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Legge 68 e quote di riserva: approvazione definitiva. Legge 11.3.2011, n.25
Legge 68 e quote di riserva: approvazione definitiva
Anche il Senato ha approvato definitivamente la Proposta di Legge (giungeva dalla Camera, proposta dall’Onorevole Schirru e altri) che fornisce un’interpretazione autentica alla Legge n. 407 del 1998 e alle modifiche intervenute soprattutto nel 2010 (Legge 126): vi si ribadisce che le assunzioni obbligatorie per chiamata diretta dei familiari di vittime di atti di terrorismo non possono superare e occupare la quota di riserva spettante ai lavoratori disoccupati invalidi, prevista dall’articolo 3 della Legge n. 68 del 1999.
La Legge 126/2010 aveva infatti disposto che le aziende con più di 50 dipendenti fossero prioritariamente obbligate all’assunzione di orfani e di superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Tale priorità, colmando gli obblighi di assunzione, sarebbe andata a scapito della riserva prevista dalla Legge 68/1999 a favore delle persone con disabilità.
Opportunamente la norma, approvata e in attesa di pubblicazione, riconferma la garanzia del 7% di aliquota di riserva ai disabili.
Si tratta di un risultato importante poiché erano a rischio migliaia di assunzioni di persone disabili sia nel privato che nella Pubblica amministrazione.
Un risultato importante ottenuto grazie all’ampia mobilitazione delle Associazioni e all’iniziativa di alcuni parlamentari (in particolare Amalia Schirru e Augusto Battaglia), incontrando comunque ampio consenso sia alla Camera che al Senato.
LEGGE 11 marzo 2011, n. 25
Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili. (11G0064) (GU n. 69 del 25-3-2011 )
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti
delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 11 marzo 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3720): Presentato dall’on. Amalia Schirru ed altri il 21 settembre 2010. Assegnato alla XI commissione (lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 12 ottobre 2010 con pareri delle commissioni I, V, X e XII. Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 23 e 30 novembre 2010; il 2, 16 e 21 dicembre 2010; il 19 gennaio 2011. Esaminato in aula il 31 gennaio 2011 ed approvato, in un T.U. con l’atto n. 3908 (on. Fedriga ed altri) il 1° febbraio 2011.
Senato della Repubblica (atto n. 2545): Assegnato alla 11ª commissione (lavoro, previdenza sociale), in sede deliberante, il 4 febbraio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 11ª commissione il 9 e 16 febbraio 2011 ed approvato il 23 febbraio 2011.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:
Si riporta il testo dell’art. 1 della legge 23 novembre
1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita’ organizzata), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1998 n. 277.
«Art. 1. – 1. All’articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della
legge 20 ottobre 1990, n. 302 , le parole: «non inferiore
ad un quarto della capacita’ lavorativa» sono soppresse.
Per l’attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa
di lire 1.425 milioni per l’anno 1998 e di lire 95 milioni
a decorrere dall’anno 1999.
2. I soggetti di cui all’articolo 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302 , come modificato dal comma 1 del
presente articolo, nonche’ il coniuge e i figli superstiti,
ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli
unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi
permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento
obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative,
con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con
preferenza a parita’ di titoli. Per i soggetti di cui al
presente comma, compresi coloro che svolgono gia’
un’attivita’ lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta
sono previste per i profili professionali del personale
contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo
livello retributivo. Ferme restando le percentuali di
assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i
livelli retributivi dal sesto all’ottavo le assunzioni, da
effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita’ di
cui all’articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito
dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l’aliquota
del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico. Alle
assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota
di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12
marzo 1999, n. 68.
3. (Omissis).
4. All’articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre
1990, n. 302 , il secondo periodo e’ soppresso.»
Si riporta il testo degli artt. 18 e 3 della legge 12
marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo
1999, n. 68, S.O.
«Art. 18. Disposizioni transitorie e finali – 1. I
soggetti gia’ assunti ai sensi delle norme sul collocamento
obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano
il numero di unita’ da occupare in base alle aliquote
stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini
dell’adempimento dell’obbligo stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al
lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che
siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di
servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi
dell’invalidita’ riportata per tali cause, nonche’ dei
coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
profughi italiani rimpatriati, il cui status e’
riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763,
e’ attribuita in favore di tali soggetti una quota di
riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro
pubblici e privati che occupano piu’ di cinquanta
dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata
secondo la disciplina di cui all’articolo 3, commi 3, 4 e
6, e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge.
La predetta quota e’ pari ad un’unita’ per i datori di
lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a
centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate
con le modalita’ di cui all’articolo 7, comma 1. Il
regolamento di cui all’articolo 20 stabilisce le relative
norme di attuazione.
3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere
dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, gli invalidi
del lavoro ed i soggetti di cui all’articolo 4, comma 5,
che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di
cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive
modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici
competenti senza necessita’ di inserimento nella
graduatoria di cui all’articolo 8, comma 2. Ai medesimi
soggetti si applicano le disposizioni dell’articolo 4,
comma 6.»
«Art. 3. Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva. –
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se
occupano piu’ di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a
35 dipendenti l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo
in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali
e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel
campo della solidarieta’ sociale, dell’assistenza e della
riabilitazione, la quota di riserva si computa
esclusivamente con riferimento al personale
tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e
l’obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova
assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile,
il collocamento dei disabili e’ previsto nei soli servizi
amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente
articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che
versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, ovvero dall’articolo 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi
per la durata dei programmi contenuti nella relativa
richiesta di intervento, in proporzione all’attivita’
lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito
provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la
durata della procedura di mobilita’ disciplinata dagli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura
si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo
in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione
previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la
disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori
che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
686, e successive modificazioni, nonche’ della legge 29
marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.