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Il riconoscimento legislativo dell’ENS: Legge storica 12 maggio 1942, n.889
Ecco il vecchio storico testo della Legge 12 maggio 1942, n.889:
“Norme per la protezione e l’assistenza dei sordomuti “adulti”
VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d’Italia e di Albania – Imperatore d’Etiopia
Il Senato e la Camera dei fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Sono istituiti e riconosciuti come Enti morali, con sede in Roma l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti adulti e la Federazione nazionale degli Istituti di educazione e di istruzione dei sordomuti.
Art. 2
L’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti adulti ha per iscopo:
1) di preparare ed avviare i sordomuti alla vita sociale, mettendoli in grado di partecipare all’attività intellettuale e produttiva della Nazione;
2) di agevolare il loro collocamento al lavoro;
3) di preparare e completare la loro educazione post-scolastica;
4) di promuoverne la tutela civile e professionale, salvo la competenza delle Associazioni sindacali per ciò che concerne la tutela e l’assistenza dei sordomuti in quanto appartenenti ad una categoria produttiva;
5) di migliorarne, nel periodo post-scolastico, l’attitudine e la capacità alle varie attività professionali;
6) di associarli per l’esercizio di attività assistenziali a carattere mutualistico, confacenti alla loro capacità ed ai loro bisogni;
7) di promuovere il coordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a favore dei sordomuti;
Art. 3
La Federazione degli Istituti di educazione e di istruzione dei sordomuti ha per iscopo:
1) di promuovere lo studio del problema dell’educazione dei sordomuti su basi scientifiche e pratiche;
2) di promuovere la diffusione dell’istruzione dei sordomuti anche nel campo professionale e tecnico;
3) di promuovere e incoraggiare lo studio e la costruzione di materiale didattico e di istrumenti per l’istruzione dei sordomuti;
4) di promuovere il coordinamento delle istituzioni federate;
5) di promuovere, da parte dei competenti organi statali, provvedimenti in favore delle istituzioni scolastiche per sordomuti;
6) di collaborare con l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti nel raggiungimento della sistemazione sociale e lavorativa dei sordomuti stessi.
Art. 4
L’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti adulti è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Interno.
La Federazione nazionale degli istituti per l’educazione e l’istruzione dei sordomuti è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’educazione nazionale.
Con regi decreti da emanarsi ai sensi dell’art.1, n.3, della legge 31 maggio 1926, n.100, su proposta, rispettivamente del Ministro per l’interno e del Ministro per l’educazione nazionale, d’intesa col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme intese a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento di ciascuno dei due Enti, nonché l’ordinamento del personale relativo.
Art. 5
Le società, le istituzioni e le opere a favore dei sordomuti e dei sordoparlanti, comunque costituite, e da chiunque fondate e gestite, anche se giuridicamente riconosciute, che non abbiano la natura giuridica di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o di istituti scolastici, e che si propongano la protezione e l’assistenza di detti minorati nel periodo post-scolastico, sono soppresse e il loro patrimonio è devoluto all’Ente nazionale quando abbiamo scopi di assistenza e alla Federazione nazionale quando abbiano per iscopo l’istruzione e l’educazione dei sordomuti, ferma restandone, in entrambi i casi, la destinazione a favore di coloro che, secondo gli attuali ordinamenti, ne sono i beneficiari.
Art.6
L’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti adulti provvede al raggiungimento dei suoi scopi:
1) con il patrimonio delle società, istituzioni ed opere soppresse ai sensi dell’art. 5;
2) con il contributo delle istituzioni pubbliche aventi per fine l’assistenza dei sordomuti, nella misura che sarà stabilita, annualmente dal Ministero dell’interno;
3) con le rendite delle attività patrimoniali provenienti da lasciti, donazioni e oblazioni o sovvenzioni, disposte a favore dell’Ente;
4) con i beni che potranno pervenirgli in esecuzione di riforme di istituti pubblici costituiti a favore dei sordomuti;
5) con le contribuzioni dei soci;
6) con le altre eventuali entrate straordinarie.
Le disposizioni testamentarie a favore dei sordomuti, espresse genericamente, senza che si determini l’uso ovvero l’Ente o Istituto a cui beneficio sono devolute, si intendono fatte a favore dell’Ente nazionale per i sordomuti.
Art. 7
La Federazione nazionale degli Istituti di educazione e di istruzione dei sordomuti provvede al raggiungimento dei suoi scopi:
1) con il patrimonio delle società, istituzioni ed opere soppresse ai sensi dell’art. 5;
2) con il contributo delle istituzioni aventi per fine l’educazione e l’istruzione dei sordomuti, nella misura che sarà annualmente stabilita dal Ministero dell’educazione nazionale;
3) con le contribuzioni dei soci;
4) con le rendite di attività provenienti da lasciti, donazioni e oblazioni o sovvenzioni, disposte a favore della Federazione;
5) con altre eventuali entrate straordinarie.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 12 maggio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini – Bottai – Di Revel – Grandi – Ricci
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 22 agosto 1942, n. 197.
PER SAPERE DI PIU’
Legge n. 698 del 21 agosto 1950
«La storia è testimonio dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita» (Cicerone)
«La storia non è utile perché in essa si legge il passato, ma perché vi si legge l’avvenire» (M.D’Azeglio)
«Bisogna ricordare il “passato” per costruire bene il “futuro”» (V.Ieralla)
Per qualsiasi segnalazione, rettifica, suggerimento, aggiornamento, inserimento dei nuovi dati o del curriculum vitae e storico nel mondo dei sordi, ecc. con la documentazione comprovata, scrivere a: info@storiadeisordi.it.
“Storia dei Sordi. Di Tutto e di Tutti circa il mondo della Sordità”, ideato, fondato e diretto da Franco Zatini