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Maggiorazione del periodo di servizio per sordi o invalidi oltre il 74 per cento

Maggiorazione del periodo di servizio per sordomuti o invalidi oltre il 74%

A decorrere dal 1.1.2002 ai lavoratori sordomuti e invalidi (per qualsiasi causa) ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74% o rientrante nelle prime quattro categorie delle pensioni di guerra, è riconosciuto, su richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative, il beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa utile solo per il diritto alla pensione e per l’anzianità contributiva, fino a un massimo di 5 anni di contribuzione (l. 388/2000, art. 80 – comma 3).

Per quanto riguarda i lavoratori titolari di pensione di invalidità o assegno di invalidità l’Inps è in attesa di indicazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

DESTINATARI

Sono:
• i sordomuti (minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio);
• gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% (soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74%);
• gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali, con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (allegato 1).
Il beneficio non può essere concesso ai titolari di pensione o assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni dei lavoratori autonomi e dei fondi sostitutivi per i quali non è prevista la rilevazione della percentuale di invalidità.

PERIODI RICONOSCIUTI E BENEFICIO

L’anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata, solo ai fini del riconoscimento e della liquidazione della pensione e per un massimo di 5 anni, di:
• 2 mesi per ogni anno di attività prestata come invalido;
• 1/6 per ogni settimana di lavoro svolto per periodi inferiori all’anno.
Dal calcolo vengono esclusi periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Per l’attribuzione della maggiorazione vengono considerati anche periodi anteriori al 1 gennaio 2002.

Il beneficio viene concesso al momento della liquidazione della pensione o del supplemento.

Non è previsto l’accredito dei contributi sulla posizione assicurativa.

In caso di ricongiunzione (legge n. 29,79, n. 322/58, e similari) il beneficio verrà attribuito al momento della liquidazione della pensione nel fondo destinatario della ricongiunzione stessa.

LA DOMANDA

Deve essere presentata domanda da parte degli interessati o dei loro superstiti, allegando:
• per i sordomuti ed invalidi civili: il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche Asl per l’accertamento dell’invalidità civile, completo della conferma operata dalla Commissione Medica di Verifica del Tesoro o del Verbale di accertamento diretto della stessa Commissione Medica di Verifica, con l’acquisizione di eventuali revisioni sanitarie, avvenute o predisposte entro il quinquennio di riferimento per il godimento del beneficio;
• per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali: copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni ed infermità riscontrate rientrino nelle prime quattro categorie di cui al DPR n. 834 del 1981.

LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

La maggiorazione dell’anzianità contributiva, se determinante ai fini del diritto a pensione, non può essere anteriore al 1 febbraio 2002 poiché l’art. 80, comma 3, riconosce il beneficio dal 2002.

La predetta maggiorazione è utile anche per raggiungere il requisito contributivo, o la maggiore anzianità in assenza del requisito anagrafico, per la pensione di anzianità.

In caso di liquidazione di pensione con il sistema di calcolo contributivo o di quota contributiva, il beneficio non assume alcuna rilevanza poiché tale pensione viene determinata moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al momento del pensionamento.

Fonte: inps.it

 

 

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