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Patente Speciale Art. 119 del Nuovo Codice della strada

Art.119 – Patente Speciale

“Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni

Art. 119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.

1. Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo, o in quiescenza, o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’accertamento puo’ essere effettuato dai medici di cui  al  periodo precedente,   anche   dopo   aver   cessato   di   appartenere   alle amministrazioni e ai  corpi  ivi  indicati,  purche’  abbiano  svolto l’attivita’ di accertamento negli ultimi dieci anni o  abbiano  fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici. (5)
2-bis. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, e’ effettuato dai medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio dell’unita’ sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui e’ subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.
2-ter. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinicotossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.(6)  (6a)
3. L’accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida. La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia.(5)
4. L’accertamento dei requisiti  fisici  e  psichici  e’ effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali  del  capoluogo  di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui  il  giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai  soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una  prova  pratica di guida su  veicolo  adattato  in  relazione  alle  particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i  sessantacinque  anni  di età ed abbiano titolo  a  guidare  autocarri  di  massa  complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5  t,  autotreni  ed autoarticolati, adibiti al trasporto  di  cose,  la  cui  massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore  a  20  t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali e’ fatta richiesta dal  prefetto  o dall’ufficio competente del Dipartimento per i  trasporti  terrestri;
d) di coloro  nei  confronti  dei  quali  l’esito  degli  accertamenti clinici, strumentali e di  laboratorio  faccia  sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità’  e la sicurezza della guida;
d-bis)  dei  soggetti affetti da diabete per il  conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti  C,  D, CE, DE e sottocategorie.  In  tal  caso  la  commissione  medica e’ integrata da un medico  specialista  diabetologo,  sia ai fini  degli  accertamenti  relativi  alla  specifica  patologia sia ai fini dell’espressione del giudizio finale.
5. Le commissioni di cui al comma 4  comunicano  il  giudizio  di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente  ufficio della  motorizzazione  civile  che   adotta   il   provvedimento   di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi  degli  articoli 129 e 130 del presente codice.  Le  commissioni  comunicano  altresi’ all’ufficio della motorizzazione  civile  eventuali  riduzioni  della validità della patente, anche con  riferimento  ai  veicoli  che  la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di  revoca  ovvero  la  riduzione  del termine di validità della patente o  i  diversi  provvedimenti,  che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti,  possono  essere  modificati dai  suddetti  uffici  della  motorizzazione  civile  in  autotutela, qualora l’interessato produca, a sua richiesta e  a  sue  spese,  una nuova  certificazione  medica  rilasciata   dagli   organi   sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa  dalla  quale emerga una diversa valutazione. E’ onere dell’interessato produrre la nuova certificazione medica entro  i  termini  utili  alla  eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale  amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario  al  Presidente della Repubblica. La produzione del certificato  oltre  tali  termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi (5)
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell’articolo 129, comma 2, e dell’articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi. (3)
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti: a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida; b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici; c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall’interessato, un medico di sua fiducia; (4) d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo professionale.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.
(1) Aggiunte introdotte dall’art. 32, legge 7 dicembre 1999, n. 472.
(2) Così modificato dall’art. 15, d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(3) Così modificato dal decreto-legge 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003, con effetto dal 1° settembre 2003 .
(4) Così modificato dall’art. 6, legge 30 marzo 2001 n. 125.
(5) Così modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
(6) Comma inserito dalla legge cit. cfr. nota 5.
(6a) Le disposizioni del  primo  e  terzo  periodo  del  comma  2-ter dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma  1,  lettera  c), del  presente  articolo,  si  applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter.
2-bis.L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti dell’unità sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida (1).

3. L’accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida. (2).

4. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;

d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida;

d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell’espressione del giudizio finale (1).


Patente Speciale

Persone diversamente abili che presentino minorazioni invalidanti ai fini della guida, in particolare, i mutilati e i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere o la patente di guida speciale delle seguenti categorie:

• A, per la guida di motocicli, tricicli e quadricicli a motore;
• B, per la guida di autoveicoli aventi massa massima non superiore ai 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore ad otto;
• C, per la guida di autoveicoli (diversi da quelli della categoria D), aventi massa massima superiore a 3.500 kg ma fino a 11.500 kg;
• D, per la guida di autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero a sedere, escluso quello del conducente, sia superiore ad otto ed inferiore a 16.

Non è prevista la possibilità di ottenere l’estensione della patente speciale alla categoria E, ma è possibile, con le suddette categorie, guidare veicoli trainanti un rimorchio leggero, cioè di massa massima autorizzata di 750 kg.

Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo, in relazione agli esiti degli accertamenti presso le commissioni mediche locali

I minorati e gli invalidi titolari di patenti speciali di qualsiasi tipo non possono condurre,  seguenti veicoli :
• veicoli in servizio di piazza;
• veicoli da noleggio con conducente;
• veicoli in servizio di linea;
• veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose;
• autoambulanze

Per la concreta individuazione dei veicoli che si possono condurre bisogna fare riferimento al tipo di patente posseduta:

– patenti A, B e C speciali, con indicazione dell’adattamento da apportare, consentono di guidare solo quel tipo di veicolo particolarmente adattato;

– patente A speciale con indicazione di adattamenti, se prescritti, consente di guidare tutti i veicoli della categoria A, compresi i motocicli (tenendo conto anche delle esperienze di esperti del settore, quali ortopedici, costruttori di protesi, costruttori di motocicli ed associazioni motociclistiche, ha predisposto una casistica riguardante i più frequenti tipi di minorazioni con i relativi adattamenti prescritti, al fine di mettere in grado le CML di rilasciare le certificazioni di idoneità);

– patente B speciale senza indicazione di adattamenti consente di guidare tutti gli autoveicoli della cat. A e della cat. B, anche se trainanti un rimorchio leggero senza limitazioni di tipo o di caratteristiche; vi è però l’obbligo di uso di protesi, adattamenti se prescritti;

– patente C speciale senza indicazione di adattamenti consente di guidare i veicoli di cui alle categorie A e B ed i veicoli di cui alla cat. C con particolari caratteristiche, ma di massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 t. Eventuali maggiori limitazioni, sono relative ai risultati della visita psicofisica a cui il conducente è stato sottoposto;

– patente D speciale consente di guidare solo autobus, con un massimo di 16 posti a sedere escluso il conducente immatricolati per uso proprio (es. per necessità di un’impresa, di una squadra sportiva). Non è possibile la guida di autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente o al servizio pubblico di linea.

Le minorazioni possono riguardare vista, udito, arti, colonna vertebrale e conformazione o sviluppo somatico (ad esempio: statura).

Vista
in fase di aggiornamento: vedi articolo Requisiti di idoneità visiva per la guida di veicoli a motore

Udito
Se non si riesce a percepire la voce di conversazione a 2 m di distanza da ciascun orecchio, anche con protesi acustica, è possibile ottenere la conferma di validità o la revisione della patente di guida A o B speciale. In tale caso è prescritto sui veicoli l’adattamento degli specchi retrovisori esterni su ambo i lati.

La patente di guida speciale della categoria C o D è rilasciata nel caso in cui, pur avendo una limitazione dell’udito, si riesce a percepire la voce di conversazione con fenomeni combinati a non meno di quattro metri di distanza ed a non meno di due metri per l’orecchio che sente meno, anche con protesi acustica.

Arti, colonna vertebrale, anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico

Nel caso in cui le minorazioni interessino  arti,  colonna vertebrale e/o  caratteristiche dello sviluppo somatico, il rilascio della patente è subordinato alla condizione che sia possibile supplire alle minorazioni con adeguate protesi/ortesi e/o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre e/o mediante una particolare disposizione dei comandi.

Tuttavia, sono considerate non invalidanti ai fini della guida, e quindi suscettibili di rilascio della normale patente di guida, le minorazioni anatomiche e/o funzionali degli arti, della colonna vertebrale e/o delle caratteristiche somatiche che, considerate singolarmente e nel loro insieme e senza l’ausilio di protesi/ortesi, non siano di tale gravità da menomare la forza e la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti la guida dei veicoli ai quali la patente abilita. Non è consentito l’uso di protesi/ortesi per l’azionamento del pedale del freno.

L’efficienza degli arti ai fini della guida deve essere valutata senza l’uso di apparecchi di protesi od ortesi.

Le eventuali protesi/ortesi prescritte ai fini della guida vanno annotate sulla patente di guida e la loro efficienza deve essere certificata dal costruttore.

Le protesi utilizzabili ai fini della guida possono essere di tipo fisso o di tipo funzionale (mioelettriche).

ESERCITAZIONI DI GUIDA
Quando ricorre l’obbligo della prova di guida è rilasciato il foglio rosa, che consente di esercitarsi su veicoli adattati secondo le prescrizioni risultanti dal certificato medico e annotate sullo stesso foglio rosa. In altre parole, le esercitazioni alla guida sono consentite sui veicoli, con gli eventuali adattamenti prescritti, delle categorie per le quali è stata richiesta la patente, purché al fianco del conducente si trovi, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la patente superiore. L’istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.

PROVA DI GUIDA
La prova pratica d’esame, quando sono prescritti adattamenti ai veicoli (anche solo il cambio automatico), può essere effettuata con veicoli sprovvisti di doppi comandi di proprietà dell’interessato o di terzi che ne abbiano autorizzato l’uso, purché adattati secondo quanto prescritto dalla Commissione medica locale.

É possibile optare per una soluzione di adattamenti più restrittiva di quella individuata dalla Commissione medica locale.

Gli adattamenti adottati nella prova di guida e prescelti nell’ambito delle diverse opzioni prescritte dalla Commissione Medica Locale saranno annotati sulla patente di guida con i codici comunitari.

Fonte: scuolaguida.it

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