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I cittadini lavoratori, portatori di handicap grave
Ai cittadini lavoratori, portatori di handicap grave riconosciuto ai sensi dell’art 3, comma 3 Legge 104/92 e ai loro familiari vengono concessi, in presenza di determinate condizioni, dei permessi retribuiti aventi come scopo la cura e l’assistenza del portatore di handicap.
COSA SPETTA
Permessi retribuiti ai sensi della Legge 104/92
Congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000
A CHI SPETTA
Permessi retribuiti ai sensi della Legge 104/92
A CHI SPETTA
Permessi retribuiti ai sensi della Legge 104/92spettano:
• alle persone diversamente abili che lavorano come dipendenti;
• ai genitori lavoratori dipendenti;
• al coniuge lavoratore dipendente;
• ai parenti o affini entro il 2° grado che lavorano come dipendenti – il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Sono esclusi dal diritto ai permessi L. 104/92 i seguenti lavoratori:
• a domicilio;
• addetti ai servizi domestici e familiari;
• agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari;
• autonomi;
• parasubordinati.
Congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000 spetta:
• al coniuge convivente della persona gravemente disabile in via prioritaria,
• ai genitori naturali o adottivi e affidatari del portatore di handicap grave,
• ai fratelli o sorelle (anche adottivi), purché conviventi con il portatore di handicap ;
• al figlio, convivente della persona gravemente disabile.
Sono esclusi dal diritto al congedo straordinario (L. 338/2000) i seguenti lavoratori:
• addetti ai servizi domestici e familiari;
• a domicilio;
• agricoli giornalieri.
Il congedo straordinario (L. 338/2000) non può essere richiesto:
• durante le pause contrattuali in caso di contratto di lavoro part-time verticale;
• quando la persona diversamente abile da assistere presti, a sua volta, attività lavorativa durante il periodo di godimento del congedo;
• quando la persona diversamente abile da assistere sia ricoverata a tempo pieno;
• nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti L. 104/1992.
LA DOMANDA
Il lavoratore che intende richiedere i permessi retribuiti (L.104/92) o il congedo straordinario (L.388/2000) deve presentare alla Sede Inps di competenza domanda in 2 copie. La domanda può essere presentata anche tramite PEC
Alla domanda deve essere allegata l’attestazione di gravità dell’handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 rilasciata dalla Commissione ASL (art. 4 della Legge 104/92).
A decorrere dal 01.01.2010 le suddette commissioni sono integrate da un medico dell’INPS
I permessi retribuiti e il congedo straordinario possono essere riconosciuti solo dalla data di presentazione della domanda.
Permessi retribuiti (Legge 104/92) modelli di domanda:
• mod. HAND3 (SR09) portatori di handicap che lavorano come dipendenti;
• mod. HAND1 (SR07) genitori di figli minori lavoratori dipendenti;
• mod. HAND2 (SR08) genitori di figli maggiorenni lavoratori dipendenti;
• mod. HAND2 (SR08) coniuge lavoratore dipendente;
• mod. HAND2 (SR08) ai parenti o affini entro il 3° grado che lavorano come dipendenti.
Congedo straordinario (Legge 388/2000) modelli di domanda:
• mod. HAND6 (SR64) coniuge convivente della persona gravemente disabile;
• mod. HAND4 (SR10) genitori naturali o adottivi e affidatari del portatore di handicap grave;
• mod. HAND5 (SR11) fratelli o sorelle;
• mod. HAND7 (SR86) figlio convivente della persona gravemente disabile.
QUANDO SPETTA
Permessi retribuiti (Legge 104/92):
spettano ai lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time) assicurati per le prestazioni economiche di maternità, quando la persona che li richiede o per la quale sono richiesti si trovi in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione e non sia ricoverata a tempo pieno.
Congedo straordinario (Legge 388/2000):
spetta ai lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time), quando la persona che lo richiede o per la quale sia richiesto si trovi in situazione di gravità riconosciuta dalla Commissione Medica Integrata e non sia ricoverata a tempo pieno
Il richiedente non può fruire dei permessi retribuiti (L.104/92) e dei congedi straordinari ( L.388/2000) per gli stessi giorni; invece i permessi retribuiti possono essere cumulati nello stesso mese in cui si usufruisce del congedo straordinario.
QUANTO SPETTA
Permessi retribuiti (Legge 104/92):
• i lavoratori con handicap possono beneficiarne alternativamente:
o “ad ore”: 2 ore al giorno o 1 ora, a seconda dell’orario di lavoro, che saranno indennizzate sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta
o “a giorni”: 3 giorni al mese frazionabili anche in ore che saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta.
• I genitori lavoratori dipendenti di figli con età inferiore ai di tre anni anche adottivi, in situazione di disabilità grave, conviventi e non, possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto, perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo, alternativamente:
o di un prolungamento dell’astensione facoltativa fino a 3 anni di età del bambino con indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo;
o di riposi orari giornalieri, fino a 3 anni di età del bambino, di 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro , che saranno indennizzate sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
o 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l’altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti in famiglia altri soggetti, anche lavoratori, che possono dare assistenza. I permessi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta.
• il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado lavoratori dipendenti di persone in situazione di disabilità grave possono usufruire di 3 giorni di permesso mensile (frazionabili in ore) anche se presenti nel nucleo altri familiari maggiorenni conviventi, lavoratori o studenti. I tre giorni di permesso mensili possono essere fruiti anche dai parenti e dagli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave
Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. I permessi saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta.
Congedo straordinario (Legge 388/2000): I lavoratori aventi diritto al congedo straordinario possono richiedere due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa.
Durante tutto il periodo viene corrisposta una indennità nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.) entro un limite massimo di reddito determinato annualmente con Decreto ministeriale (per il 2010 ad Euro 32.766,00).
Per lo stesso portatore di handicap non possono essere richiesti più di 2 anni. Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto. I periodi di congedo straordinario sono computati nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore, ovvero due anni di permesso, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari.
In caso di pluralità di portatori di handicap il congedo spetta per ciascuno di essi nei limiti sopra indicati. Non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del “raddoppio” del congedo.
Un ulteriore periodo di due anni per altri familiari handicappati è ipotizzabile solo a beneficio di altri soggetti che si trovano nella condizione di prestare assistenza al portatore di handicap.
Il congedo non può essere concesso se la persona handicappata da assistere presti a sua volta attività lavorativa nel periodo di fruizione del congedo da parte degli aventi diritto. Ciò va inteso nel senso che il disabile può avere in essere un rapporto lavorativo, ma non deve prestare concretamente l’attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo da parte degli aventi diritto (ad esempio: ferie, malattia, infortunio ecc.).
Il congedo è frazionabile a giorni interi.
Fonte: inps.gov.it nw125
6 novembre 2011