Iscriviti: Feed RSS
cerca nel sito
Obbligo del Certificato Anamnestico per patente di guida…
Obbligo del Certificato Anamnestico per chi vuole conseguire una patente di guida
Il Ministero della Salute, in risposta ai quesiti sollevati dalle Regioni Lombardia e Toscana, scioglie il dubbio se sia o meno obbligatorio il certificato anamnestico per sottoporsi ai prescritti certificati di idoneità psicofisica.
MINISTERO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE
Direzione generale della prevenzione sanitaria
Ufficio II – Qualità degli ambienti di lavoro e di vita – radioprotezione – Prot. n. 46247-P-05/I.4.C.D.2.2
Roma, 5 novembre 2010
OGGETTO: Quesiti applicativi comma 2-ter e comma 3 Art. 119 Codice della Strada – Parere.
La legge 29 luglio 2010, n. 120 ha introdotto alcune modifiche al Codice della strada, tra cui in particolare l’introduzione del comma 2-ter e la modifica al comma 3 dell’articolo 119 , che detta disposizioni in tema di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida, di seguito riportati:
“comma 2-ter. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.
Comma 3. L’accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida. La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia”.
In riferimento a tali modifiche sono pervenuti a questa Amministrazione numerosi quesiti interpretativi riassumibili nei seguenti punti:
a) se l’obbligatorietà del certificato medico previsto al comma 2-ter sia immediatamente vigente o meno;
b) se l’obbligatorietà della presentazione di tale certificazione sia riferita al solo esame di guida per il conseguimento della patente o se invece tale obbligo riguardi eventualmente anche il rinnovo della patente di guida;
c) se sia già in vigore la previsione riguardante la produzione del certificato del medico di fiducia, chi si intenda con tale definizione (se il medico di libera scelta o un qualsiasi sanitario), quali sono i precedenti morbosi da certificare e con quali modalità, se vi sia obbligatorietà o meno di produrre tale attestazione;
d) se la certificazione riguardante i precedenti morbosi deve essere prodotta anche per visite effettuate presso la commissione medica locale;
e) quali sono le modalità e limiti di rilascio della certificazione per la guida per i soggetti ultraottantenni.
Su tali punti lo scrivente Ufficio ritiene opportuno esprimere il proprio parere, quale utile elemento di chiarimento.
Stante la formulazione del comma 2-ter dell’articolo 119 appare chiaro che la certificazione prevista deve essere necessariamente acquisita dal medico monocratico ed anche dalla commissione medica locale, quando ne ricorra il caso, in riferimento al rilascio del certificato di idoneità psicofisica alla guida.
Sia la certificazione introdotta dal comma 2-ter sia la certificazione di cui al comma 2 per il conseguimento della patente di guida devono essere redatte in data non antecedente a tre mesi rispetto alla presentazione della domanda di esame, come precisato nel comma 3.
Il rilascio della certificazione utile a riscontrare il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti deve avvenire sulla base di specifici accertamenti clinico-tossicologici con modalità che saranno puntualmente individuate con la pubblicazione del previsto decreto ministeriale.
Tale certificazione deve inoltre essere acquisita anche in occasione di rinnovo della patente o in sede di revisione della stessa limitatamente a:
1. possessori di certificato di abilitazione professionale tipo KA e KB;
2. i soggetti di cui all’art. 186-bis comma 1, lettere b), c) e d);
3. i soggetti richiedenti revisione o conferma di validità del certificato CFP o patentino filoviario; nonché in occasione del rinnovo del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, nel solo caso in cui tale rinnovo non coincida con il rinnovo della patente di guida.
A norma del comma 4 dell’art. 23 della legge 120/2010, l’obbligo certificativo di cui sopra decorre rispettivamente dopo dodici mesi per i soggetti individuati al punto 1 e dopo sei mesi dall’entrata in vigore del decreto ministeriale, nei restanti casi.
