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Significative innovazioni collocamento obbligatorio Pubbliche Amministrazioni.
Significative innovazioni collocamento obbligatorio Pubbliche Amministrazioni. Le innovazioni di cui al titolo sono apportate nell’ordinamento giuridico statale dall’art.7, comma 6, decreto legge n. 101/13 ,convertito in legge n.125/13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, ed in vigore dal 31 ottobre 2013, il cui testo si riporta di seguito,precisando che in grassetto e con il segno ((…)) sono individuate le modifiche intervenute in sede di conversione del provvedimento.
6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All’esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere((«a tempo indeterminato)) un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l’amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà.
((«Per i lavoratori delle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel rispetto dell’articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, si applica l’articolo 5, commi 4-quater e 4-sexies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nei limiti della quota d’obbligo»));
7. Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 6.”
L’esame del suddetto testo normativo evidenzia le seguenti innovazioni per il collocamento obbligatorio disciplinato dalla legge n.68/99 riguardante le pp.aa.:
1) rideterminazione assunzioni obbligatorie in base alla rideterminazione delle dotazioni organiche;
2) le nuove assunzioni devono avvenire a tempo indeterminato ;
3) per il collocamento obbligatorio, anche in situazioni soprannumerarie, si deroga ai divieti di assunzione ;
4) nei limiti della quota d’obbligo, le pp.aa. per gli invalidi già in forza a tempo determinato, trova applicazione l’articolo 5, commi 4-quater e 4-sexies, del decreto legislativo n. 368/2001 e s.m.i.
5) obbligo di monitoraggio da parte del Dipart.F.P e MLPS circa il rispetto del comma 6 .
Volendo approfondire e meglio specificare il contenuto dei numeri precedenti, risulta quanto segue.
Circa la previsione sub n. 1), si tratta di tener conto che l’applicazione dell’art.2 del decreto legge n.95/12, convertito in legge n.135/12, ha comportato la riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni , nella misura rispettiva del 20% e dell’ulteriore 10%.
Pertanto l’art.7, comma 6 , del provvedimento in questione stabilisce che ,a fronte dell’intervenuta riduzione necessita adeguare la percentuale da riservare obbligatoriamente all’assunzione del personale appartenente alle categorie protette in relazione alla previsione della legge n.68/99, tenendo conto, se del caso ,della dotazione organica così come rideterminata in applicazione della normativa prima richiamata .
La previsione sub n.2),a sua volta ,concerne un’innovazione radicale nell’applicazione della legge n.68/99 alle pp.aa. , nel senso che,a differenza di quanto stabilito dalla medesima, non essendo più consentite alle pp.aa. assunzioni obbligatorie a termine , le medesime devono coprire le scoperture in favore delle categorie protette ,pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. esclusivamente con rapporti a tempo indeterminato.
In ordine alla previsione sub n.3) , si rimarca che la disposizione del comma 6 deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l’amministrazione interessata sia in condizione di sopranumerarietà.
Di conseguenza, le assunzioni (a tempo indeterminato) delle categorie protette vanno comunque realizzate anche se attraverso le stesse si determini un numero di dipendenti superiore a quello previsto della rispettiva dotazione organica .
La previsione sub n.4), prendendo in considerazione la situazione degli invalidi assunti a tempo determinato dalle pp.aa., stabilisce che nei confronti degli stessi trovano applicazione , nei limite della quota d’obbligo,i commi e 4 quater e 4 sexies dell’art.5 del dec.legvo n.368/01 e s.m.i., che così recitano:
Comma 4 quater : Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza ,fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine;
Comma sexies : Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater … può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro …sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In merito alla previsione di cui ai commi richiamati ,si precisa che:
a) non potendo più le pp.aa. ‘ effettuare assunzioni a tempo determinato, va da se’ che il diritto di precedenza in questione è prerogativa dei soggetti invalidi che, alla data del 31 ottobre 2013 (entrata in vigore legge 125/13) hanno avuto ovvero hanno ancora in atto rapporti di lavoro a termine di durata superiore a sei mesi, costituiti ai sensi e per gli effetti della legge n.68/99;
b) provvedano a manifestare (per iscritto),entro sei mesi dalla data di cessazione dei precedenti rapporti a termine, ai rispettivi datori di lavoro pubblici la disponibilità a venire assunto con rapporti a tempo indeterminato che facciano riferimento alle mansioni già espletate, da effettuare entro 12 mesi dalla cessazione dei rispettivi rapporti a termine.
Peraltro, per conoscere le modalità con cui troverà applicazione il diritto di precedenza in questione, si ritiene confacente attendere le indicazioni che ,come assicurato dal Ministro della Funzione Pubblica, dovrebbero essere fornite a mezzo di specifica circolare a breve scadenza su tutte le disposizione del decreto n.101/13 e sulle modifiche apportate dalla legge di conversione n.125/13.
Infine, in merito alla previsione sub n.5), è da dire che appaiono evidenti i fini perseguiti dalle attività di monitoraggio, che dovranno essere realizzate.
Dal Dipartimento F.P e dal MLPS, identificabili nella volontà di riuscire a garantire l’applicazione in modo corretto e completo delle innovazioni introdotte dalle disposizioni esaminate in materia di collocamento obbligatorio nelle pp.aa.
Francesco Colaci. Fonte: Diritto.net – nw136 (2013)
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