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Assistenti alla Comunicazione nelle scuole, non li nominano i Presidi

Assistenti alla Comunicazione nelle scuole, non li nominano i Presidi- In riferimento agli incontri interlocutori col Comune di Palermo che vuole delegare i dirigenti scolastici alla stipula dei contratti con gli assistenti comunali, si rappresenta il bisogno di precisare che la figura dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione è previsto dagli atti normativi Artt. 42-45 del D.P.R. 24 Luglio 1977 N° 616 e Art. 13 comma 3 Legge 104/92.

L’art. 42 del D.P.R. 616/77, intitolato “Assistenza scolastica”, afferma: “Le funzioni amministrative relative alla materia dell’«assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l’assolvimento dell’obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l’altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l’assistenza ai minorati psico-fisici; l’erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari”.

L’Art. 13 comma 3 Legge 104/92 afferma: “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”.

La figura, quindi, nasce dal riferimento del secondo comma dell’art. 42 d.p.r. 616/77 (assistenza ai minorati psico-fisici) nonché da quest’ultimo art. 13 comma 3.

Chiarito che la competenza a erogare il servizio è degli enti locali, si desidera centrare l’attenzione sulle modalità “deliberate” dal comune di Palermo per regolare l’erogazione dello stesso.

È utile precisare che: l’art. 21 della legge n. 59/1997 attribuisce “personalità giuridica” alle scuole autonome; in applicazione del suddetto art. 21, il d.lgs n.165 all’art. 25 (richiamando gli Art. 25-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 59 del 1998; l’Art. 25-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 59 del 1998) istituisce, nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica, la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche e educative attribuendo a essi la “legale rappresentanza” delle stesse.

Come si evince dalle precisazioni in premessa, i dirigenti scolastici sono funzionari dello Stato che attendono ai precisi compiti che ne regolano la funzione.

Il regolamento comunale, non può attribuire compiti ai dirigenti scolastici in quanto personale “esterno” all’amministrazione dell’ente locale.

È da sottolineare che nessun coinvolgimento dei dirigenti scolastici è stato previsto nelle fasi preliminari al fine di poter stabilire le necessarie intese.

Alla luce di quanto esposto, si è dell’avviso che ferma restando la disponibilità a negoziare nuove forme di collaborazione, allo stato attuale non può essere previsto alcun tipo di coinvolgimento dei dirigenti scolastici né per l’espletamento della fase di selezione del personale assistente alla comunicazione, né per la fase di reclutamento, né per la stipula del contratto di lavoro.

Margherita Santangelo, Aurelia Patanella, Giovanna Orlando.

Fonte: Asasi Sicilia (18 dicembre 2011) – nw153

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