Venendo alle integrazioni introdotte al comma 3 dell’art. 119 del Codice, appare utile preliminarmente chiarire che con le stesse non si è inteso riproporre tal quale il “certificato anamnestico”, a suo tempo previsto nel Dlgs 285/92 e successivamente eliminato nel Dlgs 575/94, ma si è voluto perseguire una migliore e più certa conoscenza sull’esistenza di precedenti morbosi in grado di interferire con la sicurezza alla guida, utilizzando le conoscenze dirette in possesso del medico di fiducia dell’interessato, che devono essere acquisite quale ulteriore elemento di valutazione per il rilascio della certificazione dell’idoneità alla guida.
Appare utile chiarire che al medico di fiducia non viene richiesta una attestazione riguardante tutti i pregressi precedenti morbosi del candidato all’esame di guida, ma, da un punto di vista logico, la sola attestazione riguardante quei precedenti morbosi che nell’attualità possono rappresentare un concreto rischio per la guida e pertanto costituire una necessaria informazione per una migliore e più completa valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla guida.
È superfluo sottolineare che i precedenti morbosi, oggetto di certificazione, devono essere stati accertati dal medico di fiducia sulla base di conoscenze clinico-anamnestiche direttamente acquisite a seguito dello svolgimento di attività di medico curante, anche per aspetti specialistici, svolta nei confronti dell’interessato in continuità di un rapporto di assistenza (che apparirebbe congruo rapportare almeno ad un arco temporale non inferiore all’anno), tale da consentire di poter conoscere i precedenti morbosi dell’interessato o anche, in assenza di elementi clinico-anamnestici di diretto riscontro, di poterne attestare la negatività nell’arco temporale di assistenza prestata in qualità di curante.
Dal momento che l’attestazione in parola ha l’importante funzione di costituire un utile elemento orientativo per il medico monocratico o, nei casi previsti, anche per la CML, che sono tenuti a valutare l’idoneità del soggetto alla guida tenendo nel dovuto conto quanto dichiarato nella attestazione certificata del medico di fiducia, si ribadisce l’utilità della stessa sia nel caso di attestazione dell’esistenza di precedenti morbosi pericolosi per la guida, sia anche nel caso di esclusione degli stessi, sulla base di una negatività clinico-anamnestica direttamente conosciuta (non potendo ovviamente essere certificate circostanze che ove semplicemente richieste potrebbero essere state negate o taciute dal proprio paziente).
Fatte salve situazioni in cui il ruolo di medico curante è rivestito da figure specialistiche o è riconducibile a situazioni di rapporto fiduciario personali, stante la funzione di curante di riferimento affidata nell’ambito del servizio sanitario al medico di medicina generale, che la esercita nei confronti di tutti i cittadini che ne effettuino la scelta, si ritiene che, se non in via esclusiva, in via principale la figura del medico di fiducia preposto al rilascio della certificazione inerente i precedenti morbosi che possono costituire un rischio per la guida, sia da identificare funzionalmente nel medico di medicina generale, quale medico di assistenza primaria.
In merito alla obbligatorietà di acquisizione da parte del medico monocratico o, nei casi previsti, da parte della CML, del certificato del medico di fiducia attestante i precedenti morbosi nel caso di primo rilascio di patente di guida, introdotta dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 119 del Codice, si precisa che tale obbligo è entrato in vigore a far data dal 13 agosto 2010, data di entrata in vigore della legge n. 120/2010, non essendo sul punto previsto alcun decreto attuativo.
Al solo scopo di facilitare ed uniformare il rilascio della certificazione, da parte del medico di fiducia, si propone l’utilizzazione del facsimile di modello riportato in appendice.
Infine con riferimento alle novità riguardanti le persone che hanno compiuto gli ottanta anni appare utile precisare – in attesa delle predisposizioni delle linee-guida che dovranno orientare l’operato delle commissioni mediche locali – che per gli stessi il rinnovo della patente di guida può avvenire solo per il tramite della commissione medica locale che, con riferimento alle condizioni psicofisiche presentate dal soggetto, potrà riconoscere, di rinnovo in rinnovo, una idoneità biennale, fatta sempre salva la possibilità di prevedere una minore scadenza sulla base delle condizioni individuali presentate.
Appare evidente pertanto che la modifica normativa introdotta si risolve sul piano pratico in una ridotta validità nel rinnovo della patente posseduta dai soggetti ultraottantenni, senza alcun limite di età prestabilito.
