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Permessi e congedi, le circolari di INPS e Dipartimento Funzione Pubblica
Permessi e congedi: le circolari di INPS e Dipartimento Funzione Pubblica
Erano particolarmente attese le indicazioni operative sulla concreta applicazione delle novità introdotte dal Decreto 119 del 18 luglio 2011 che ha parzialmente riordinato la normativa in materia di congedi – parentali e straordinari – e permessi per l’assistenza a persone con disabilità grave.
Su queste innovazioni sono divulgate quasi contemporaneamente le due corpose circolari: INPS, 6 marzo 2012, n. 32 e Dipartimento Funzione Pubblica, 3 febbraio 2012, n. 1 (registrata in data successiva).
In larga misura le due circolari sono coincidenti nella sostanza, ma conservano alcune significative differenze.
Meritano di essere ripercorse – come fanno, in premessa, ambedue le circolari – le principali innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo 119/2011.
– Prolungamento del congedo parentale (art. 33, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151): il diritto al prolungamento del congedo parentale (entro il compimento dell’ottavo anno del bambino) spetta alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore, per ogni minore disabile in situazione di gravità per un periodo massimo totale non superiore a tre anni.
– Permessi giornalieri: sono concessi anche prima dei tre anni di vita del bambino, in alternativa alle altre agevolazioni.
– Beneficiari dei congedi retribuiti (biennali): viene ridefinita la platea dei beneficiari e imponendo un ordine di priorità tra gli stessi (coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle).
– Referente unico: il congedo straordinario e i permessi lavorativi (art. 33, Legge 104/92) non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile.
– Indennità per il congedo straordinario: va essere calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative dell’ultima retribuzione e i periodi di congedo non rilevano ai fini della maturazione di ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
– Assistenza a più familiari disabili: vengono ristrette le possibilità di cumulare i permessi giornalieri in capo allo stesso lavoratore.
– Assistenza a parenti non conviventi: il lavoratore che usufruisca di permessi per assistere persona residente in un comune situato a distanza superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, deve attestare, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
Su ognuno di questi punti insistono le due Circolari del Dipartimento Funzione Pubblica e dell’INPS entrando nel merito e fornendo indicazioni operative.
Nel sito HandyLex.org ne proponiamo un commento comparato e riportiamo i testi di entrambi i provvedimenti. Se ne consiglia la lettura.
Carlo Giacobini
Direttore responsabile di HandyLex.org