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Legge di stabilità 2015 e persone con disabilità

Legge di stabilità 2015 e persone con disabilità. È stata definitivamente approvata la Legge di stabilità 2015 ora pubblicata anche in Gazzetta Ufficiale (legge 23 dicembre 2014 n.190, in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014)
Relativamente alle parti che direttamente riguardano le persone con disabilità non vi sono rilevanti novità rispetto al disegno di legge che già abbiamo illustrato su questo sito. Ne riproponiamo i tratti salienti con gli “aggiustamenti” intervenuti in sede di discussione e approvazione.

La Legge di stabilità 2015 conferma interventi di notevole contenimento e riduzione della spesa pubblica e dall’altra una serie di misure che – nel loro intento – vorrebbero favorire l’assunzione a tempo indeterminato e a mantenere ammortizzatori per chi perde il lavoro.

La riduzione della spesa pubblica colpisce in particolare le Regioni – sulle quali gravano anche gli impegni per il Patto della salute – e gli Enti Locali, ma riduce anche molti capitoli di spesa dei Ministeri. Ancora timida invece è la spending review (cioè un intervento selettivo sulla qualità della spesa pubblica) almeno rispetto all’ammontare e alle modalità preventivate e ampiamente enfatizzate nell’estate scorsa.

Inoltre i vincoli posti dell’Unione Europea hanno spinto Governo e Parlamento a prevedere anche un pesante aumento delle aliquote IVA a partire dal gennaio 2016. Quella ordinaria passerà al 24% nel 2016, al 25 dal 2017, al 25,5 % dal gennaio 2018. Stessa sorte è riservata all’aliquota attualmente al 10%: 12% dal 2016, 13% dal 2017. L’aumento previsto potrà essere evitato solo se la revisione della spesa pubblica consentirà ulteriori risparmi e contenimento del debito pubblico (in tendenziale aumento).

L’azione per favorire l’assunzione è concentrata soprattutto nella diminuzione della tassazione sul lavoro (IRAP) per le aziende che assumono a tempo indeterminato.

In sede di conversione la legge di stabilità ha previsto un finanziamento di 20 milioni per il Fondo per il collocamento mirato delle persone con disabilità (legge 68/1999) che invece era stato azzerato dal disegno di legge originario.

L’impianto della legge di stabilità rimane molto debole in materia di contrasto all’impoverimento, alla diminuzione delle diseguaglianze, e labile nel favorire il potere di acquisto da parte delle famiglie senza il quale non possono certo aumentare i consumi interni.

Mentre il cuneo fiscale diminuisce per le aziende (confidando in un aumento dell’occupazione) nulla è previsto a favore dei singoli contribuenti, in particolare per quelli a reddito più basso, per le famiglie numerose, per gli anziani.

Misure per la famiglia
Una delle “novità” (simile a quella realizzata dal II Governo Berlusconi) che ha attirato l’attenzione dei media e della pubblica opinione è nota come “bonus per le neomamme”.

Il comma 125 dell’articolo 1 prevede una misura per “favorire la natalità e per contribuire al suo sostegno”. Viene erogato un assegno di 960 euro annuali (80 euro mensili) per tre annualità a favore dei nuovi nati (1 gennaio 2015; 31 dicembre 2017) o agli adottati. Già in questa prima indicazione si notano possibili contenziosi per disparità di trattamento (es.: chi è nato negli ultimi mesi del 2014, non si vede corrispondere alcunché nemmeno per un tempo limitato).

L’assegno, erogato da INPS e non imponibile, è corrisposto ai cittadini italiani, UE, e stranieri in possesso di permesso di soggiorno a condizione che non si superi un reddito ISEE superiore ai 25.000 euro l’anno. In sede di conversione è stato inserito il riferimento all’ISEE (e non più genericamente al reddito familiare) ed è stata abbassata notevolmente la soglia per accedere al beneficio.

