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Interpretariato nelle norme giuridiche riguardanti i Sordi ed i Sordomuti.
Atti notarili
LEGGE 16.2.1913, n. 89 (1).
Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
OMISSIS
Art.55
1. Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l’atto potrà tuttavia essere ricevuto con l’intervento dell’interprete, che sarà scelto dalle parti.
2. L’interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non pur essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell’atto.
3. Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all’atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno o possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l’interprete, conosca la lingua straniera.
4. L’atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all’originale o in calce al medesimo dovrà porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi dall’interprete, e l’uno e l’altra saranno sottoscritti come è disposto nell’art.51. L’interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l’originale quanto la traduzione.
Art.56
1. Se alcuna delle parti h interamente priva dell’udito, essa deve leggere l’atto e di ciò si farà menzione nel medesimo.
2. Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all’atto un interprete, che sarà nominato dal presidente del tribunale tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti (*).
3. L’interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento, giusta il primo capoverso dell’art.55, pur essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non pur adempiere ad un tempo l’ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l’atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell’articolo 51.
(*) Comma così modificato dall’art.233, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.51.
Art.57
Se alcuna delle parti sia un muto o un sordomuto, oltre l’intervento dell’interprete prescritto dell’articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:
il muto o sordomuto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l’atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà;
se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all’atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell’articolo precedente.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1913, n. 55.
Codice civile (art.603 testamento)
Codice di procedura civile (art.124 Interrogazione del sordo)
Codice di procedura penale (art.119 Nomina dell’interprete; art.143 Nomina dell’Interprete; art.144 Incompatibilità)
Stato civile (art.105 Interprete)
Cassazione Civile
Sentenza n.3939 dell’8.6.1983 – Sez. II.
Notariato – Testamento – Testimoni – Udito – Voce – Parola.
Ai fini della redazione del testamento pubblico, le disposizioni combinate del codice civile (art.603, quarto comma) e della Legge 16.2.1913, n.89 (articoli 56 e 57) mirano ad ovviare agli inconvenienti connessi, volta a volta, all’impossibilità dell’uso, da parte del testatore, di uno o più dei tre mezzi di comunicazione del suo pensiero al pubblico ufficiale rogante (vista, udito e parola) e, mentre nel caso in cui l’impossibilità riguardi l’udito e/o la parola l’esigenza della fedele riproduzione della volontà del testatore è garantita, in concorso con le prescritte formalità di verbalizzazione, dall’intervento di uno o più interpreti, solo quando a tale impossibilità si aggiunga l’incapacità di leggere (anche per cecità) la legge impone una garanzia ancora maggiore, cioè la presenza di quattro testimoni, invece dei due normalmente richiesti dal 1° comma dell’art.603 citato. Consegue che se il testatore è cieco, e non pure muto né sordo, è sufficiente, per la validità dell’atto, la presenza di due testimoni.
Sentenza n.12176 del 14.11.1991 – Sez. II. Presidente D’Avino, Relatore Maestripieri, Pubblico Ministero Romagnoli – Zappalà (avv.Filetti) c. Garozzo (avv. Cutulli) – Rigetta, App. Catania 16.2.1989).
Successioni – Testamento – Sordomuto analfabeta – Interpreti nella stesura del testamento – Sostituzione di uno di essi da parte del notaio – Nullità ex art.56 L. n.89 del 1913 – Condizioni.
Il testamento del sordomuto analfabeta è nullo, ai sensi dell’art.58, Legge 16.2.1913, n.89, nell’ipotesi in cui uno dei due interpreti nominati dal Pretore, a norma dell’art.56 legge citata, sia stato sostituito dal notaio e l’atto non contenga alcuna menzione che almeno una delle persone intervenute come testimoni avesse capacità d’intendere il linguaggio a segni del sordomuto.
Sentenza n. 11433 del 20.12.1996. Sez.III – Presidente Grossi, Relatore Vittoria, Pubblico Ministero Fedeli – Tornabene (avv. Roccella) c.Procuratore generale Corte d’appello di Palermo (Rigetta, App. Palermo 28.2.1996).
Notariato – Atto notarile – Stipula da parte di sordomuto analfabeta – Rogito redatto con ausilio di interprete – Giuramento dell’interprete e menzione nell’atto – Necessità.
Nel rogito redatto con l’ausilio di interprete, in quanto avente ad oggetto la stipulazione di un atto da parte di sordomuto analfabeta, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 55, 56 e 57 Legge 16.2.1913, n.89 (legge notarile), l’interprete deve prestare giuramento ed il notaio è tenuto a far menzione nell’atto del prestato giuramento.
I QUATTRO CODICI
Regio Decreto 16.3.1942, n.262.
Approvazione del testo del codice civile.
