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Regolamento attuativo dell’art.71-bis della Legge 22 aprile 1941, n.633 in materia di diritto d’autore (uso personale alle persone con disabilità sensoriale)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DECRETO 14 Novembre 2007, n. 239
Regolamento attuativo dell’articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d’autore. (GU n. 295 del 20-12-2007 ) – testo in vigore dal: 4-1-2007
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 71-bis e 71-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito in legge 25 giugno 2005, n. 109;
Visto l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006, recante delega di funzioni al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli;
Acquisito il parere del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’autore nella riunione del 20 luglio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell’adunanza del 9 luglio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 16274 del 23 luglio 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. – Oggetto
1. Ai sensi dell’articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, d’ora in avanti: “legge”, sono consentite, per uso personale, alle persone con disabilità sensoriale, la cui situazione sia stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la riproduzione di opere e materiali protetti dalla legge o l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, nel rispetto dei fini e nei limiti consentiti dalla predetta legge.
2. La riproduzione e l’utilizzazione della comunicazione al pubblico, di cui al comma 1, di opere e di materiali protetti ai sensi dell’articolo 71-bis della legge, si attuano attraverso la registrazione audio su qualsiasi tipo di supporto delle opere o l’impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti visualizzabili e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le tecnologie assistite, secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
Art. 2. – Riproduzione e utilizzazione della comunicazione al pubblico delle opere e materiali protetti
1. Al fine di renderne accessibile il contenuto alle persone con disabilità sensoriali, la riproduzione e l’utilizzazione della comunicazione al pubblico di opere e materiali protetti può anche essere effettuata per il tramite delle associazioni e delle federazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, che non perseguono scopo di lucro, sulla base di appositi accordi stipulati ai sensi dell’articolo 71-quinquies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono volti a consentire l’esercizio della eccezione di cui all’articolo 71-bis e dovranno prevedere la definizione di procedure che consentano alle predette associazioni e federazioni di convertire i file all’uopo loro forniti dai titolari dei diritti in formati idonei ad essere utilizzati secondo le finalità e nei modi previsti dal precedente articolo 1 e di consegnare il prodotto di tale attività alle persone che dimostrino di possedere i requisiti soggettivi richiesti.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 novembre 2007
Il Ministro per i beni e le attività culturali Rutelli
Il Ministro della solidarietà sociale Ferrero
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 130
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente in materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
– Il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
– Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante l’Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250.
– Il testo degli articoli 71-bis e 71-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante la Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166, è il seguente:
Art. 71-bis. – 1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l’utilizzazione della
comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all’handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall’handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all’art. 190,
sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l’individuazione dei singoli beneficiari nonchè, ove necessario, le modalità di fruizione dell’eccezione.
Art. 71-quinquies. – 1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all’art. 102-quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l’utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell’autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l’esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell’opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell’equo compenso, ove previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l’accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l’esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti puo’ rivolgersi al comitato di cui all’art. 190 perchè esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità di cui all’art. 194-bis.
5. Dall’applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
– Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 (Attuazione della direttiva n. 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O.
– La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39.
– Il testo dell’art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente:
Art. 52 (Attribuzioni). – 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del
testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.
2. Al Ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l’informazione e l’editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d’autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali.
– La legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
17 gennaio 2004, n. 13.
– Il testo dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d’autore, e altre misure urgenti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96 e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 25 giugno 2005, n. 109, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 giugno 2005, n. 146, è il seguente:
“Art. 2 (Coordinamento delle politiche in materia di diritto d’autore). – 1. Al fine di consentire l’efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale di cui all’art. 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali previsti dall’art. 6, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.”.
– Il testo dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114 e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio
2006, n. 164, è il seguente:
“5 . È istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’art. 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All’art. 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: “; integrazione modale fra i sistemi di trasporto” sono soppresse.”.
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006, recante “Delega di funzioni al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli”, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2006, n. 167.
Nota all’art. 1:
– Per il testo dell’art. 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e per i riferimenti alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, si vedano le note alle premesse.
Nota all’art. 2:
– Per il testo degli articoli 71-bis e 71-quinquies
della legge 22 aprile 1941, n. 633, si vedano le note alle
premesse.