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INPS Circolare: adeguamento delle provvidenze economiche alle invalidità civili 2007

Oggetto: Adeguamento per l’anno 2007, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordi nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.
Circolare n. 133 del 13 dicembre 2007
INPS Invalidità Civile Direzione centrale delle Prestazioni

A seguito dell’entrata in vigore della disposizione recata dall’art. 10 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ed attuato con DPCM del 30 marzo 2007 (G.U. del 26 maggio 2007), l’Inps è subentrato nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità,  già di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tra i compiti rientrano anche la funzione di revisione annuale degli importi di pensione, assegni ed indennità erogati agli invalidi civili nonché dei limiti di reddito prescritti per fruire di tali benefici economici che negli anni passati venivano  stabiliti con un decreto ministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per l’anno 2007, in considerazione del passaggio delle funzioni all’Inps, a seguito del quale  il Ministero non ha emesso il decreto ministeriale, si dispone quanto segue in ordine alle provvidenze economiche e ai limiti di reddito in materia di invalidità civile.

Art 1
Per l’anno 2007, i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinati come segue:
– € 14.238,75 annui per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali ed ai sordomuti;
– €  4.172,44 annui per avere diritto all’assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all’indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;
– € 6.845,58 annui per avere diritto all’assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.
Art. 2.
Per l’anno 2007, gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure appresso indicate:
– indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti € 710,32;
– indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali € 457,66;
– indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti € 229,64;
speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti € 168,70.
Art. 3.
Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo:
– pensione spettante ai ciechi civili assoluti € 262,62 dal 1° gennaio 2007;
– pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, indennità mensile di  frequenza spettante ai minori invalidi civili, pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili ventesimisti € 242,84 dal 1° gennaio 2007;
– assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti € 180,21 dal 1° gennaio 2007.
Art. 4.
Ai sensi dell’art. 67, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l’importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai 65 anni viene elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, di € 61,43 mensili, secondo i criteri e le modalità indicate nel secondo comma dell’articolo stesso.
Art. 5.
Ai sensi ed in conformità dell’art. 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidità o di indennità mensile di frequenza di età inferiore a 65 anni, è concessa, a decorrere dal 1° gennaio 2007, una maggiorazione di € 10,33 mensili, per tredici mensilità, a condizione che non possiedano né redditi propri di importo pari o superiore a € 5.195,97 né redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a € 10.865,79.
Art. 6.
1. Ai sensi ed in conformità dell’art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la maggiorazione spettante ai ciechi civili titolari di pensione di età pari o superiore a settanta anni è incrementata fino a garantire un reddito proprio pari a € 559,91 al mese, per tredici mensilità, in base alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiore a € 7.278,83;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri pari o superiori a € 7.278,83 né redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a € 12.340,51;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l’incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
2. i benefici incrementativi di cui al comma 1, sono altresì concessi, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefici, ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni che siano invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.
3. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.
Art. 7.
Ai sensi ed in conformità dell’art. 40, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti e l’indennità speciale ai ciechi ventesimisti sono ridotte di € 93,00 mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento disciplinato dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo.
Il Direttore Generale Crecco nw227 – 2008

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