Nel caso il reddito ISEE sia inferiore ai 7000 euro annui, l’importo dell’assegno viene raddoppiato.
Venendo alle coperture, sono previste in modo crescente fino al 2018 (circa un miliardo) e poi a scendere fino al 2020 (202 milioni). La restrizione delle condizioni di accesso, introdotta in sede di conversione in legge, rende più credibile la copertura economica prevista che rimane la stessa del disegno di legge originale poiché il numero dei potenziali beneficiari risulta assai ridotta.

Le critiche maggiori rispetto a questa tipologia di trasferimento monetario hanno espresso come preferibile, al contrario, un investimento diretto per la realizzazione di servizi per la prima infanzia (asili nido) notoriamente ben più costosi per i nuclei familiari di 960 euro annui.

Da ultimo la disposizione proposta non prevede nessun criterio di favore nel caso in cui il neonato sia persona con disabilità (esempio: innalzamento del limite reddituale oppure maggiorazione dell’importo dell’assegno). Anche se è pur vero che il nuovo ISEE prevede alcune franchigie nel caso nel nucleo familiare siano presenti persone con disabilità, è anche noto che esso contempla il computo delle prestazioni assistenziali per invalidità. Potrebbero, quindi, verificarsi situazioni di svantaggio per alcune famiglie nell’accesso al nuovo beneficio.

Fondi sociali
Nell’ambito dei trasferimenti dallo Stato centrale alle Regioni i fondi sociali rappresentano ormai una risorsa insufficiente a garantire politiche e servizi consolidati sul territorio, tant’è che risultano determinanti gli interventi aggiuntivi dei singoli enti locali. Considerato il pesante taglio dei trasferimenti generali alle Regioni, al rigore del Patto di stabilità, alla compressione della spesa sanitaria (prima voce nei bilanci regionali), l’esiguità dei fondi sociali rappresenta solo l’ultima delle limitazioni ad un diverso e moderno modo di intendere il welfare, cioè un intervento inclusivo, universale e incardinato in una logica di investimento piuttosto che relegato a spesa improduttiva.
Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali è stato istituito dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e poi riformulato dalla legge 8 novembre 2000, n. 328. Doveva essere lo strumento mediante il quale lo Stato, insieme alle Regioni e gli Enti locali, concorre al finanziamento della spesa sociale. Al suo interno confluiscono tutti i finanziamenti connessi alle leggi nazionali di settore vigenti nell’ambito delle politiche sociali, nonché le risorse aggiuntive stanziate dalla stessa Legge quadro in favore di Regioni e Province Autonome. Con il compito, quest’ultime, di distribuirle sul proprio territorio per l’attuazione dei Piani di Zona predisposti dagli Enti locali. Obiettivi ambiziosi, quindi. Nel 2008 l’ammontare era di 929 milioni, cifra in drammatico ribasso fino ai 70 milioni del 2012. Nel 2014 lo stanziamento era di 344 milioni. Per il 2015, la legge di stabilità (articolo 1, comma 158) prevede un incremento di 300 milioni alla cifra già stanziata nella precedente legge di stabilità (14,5 milioni). Il che significa che per il 2015 il Fondo ammonta a 314,5 milioni, cifra leggermente inferiore a quella disponibile per il 2014 (317 milioni).

Dall’altro lato lo stesso incremento è anche previsto anche per gli anni successivi.

L’altro Fondo dalle sorti alterne è quello per le Non autosufficienze istituito nel 2006 al fine di garantire “l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti”.

Dopo un finanziamento iniziale (2007) di 300 milioni (400 per i due successivi), il fondo è rimasto azzerato per due annualità (2011 e 2012), ripristinato per il 2013 (275) e confermato per il 2014 (350 milioni).

Nonostante lo stanziamento sia comunemente considerato inadeguato ed insufficiente alla copertura delle acclarate esigenze delle persone e delle famiglie, il disegno di legge originario prevedeva una riduzione di 100 milioni di euro, relegando il Fondo ad un ammontare di di 250 milioni di euro.
Contro tale riduzione si sono sollevate diffuse proteste e prese di posizione anche politiche oltre che associative che hanno spinto il Governo ad individuare nuove risorse aggiuntive.

