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Invalidità civile. Nuove regole per i ricorsi

Invalidità civile. Nuove regole per i ricorsi. Dal 1 gennaio non si può fare ricorso senza prima aver depositato un’istanza di accertamento tecnico preventivo. Invalidità civile, cecità, sordità, ma anche pensioni di invalidità: dal 1 gennaio 2012 scattano nuove regole per i ricorsi.

Secondo il decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in vigore da inizio anno, chi vuole contestare il mancato riconoscimento della provvidenza economica da parte dell’Inps piuttosto che contestarne modifiche o revoche, non può più fare direttamente ricorso ma deve preventivamente presentare un’istanza di accertamento tecnico preventivo e depositarla presso la cancelleria del Tribunale di residenza.

Una circolare Inps datata 30 dicembre 2011 ricorda l’importante novità.

Con l’istanza di accertamento tecnico preventivo si chiede in sostanza di verificare preventivamente le condizioni sanitarie che possano o meno legittimare la richiesta di ricorso. L’obiettivo è quello di ridurre le cause, arrivando dove necessario a revisioni e mediazioni tra ricorrenti senza passare per il Tribunale.

Sarà il consulente tecnico del Tribunale di residenza a stendere una relazione tecnica, intimando o meno l’erogazione delle prestazioni dovute. A quel punto, gli organi competenti hanno al massimo 120 giorni per il pagamento delle prestazioni dovute.

Secondo la Fish sono 350mila sono le cause civili pendenti in materia di invalidità, con un giro d’affari – per legali, periti e patronati – di circa 2 miliardi di euro.

Fonte la vita.it – nw004


Contenzioso di invalidità: accertamento tecnico preventivo obbligatorio

L’articolo 38 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale.

L’espletamento dell’accertamento diventa quindi condizione di procedibilità della domanda ai fini del riconoscimento in giudizio dei diritti in materia di invalidità.

La nuova disciplina decorre dal 1° gennaio 2012. La circolare n. 168 del 30 dicembre 2011 illustra gli aspetti salienti e fornisce le prime indicazioni per l’applicazione derivanti della modifica normativa.

Visualizza la circolare INPS n.168 del 30 dicembre 2011 in formato pdf

Circolare n.168 allegato 1

Legge 111 del 15 luglio 2011


Invalidità civile, tra nuove regole e vecchi disagi
di Maria Giovanna Faiella

COSA CAMBIA
Nuove regole dal primo gennaio per i ricorsi in materia di invalidità civile, cecità e sordità civile, handicap e disabilità, pensioni di inabilità e assegni di invalidità. In pratica, se un cittadino vuole opporsi a un verbale dell’Inps e contestare, per esempio, il mancato riconoscimento dell’invalidità o la revoca di una provvidenza, non può più fare direttamente causa, ma è obbligato a presentare un’istanza di «Accertamento tecnico preventivo» (Atp) e depositarla presso la cancelleria del Tribunale di residenza. Lo prevede all’art. 38 la legge n. 111/2011: l’introduzione nel codice di procedura civile dell’art. 445 bis disciplina l’Atp obbligatorio per questo tipo di controversie.

SOLUZIONE AMICHEVOLE
L’intento del legislatore è ridurre i contenziosi favorendo una soluzione amichevole tra le parti, con un iter più rapido. Ma le associazioni dei disabili temono che possano ridursi le garanzie per far valere i propri diritti, non di rado messi a rischio da procedure burocratiche e farraginose, come segnala la campagna «Sono un V.I.P. – Very Invalid Person», avviata lo scorso maggio da Cittadinanzattiva, cui hanno aderito oltre 140 associazioni. «Ogni anno riceviamo circa 150 mila ricorsi giudiziari di invalidità civile e pensionabile – afferma Massimo Piccioni, responsabile del Coordinamento generale medico legale dell’Inps – . Il problema è che il contenzioso giudiziario medico-legale INPS, soprattutto quello di invalidità civile, è concentrato per l’80% in alcune regioni centro-meridionali e per un terzo nella sola Campania. Con il tempo si è andato accumulando nei tribunali un arretrato di oltre 300 mila cause giudiziarie di tipo sanitario INPS. Oggi i cittadini devono attendere anche due anni per una sentenza di primo grado».

LA PROCEDURA

Ma in che consiste la nuova procedura? Dopo la richiesta dell’Accertamento tecnico preventivo da parte del cittadino, «il Giudice provvede a far effettuare subito la consulenza, nominando un medico iscritto all’albo dei periti del Tribunale che dovrà esprimersi sulla sussistenza dei requisiti medico-legali dell’invalidità – chiarisce Piccioni – . Le sue conclusioni, qualora siano accettate dalle parti, sono omologate con un decreto dal Giudice ed hanno quindi immediata efficacia legale. Se invece una delle parti non accetta l’esito del perito, dovrà farsi carico di promuovere la causa giudiziaria che verrà espletata secondo il consueto iter procedurale».

