Iscriviti: Feed RSS
cerca nel sito
Legge notarile, integrazione dell’art. 57
«Art. 57-bis.
1. Quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell’articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.
2. Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su
supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, formata sullo stesso supporto.»;
(Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.110. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.166 del 19 luglio 2010)
Vedi l’art. 57 della Legge notarile
Interpretariato nelle norme giuridiche riguardanti i Sordi ed i Sordomuti.