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Congedo straordinario Decreto Legislativo 151/01. Soggetti aventi diritto
Congedo straordinario retribuito di cui al d.lgs. 26 marzo 2001, n.151. Soggetti aventi diritto
L’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, recependo le disposizioni di cui all’art. 80, comma 2, della legge n. 388/2000 e le disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, prevedeva che i beneficiari del congedo retribuito fossero i genitori ovvero i fratelli e le sorelle della persona con disabilità grave in caso di scomparsa di entrambi i genitori medesimi.
Successivamente, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 133/2005, n. 158/2007 e n. 19/2009, il novero dei soggetti che possono fruire del congedo indennizzato è stato ampliato, estendendo il beneficio ai fratelli e alle sorelle conviventi, anche nel caso in cui i genitori del disabile siano ancora in vita ma totalmente inabili, al coniuge convivente e ai figli conviventi.
Il decreto legislativo n. 119/2011, in attuazione dell’art. 23, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.183, ha apportato importanti modifiche alla disciplina del congedo in argomento, in particolare per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti legittimati a fruirne nonché per quanto concerne le modalità di accesso all’agevolazione.
Variando le condizioni di priorità rispetto alla previgente disciplina, i soggetti aventi diritto a fruire del congedo straordinario retribuito per assistere un familiare in situazione di disabilità grave sono:
– il coniuge convivente;
– i genitori, anche adottivi o affidatari del disabile, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
– i figli conviventi con i genitori disabili, qualora il coniuge convivente, il padre e la madre, anche adottivi, del disabile siano deceduti, mancanti ovvero affetti da patologie invalidanti;
– i fratelli o le sorelle conviventi con il disabile, qualora il coniuge convivente, i genitori ovvero i
– figli della persona da assistere siano deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti.
Si evidenzia che il predetto ordine è tassativo ed esclusivo, nel senso che la presenza nel nucleo familiare del disabile di un congiunto appartenente al grado più elevato di priorità esclude
necessariamente tutti i beneficiari di grado inferiore.
Si fa presente che con l’espressione “mancanti,” come precisato nella circolare n. 45 del 1° marzo 2011, deve intendersi non solo una situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto) ma anche ogni altra condizione ad essa assimilabile (divorzio, separazione legale, abbandono), debitamente certificata con provvedimento rilasciato dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità ovvero comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art.46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Benefici per il personale dipendente impegnato nell’assistenza di un soggetto affetto da grave disabilità.
Art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – congedo straordinario retribuito.
Art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 – congedo non retribuito per gravi motivi familiari.
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 – Supplemento Ordinario n. 93
Art. 42.
Riposi e permessi per i figli con handicap grave
(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)
1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l’articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.
3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell’articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell’ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell’articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo e’ coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo e’ rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità e’ corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e’ prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente comma e’ corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Legge 8 marzo 2000, n. 53
“Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000
Art. 4.
(Congedi per eventi e cause particolari).
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.
In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l’attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all’individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.
Art. 20.
(Estensione delle agevolazioni per l’assistenza a portatori di handicap).
1. Le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente. ls069
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Circolare INPS n.28 del 28 febbraio 2012
Domanda di congedo straordinario per assistere figli o affidati disabili in situazione di gravità
Domanda di congedo straordinario per assistere ai familiari disabili in situazione di gravità
Moduli INPS per analoghi permessi
«La storia è testimonio dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita» (Cicerone)
«La storia non è utile perché in essa si legge il passato, ma perché vi si legge l’avvenire» (M.D’Azeglio)
«Bisogna ricordare il “passato” per costruire bene il “futuro”» (V.Ieralla)
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“Storia dei Sordi. Di Tutto e di Tutti circa il mondo della Sordità”, ideato, fondato e diretto da Franco Zatini