Il comma 159 del primo articolo della legge di stabilità approvata fissa a 400 milioni l’importo per il 2015, ma indica in soli 250 milioni la destinazione per gli anni successivi. Ciò prelude a successive azioni di inevitabile pressione e protesta.

5 per mille
La legge di stabilità prevede uno stanziamento consolidato di 500 milioni per il 5 per mille. Il cosiddetto “5 per mille” è la facoltà concessa ad ogni contribuente di destinare quella parte del proprio Irpef (imposte) a Onlus, Fondazioni ma anche Comuni.

Va sottolineato che ad oggi – diversamente dall’8 per mille – non viene distribuito l’intero importo derivante dalle sottoscrizioni dei contribuenti, ma solo la cifra che il Parlamento stabilisce di anno in anno. Con la nuova legge (comma 154, articolo 1) viene fissato il limite a 500 milioni non solo per il 2015 ma anche per gli anni successivi.

Ma il testo approvato prevede anche una nuova disciplina e organizzazione dei controlli (ex ante ed ex post sui contributi erogati con forti vincoli di rendicontazione e di trasparenza che saranno regolamentati da successivo decreto.

Pagamento di pensioni e indennità
Con l’intento di “uniformare” i pagamenti delle pensioni, tutti i pagamenti avverranno il giorno 10 del mese (art. 1 comma 302). Ciò riguarda anche le pensioni le indennità per invalidi, sordi e ciechi civili, oltre che tutte le provvidenze riservate agli invalidi INAIL. Verosimilmente questa nuova procedura non sarà attivata prima di un paio di mesi.

I successivi commi (303 e 304) mettono “al riparo” INPS rispetto alle pensioni (anche di invalidità) erogate a persone decedute. Ad oggi accade spesso che pensioni (assistenziali e previdenziali) continuino ad essere erogate anche dopo il decesso dell’assicurato o dell’assistito, magari per tempi molto brevi (due o tre mesi). In questi casi INPS deve attivare una dispendiosa procedura amministrativa, individuare gli eredi e chiedere la restituzione dei ratei indebitamente percepiti. Il tutto con tempi ed esiti incerti.

Ciò accade anche perché non è affatto corrispondente al vero che INPS abbia accesso in tempo reale agli archivi degli Uffici Anagrafe comunali.

Cambiano quindi le regole: il medico necroscopo (cioè quello che redige l’atto di morte e cioè il medico di reparto, di famiglia ecc.) ha tempo 48 ore per inviare il verbale per via telematica all’INPS che, a questo punto, incrocia i dati nel proprio archivio.

Ma non è tutto. Una nuova prescrizione riguarda anche le banche presso cui hanno sede i conti correnti dei pensionati (assistenziali o previdenziali che siano).

Le banche hanno l’obbligo di restituire all’INPS i ratei non dovuti (prelevandoli dal conto dell’interessato) e soprattutto hanno il divieto di usare quella quota parte di denaro per il reintegro di propri crediti.

Si conta di ricavare da queste operazioni un risparmio di almeno 19 milioni di euro (previsti dal comma 305) che INPS dovrà “restituire” poi allo Stato.

Comitato Paralimpico e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
La legge di stabilità 2015 stabilizza i finanziamenti al Comitato Nazionale Paralimpico, che avevano seguito alterne sorti negli anni scorsi, destinando per il 2015 e gli anni a venire uno stanziamento per le attività istituzionali di 7 milioni di euro.

Analoga sorte accade all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti che potrà contare dal 2015 su un finanziamento stabilizzato di 6,5 milioni di euro. Il comma in questione (191, articolo 1) lascia qualche perplessità di natura tecnico-giuridica e contabile in quanto richiama tre norme che nella sostanza comporterebbero un finanziamento ben inferiore e in larga misura destinato ad enti di formazione, riabilitazione collegati a UICI, ma sostanzialmente indipendenti.
a cura della redazione di HandyLex.org

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Legge 23 dicembre 2014, n.190

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