IL DIRIGENTE dott. Giancarlo Marano
Allegato al parere prot. n. 46247-P-05/I.4.C.D.2.2 del 5.11.2010
Si certifica, sulla scorta dei dati anamnestici e clinici in mio possesso, che il Sig./la Sig.ra ……………………………………………..
C.F. ………………………………………………………………………………..
da me in cura da più/da meno (cancellare la voce che non interessa) di un anno,
presenta/non presenta (cancellare la voce che non interessa) pregresse condizioni morbose che possono costituire un rischio attuale per la guida in riferimento a:
Apparato cardio-circolatorio: SI NO
(se si, specificare diagnosi)
Diabete mellito SI NO
Sistema endocrino: SI NO
(se si, specificare diagnosi)
Sistema neurologico: SI NO
(se si, specificare diagnosi)
Patologie psichiche: SI NO
(se si, specificare diagnosi)
Epilessia SI NO
Condizioni di dipendenza da: alcol/sostanze stupefacenti e psicotrope: SI NO
(cancellare la voce che non interessa)
Apparato uro-genitale: Insufficienza renale grave SI NO
Sangue ed organi emopoietici: SI NO
Sindromi emofiliche, linfomi o leucemie in trattamento (specificare)
Apparato osteo-articolare: gravi alterazioni anatomiche o funzionali SI NO
Organi di senso: gravi patologie visive evolutive SI NO
Data …………………..
Timbro del Medico Firma del Medico
(con indicazione eventuale specializzazione posseduta e numero regionale se medico di assistenza primaria)
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 16-02-2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 gennaio 2011
Modalita’ di trasmissione della certificazione medica per il
conseguimento e il rinnovo della patente di guida. (11A02042)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «Codice della strada» ed in particolare l’art. 119, come da ultimo modificato dall’art. 23 della legge 29 luglio 2010, nonche’ gli articoli da 319 a 331 del del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada»;
Visto in particolare il comma 2, primo periodo, del citato art. 119 che consente il rilascio di certificazioni mediche, attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, da parte di uffici con funzioni di medicina-legale appartenenti alle unita’ sanitarie locali, da medici responsabili dei servizi di base dei distretti sanitari, da medici appartenenti al ruolo dei medici del Ministero della salute, da ispettori medici delle Ferrovie dello Stato, da medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, dai medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da medici militari in servizio permanente effettivo o in quiescenza;
Visto altresi’ il secondo periodo del citato art. 119, comma 2, che dispone che la suddetta attivita’ di certificazione possa essere espletata dai predetti medici anche quando abbiano cessato di appartenere alle amministrazioni ed ai corpi suindicati, purche’ abbiano svolto l’attivita’ in parola negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni mediche locali per almeno cinque anni;
Visto inoltre il comma 3 del citato art. 23 della legge n. 120 del 2010 che rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina delle modalita’ di trasmissione della certificazione medica, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, rilasciata dai medici previsti all’art. 119, comma 2 del Codice della strada e dall’art. 103, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il predetto art. 103, comma 1, lettera a) che affida le
funzioni relative all’accertamento medico dell’idoneita’ alla guida degli autoveicoli a medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale, confermando al contempo le modalita’ di trasmissione della medesima certificazione secondo le procedure di cui all’art. 126, comma 5 del Codice della strada;
Ritenuto che, in apposito tavolo tecnico istituito presso la
Conferenza unificata Stato regioni ed enti locali, con riferimento alle modalita’ di trasmissione della certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, rilasciata dai medici di cui all’art. 103, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e’ stata rappresentata la previa esigenza di un coordinamento nazionale, tra tutte le amministrazioni competenti, relativamente alle procedure di esame per titoli professionali ed iscrizione in apposito albo tenuto a livello provinciale, previste dal predetto art. 103, comma 1, lettera a);
Ritenuto altresi’ che, nelle more della definizione di tale
disciplina, il predetto tavolo tecnico ha formalizzato il proprio
assenso alla possibilita’ di procedere comunque alla disciplina delle modalita’ di trasmissione della certificazione medica, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, rilasciata dai medici certificatori previste dall’art. 119, comma 2 del Codice della Strada;