OMISSIS
Art.415 (inabilitazione)
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione può essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’art.414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.
OMISSIS
Art.603 (Testamento pubblico)
Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiarare la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.
Art.604 (Testamento segreto)
Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unico o separato.
Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di aver letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell’atto di ricevimento. Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.
Art.605 (Formalità del testamento segreto)
La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con un’impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.
Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.
Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l’atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, e l’assistenza dei testimoni a tutte le formalità.
L’atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l’atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.
Regio Decreto 28.10.1940, n.1443.
Approvazione del testo del codice di procedura civile.
OMISSIS
Art.122 (Uso della lingua italiana. Nomina dell’interprete)
In tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana (*).
Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete.
Questi, prima di esercitare le sue funzioni al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.
(*) Per l’uso della lingua italiana Vedi R.D.L. 15.10.1925, n.1796)
Art.124 (Interrogazione del sordo e del muto)
Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.
Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell’art.122, ultimo comma.
CODICE PENALE
Regio Decreto 19.10.1930, n.1398. (1)
Approvazione del testo del codice penale.
OMISSIS
Art.96 (Sordomutismo)
Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità di intendere o di volere.
Se della sua capacità di intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.
Art.219 (Assegnazione ad una casa di cura e custodia)
Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilità dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione. Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena dell’ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore al minimo a dieci anni la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.
Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.
Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.
Art.222 (Ricovero in un manicomio giudiziario)
Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell’imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecunaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all’autorità di pubblica sicurezza.
La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.
Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l’esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragioni di età, quando abbiamo commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell’articolo stesso.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.253 del 28.10.1930.
Decreto del Presidente della Repubblica 22.2.1988, n.447.
Approvazione del codice di procedura penale.
Art.119 (Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento)
Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.
Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l’autorità procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.
Art.143 (Nomina dell’interprete)
L’imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimenti degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.
Oltre che nel caso previsto dal comma 1° e dall’art.119, l’autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall’interprete.
L’interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l’ufficiale della polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
La prestazione dell’ufficio di interprete è obbligatoria.
Art.144 (Incapacità e incompatibilità dell’interprete)
Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:
– il minorenne, l’interdetto, l’inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
– che è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall’esercizio di una professione o di un arte;
– chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o misure di prevenzione;
– chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall’art.119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.
STATO CIVILE
REGIO-DECRETO 9.7.1939, N.1238.
Ordinamento dello Stato Civile.
OMISSIS
Art.105
La richiesta della pubblicazione che viene fatta da un sordomuto che sa leggere e scrivere è presentata in iscritto.
Se il sordomuto non sa o non può scrivere l’ufficiale dello stato civile riceve la richiesta per mezzo di un interprete, scegliendolo di preferenza tra le persone abituate a trattare con il sordomuto. L’interprete deve prestare il giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico che gli è conferito.
Art.128
Se lo sposo è sordo o sordomuto e sa leggere, l’ufficiale dello stato civile gli presenta il codice civile affinché legga gli artt. 141, 142 e 143 (*).
Se è sordomuto e sa scrivere, deve fare per iscritto la dichiarazione di volere contrarre matrimonio.
(*) Ora, artt. 143, 144 e 145 c.c.
Art.129
Se lo sposo sordo o sordomuto non sa né leggere né scrivere, l’ufficiale dello stato civile nomina un interprete in conformità di quanto è prescritto nell’art.105 e, fattogli prestare giuramento ai sensi dello stesso articolo, si vale di lui per rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte, e dargli comunicazione delle disposizioni di legge.
L’adempimento di tali formalità si fa constare nell’atto di matrimonio
LEGGE QUADRO SUGLI HANDICAPPATI
Art.9. Servizio di aiuto personale.
1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell’opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall’articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art.13. Integrazione scolastica.
1. L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517 (13), e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubbici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presìdi funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell’università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
d) l’attribuzione, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l’apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l’integrazione, nonché l’assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (16), e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell’ambito dell’organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all’uopo preordinate dall’articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
Art.37. Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata.
1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all’interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.
le071 2000 – 2012
«La storia è testimonio dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita» (Cicerone)
«La storia non è utile perché in essa si legge il passato, ma perché vi si legge l’avvenire» (M.D’Azeglio)
«Bisogna ricordare il “passato” per costruire bene il “futuro”» (V.Ieralla)
Per qualsiasi segnalazione, rettifica, suggerimento, aggiornamento, inserimento dei nuovi dati o del curriculum vitae e storico nel mondo dei sordi, ecc. con la documentazione comprovata, scrivere a: info@storiadeisordi.it
“Storia dei Sordi. Di Tutto e di Tutti circa il mondo della Sordità”, ideato, fondato e diretto da Franco Zatini