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Permessi legge 104: quando e come la cumulabilità

Permessi legge 104: quando e come la cumulabilità. Chi sono i lavoratori che possono cumulare i benefici e cosa consente esattamente il dettato di legge? Ecco come non perdere la bussola in una normativa in continua evoluzione. La cumulabilità dei permessi previsti dalla legge 104 del 1992 in capo allo stesso lavoratore per assistere due familiari con grave disabilità è disciplinata dall’art. 6 del decreto legislativo 119/2011.

La norma prevede che il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, solo a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o il secondo grado, qualora i  genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

La cumulabilità non è ammessa in nessun’altro caso, in particolare non è mai possibile usufruire della pluralità di permessi per assistere un parente o affine di terzo grado. Non dissimile è la cumulabilità per quei lavoratori
che beneficiano dei permessi per se stessi e anche per assistere. Il lavoratore con disabilità grave che già beneficia dei permessi (di cui al comma 6, art. 33, legge n. 104/1992) può fruire anche di permessi per assistere altri familiari in situazione di disabilità grave, senza necessità di acquisire alcun parere medico legale (circolare n. 53/2008, pag. 6).
Infine, per il lavoratore che assiste un familiare che beneficia dei permessi per se stesso, non esistono disposizioni recenti in merito. Il caso viene affrontato solo nella circolare Inps 37 del 18 febbraio 1999 (punto1 A), dove si evince che il lavoratore può fruire dei giorni di permesso legge 104/92 per assistere il familiare con grave disabilità che già fruisce dei permessi previsti dalla medesima legge per se stesso. Nella circolare vengono individuate due condizioni.

– La prima è che il lavoratore con grave disabilità abbia una effettiva necessità di essere assistito e che tale necessità deve essere valutata dal medico competente.
– La seconda è che nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare non lavoratore in condizione di prestare assistenza.

Un’altra circolare Inps, la 128 del 2003 precisa, invece, che i giorni di permesso dei due soggetti devono essere fruiti nelle stesse giornate, ma un più recente parere del Dipartimento della Funzione pubblica 44274 del 5 novembre 2012 ha chiarito che – seppur la situazione ordinaria è che le giornate di permesso legge 104/92 richieste dai due beneficiari debbano coincidere – ciò non esclude comunque la possibilità che queste vengano fruite in giornate differenti.
Giorgia Di Cristofaro Fonte: superabile Magazine aprile 2014 – ln079

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