Considerato che le suesposte modifiche normative apportate all’art. 119 del Codice della strada, non riguardano le commissioni mediche locali che, in sede di rilascio della certificazione medica necessaria ad attestare la sussistenza dei requisiti di idoneita’ alla guida continuano ad operare secondo le modalita’ e procedure gia’ in vigore;
Visto l’art. 21, commi 1 e 2 della piu’ volte citata legge n. 120
del 2010 che rispettivamente modificano l’art. 126, comma 5 del Codice della strada e rinviano ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l’individuazione dei contenuti e delle procedure di comunicazione del rinnovo di validita’ della patente di guida, di cui al predetto art. 126, comma 5;
Tenuto conto che le modifiche introdotte all’art. 126, comma 5 del Codice della strada sono in vigore ma non efficaci fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010;
Ritenuto che tanto il decreto di cui all’art. 21, comma 2, quanto quello di cui all’art. 23, comma 3 della citata legge n. 120 del 2010 sottendono ad una medesima finalita’, ovvero quella di poter attribuire con univocita’ e certezza la certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici di idoneita’ alla guida ad un soggetto certificatore in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
Considerato che, prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 119 del Codice della strada apportate dalla legge n. 120 del 2010, tale finalita’ era garantita dalla appartenenza dei predetti soggetti alle amministrazioni e corpi indicati dal comma 2 dello stesso articolo;
Tenuto conto che l’ampliamento a soggetti certificatori, non piu’ necessariamente appartenenti alle predette strutture, richiede l’individuazione di sistemi idonei al soddisfacimento delle suindicate finalita’;
Considerata pertanto la necessita’ di individuare procedure che
consentano di risalire con certezza all’estensore della
certificazione medica da allegare alla domanda per il conseguimento
della patente di guida nonche’ a quella di rinnovo di validita’ della medesima;
Ritenuto comunque, nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010, di poter estendere tali procedure anche ai medici che operano presso le strutture elencate al predetto art. 119, comma 2 del Codice della strada;
Ritenuto altresi’ che, assicurata con le predette procedure la finalita’ di certa ed univoca attribuzione della certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici di idoneita’ alla guida ad un soggetto estensore in possesso dei requisiti previsti dalla legge, sia possibile consentire ai medici certificatori di cui all’art. 119 del Codice della strada, come novellato, di procedere al rilascio anche delle certificazioni mediche attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validita’ delle patenti di guida, disciplinandone le procedure per la trasmissione al competente ufficio del centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione;
Considerato infine che la molteplicita’ dei requisiti professionali e di servizio richiesti dall’art. 119, comma 2 del Codice della strada richiedono modalita’ e tempistiche differenti nella realizzazione delle procedure di cui sopra;
Visto, infine, l’art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1946, n. 241, in materia di iscrizione ai rispettivi albi professionali per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie;
Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza unificata in data 20 gennaio 2011;
Decreta:
Art. 1
Rilascio di certificazioni da parte di medici appartenenti ad amministrazioni e corpi
1. Ai fini del rilascio del certificato di idoneita’ fisica e psichica necessario per il conseguimento della patente di guida, nonche’ di quello necessario al rinnovo di validita’ della stessa, i medici appartenenti ad uffici con funzioni di medicina-legale appartenenti alle unita’ sanitarie locali, i medici responsabili dei servizi di base dei distretti sanitari, i medici appartenenti al ruolo dei medici del Ministero della salute, i medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, i medici militari in servizio permanente effettivo, i medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli delle Ferrovie dello Stato, richiedono, per il tramite degli uffici di appartenenza, un codice di identificazione all’ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove ha sede l’ufficio al quale appartengono.
2. Il Codice di cui al comma 1 e’ riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente al timbro ed alla firma del medico certificatore ed all’indicazione dell’ufficio di appartenenza dello stesso.
3. Le amministrazioni ed i corpi di cui al comma 1 comunicano al centro elaborazioni dati della Direzione generale per la motorizzazione ogni evento dal quale derivi cessazione del rapporto di lavoro, ovvero destituzione dall’incarico o dispensa dallo stesso, dei medici appartenenti alle strutture.
