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L’indennità di comunicazione e le assurde incompatibilità

L’indennità di comunicazione  e le assurde incompatibilità

«Si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».

L’indennità di comunicazione è stata istituita dall’articolo 4 della Legge 21 novembre 1988, n. 508 è indipendente dall’età e indipendente dal reddito personale.

Importo 2010: Euro 239,97 per 12 mensilità.

L’indennità di comunicazione non è incompatibile con la titolarità di una patente di guida.

L’indennità di comunicazione non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma ed è cumulabile con l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili. Spetta anche nel caso di ricovero in istituto.

Non altrettanto spetta ai bimbi affetti da numerose sindromi genetiche, malattie rare in fase di studio, di cui spesso si sa ben poco e il più delle volte prive di terapia genica, bimbi che vedono compromesso  il normale apprendimento del linguaggio parlato e che, causa il grave ritardo psichico non avranno mai la possibilità di usare una modalità comunicativa alternativa, com’è per i sordomuti, che con la lettura labiale e con il linguaggio dei segni riescono in qualche modo a comunicare.

I sordomuti possono accedere sia all’indennità di comunicazione sia all’indennità di accompagnamento, se oltre alla sordità sono incapaci di attendere alle normali funzioni vitali o hanno difficoltà di deambulazione. Possono lavorare, produrre reddito e non perdere tali benefici.

I bimbi affetti dalle malattie rare non riescono neppure a comunicare i bisogni più essenziali, la fame, la sete, il freddo…il DOLORE…. Oltre alla comunicazione sono compromesse le funzioni più essenziali per condurre una vita decorosa, non sempre imparano a camminare, non sono in grado di discernere il pericolo, non sono in grado di divenire adulti autonomi e, nei casi più gravi, la malattia li porta progressivamente alla morte.

Eppure questi bimbi non possono fruire  dell’indennità di comunicazione, ma solo dell’indennità di accompagnamento, con evidente disparità di trattamento che viene a crearsi tra due differenti malattie.

Negli anni 80, quando veniva promulgata la legge istitutiva dell’indennità di comunicazione, le sindromi genetiche erano ancora poco conosciute e studiate e quindi espunte dal quadro normativo della detta indennità.

A distanza di vent’anni sarebbe il caso che il legislatore intervenisse ad eliminare la grave disparità di trattamento esistente tra categorie deboli, non tutelate allo stesso modo e con la stessa intensità, con palese violazione del principio di uguaglianza sancito dalla nostra Carta Costituzionale.

L’indennità di comunicazione proprio per la sua funzione intrinseca non può essere limitata ai soli soggetti affetti da sordità, ma deve essere estesa anche a tutti coloro che, pur non essendo sordi, non saranno mai in grado di esprimersi, neppure a gesti!

(LETTERA DI UNA MADRE)

Daniela Mignogna. Fonte: rosarossaonline.it (25 maggio 2011)

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