SVANTAGGI
Il decreto del giudice è inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi. «Viene eliminato il secondo grado di giudizio presso la Corte d’Appello – sottolinea Carlo Giacobini, direttore di Handylex, servizio legislativo della Uildm, l’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare -. L’invalidità civile diventa l’unico caso in cui non è possibile opporsi alla decisione del giudice. È vero che i procedimenti potrebbero essere più veloci ma anche più sbilanciati a scapito dei cittadini che avranno garanzie inferiori: per loro sarà più svantaggioso presentare ricorsi – fa notare Giacobini – . Col nuovo iter diventa centrale il ruolo dei consulenti tecnici del Tribunale. Non è previsto che quelli inseriti nell’ apposito elenco siano medici legali o specialisti nella malattia da esaminare. Il giudice sceglie di solito il primo medico disponibile: potrebbe essere un dermatologo che è chiamato a valutare, per esempio, casi di distrofia o lesione spinale. Inoltre, se si vuole contestare la perizia del consulente nominato dal giudice, occorre scegliersi, pagando, un proprio perito ma anche un avvocato». Per evitare il sovraccarico di lavoro nei tribunali, sostiene Giacobini: «Si poteva forse potenziare le istanze di riesame, cioè la possibilità per il cittadino di richiedere all’Inps di rivedere il proprio caso in modo da evitare il contenzioso».

CRITERI RESTRITTIVI

L’alto numero di ricorsi davanti al giudice da parte dei cittadini e l’elevata percentuale di loro accoglimenti da parte della magistratura (in circa la metà dei casi) si spiega «anche con l’aumento nel 2010 del numero di provvidenze respinte dall’Inps (più 22,1% rispetto al 2009), in seguito ai criteri restrittivi per l’assegnazione della percentuale d’invalidità e accompagnamento, misure che invece erano state bocciate dal Parlamento – afferma Tonino Aceti, responsabile del Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici e della Campagna “Sono un VIP”, cioè una persona con vera invalidità – . Dalla relazione di novembre della Corte dei Conti risulta che nel 2010 sono state circa 536 mila le domande arrivate, 434 mila quelle erogate, 55.600 quelle respinte».

VERIFICHE E ABUSI

Un altro aspetto critico per i cittadini è rappresentato dai piani straordinari di verifica delle invalidità civili precedentemente concesse. «Non vogliamo difendere gli “imbroglioni” – sottolinea Aceti – ma non si può sparare nel mucchio creando difficoltà a chi, proprio per la sua condizione fisica o psicofisica, necessita di queste indennità per vivere. Il numero delle indennità non confermate è molto esiguo: si attesta intorno al 10% nel 2010. I risparmi per le casse dello Stato derivanti dai programmi di verifica, quindi, non sono così ingenti come s’ipotizzava. E comunque le verifiche devono essere effettuate rispettando le regole – continua Aceti -. Per questo abbiamo chiesto alla commissione Sanità del Senato un’indagine sulle procedure. Dovrebbe essere avviata a breve».

DIRITTI NEGATI
Sono molte, purtroppo, le storie di abusi segnalati. Per esempio, «coloro che hanno una vera invalidità possono essere chiamati a ripetute visite solo perché manca il medico dell’Inps nella commissione medica dell’Asl – dice Aceti – . Sempre secondo i dati della Corte dei conti, nel 2010 il loro tasso di presenza è stato intorno al 46%: in meno di un caso su due, quindi, nonostante la normativa lo preveda». Capita anche che persone con invalidità permanente siano sottoposti a visita di verifica sebbene siano esonerate perché non possono migliorare, come prevede la legge n. 80 del 2006 . Nel frattempo possono essere sospesi assegno di invalidità e indennità di accompagnamento. «Tra le tante segnalazioni ricevute – riferisce Aceti – c’è quella di Parent Project: l’Inps ha convocato per la visita un bambino di 5 anni, con distrofia muscolare di Duchenne (patologia cronica e irreversibile), titolare di indennità di accompagnamento. In quanto minorenne, doveva essere esonerato dall’iter previsto dal piano straordinario sulle invalidità civili, ma il referente della sede Inps, al quale i genitori si sono rivolti per chiedere spiegazioni, ha ribadito che il piccolo doveva farla la visita di verifica».

CONTROLLI NONOSTANTE UNA SENTENZA
Ad essere sottoposto a continui e reiterati controlli, nonostante una sentenza del giudice a lui favorevole, è anche Giuseppe Sannino, presidente dell’Associazione Nazionale Diversamente Abili. «Da piccolo ho avuto la poliomelite e, col passare degli anni, la mia disabilità si è aggravata – racconta – . Così nel 2002 l’Inps mi ha riconosciuto l’invalidità al 100% e l’accompagnamento». Confermati da visite di controllo sia nel 2003 che nel 2004. «Nel 2008 sono chiamato di nuovo a verifica dall’Inps come se, a 60 anni, la mia patologia potesse migliorare – continua il presidente di ANIDA – . La percentuale di invalidità viene ridotta all’80% e revocato l’accompagnamento». Sannino fa ricorso al giudice: a ottobre 2010 una sentenza di primo grado stabilisce che è invalido al 100% e quindi ha diritto a quell’indennità.

VESSAZIONI
Ma non è finita. L’Inps presenta appello e chiede la sospensione degli emolumenti previsti, richiesta respinta dalla Corte di Appello di Napoli, che fissa l’udienza a giugno 2015. «Nel frattempo l’INPS mi richiama a visita il 18 novembre scorso – dice Sannino – . Erano presenti solo due medici dell’Istituto. Il 23 dicembre arriva la raccomandata: invalidità di nuovo ridotta all’80%. Lo ritengo un comportamento vessatorio: l’Inps non tiene conto delle sentenze della magistratura? La verifica per scovare i falsi invalidi è ormai diventata una revisione generale delle invalidità, in barba alle regole e ai diritti delle persone disabili», conclude. La battaglia continua.
Maria Giovanna Faiella. Fonte: Corriere.it 20 gennaio 2012

 


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