Art. 2
Rilascio di certificazioni da parte di medici militari in quiescenza
1. Ai fini del rilascio del certificato di idoneita’ fisica e psichica necessario per il conseguimento della patente di guida, nonche’ di quello necessario al rinnovo di validita’ della stessa, i medici militari in quiescenza richiedono un codice di identificazione all’ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove hanno la residenza anagrafica, previa presentazione di apposita richiesta corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al proprio stato di quiescenza, all’iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri, nonche’ alla non sussistenza di situazioni di destituzione dall’incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, ne’ di dispensa dal servizio per ragioni di particolari infermita’ inabilitanti l’attivita’ certificativa.
2. Il Codice di cui al comma 1 e’ riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente alla firma del medico certificatore.
Art. 3
Rilascio di certificazioni da parte di medici non piu’ appartenenti alle strutture
1. Ai fini del rilascio del certificato di idoneita’ fisica epsichica necessario per il conseguimento della patente di guida, nonche’ di quello necessario al rinnovo di validita’ della stessa, i medici di cui all’art. 1, comma 1, che hanno cessato di appartenere alle amministrazioni ed ai corpi ivi previsti anche per motivi diversi dallo stato di quiescenza, richiedono un codice di identificazione all’ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove hanno la residenza anagrafica, previa presentazione di apposita domanda corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulta che gli stessi hanno svolto attivita’ di accertamento dei requisiti fisici e di idoneita’ alla guida negli ultimi dieci anni ovvero hanno fatto parte di commissioni mediche locali, di cui all’art. 119 comma 4, negli ultimi cinque anni. Nella medesima dichiarazione deve altresi’ risultare l’iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri, la non sussistenza di situazioni di destituzione dall’incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, ne’ di dispensa dal servizio per ragioni di particolari infermita’ inabilitanti l’attivita’ certificativa.
2. Il codice di cui al comma 1 e’ riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente alla firma del medico certificatore.
Art. 4
Trasmissione delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validita’ della patente di guida
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010, i medici di cui all’art. 1, ai fini della trasmissione delle certificazioni attestanti il
possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di
validita’ della patente di guida, provvedono secondo le procedure di cui all’art. 126, comma 5 del Codice della strada, previgenti rispetto alle modifiche apportate allo stesso dalla predetta legge.
2. A decorrere dal termine di cui all’art. 6, comma 2, e fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010, i medici di cui agli articoli 2 e 3, ai fini della trasmissione delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validita’ della patente di guida, procedono entro cinque giorni dalla data della certificazione all’inoltro della stessa all’ufficio centrale operativo del centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione. Si applicano le disposizioni dell’art. 126, comma 5, quarto, quinto e sesto periodo, del Codice della strada.
Art. 5
Controlli e pubblicita’
1. Gli uffici della motorizzazione preposti al rilascio del codice di identificazione di cui agli articoli 2 e 3, effettuano controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dai medici di cui agli stessi articoli.
2. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad assicurare adeguata pubblicita’ dei nominativi dei medici abilitati al rilascio della certificazione di idoneita’ fisica e psichica alla guida di veicoli a motore secondo le disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 6
Tempistica per la richiesta del codice di identificazione
1. La richiesta di rilascio del codice di identificazione degli articoli 1, 2 e 3, e’ presentata agli uffici competenti secondo
quanto previsto dagli stessi articoli, secondo le seguenti scadenze:
a) dai medici di cui all’art. 2, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) dai medici di cui all’art. 3, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) dalle strutture di cui all’art. 1, a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. A far data dal sessantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i medici di cui agli articoli 2 e 3 rilasciano i certificati di idoneita’ psico-fisica alla guida secondo le modalita’ previste dal presente decreto.
3. Fino alla data del 31 agosto 2011 i medici di cui all’art. 1
possono rilasciare i certificati di idoneita’ psico-fisica, necessari
al conseguimento della patente di guida, secondo le modalita’ previgenti rispetto alle disposizioni dello stesso art. 1.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Roma, 31 gennaio 2011
Il Capo Dipartimento: Fumero