesi, è bene ricordare, non si determini l’instaurazione di un rapporto di lavoro, resta fermo il principio generale secondo cui al lavoratore con disabilità non può essere chiesto lo svolgimento di una prestazione non compatibile con le sue “minorazioni” (vd. articolo 10, comma 2 della legge
n. 68/1999).
Uffici competenti ex lege n. 68/1999.
In merito alla nozione di “uffici competenti”, più volte richiamata dalla legge n. 68/1999, sembra opportuno effettuare un raccordo con le previsioni del decreto legislativo n. 150/2015.
In particolare, al fine di garantire livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e di rendere meno onerosi gli adempimenti in merito al collocamento mirato da parte dei datori di lavoro, si ritiene che le regioni debbano individuare almeno un ufficio, su base territoriale provinciale, deputato agli interventi volti a favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità.
PER SAPERE DI PIU’
Decreto Legislativo 150 del 2015
Ministero del Lavoro
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