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Legge 4 novembre 2010, n.183. Riordino materia congedi, permessi ecc.

LEGGE 4 novembre 2010, n.183
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,  di  congedi,  aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi  all’occupazione,  di apprendistato, di occupazione femminile,  nonche’  misure  contro  il lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di controversie di lavoro. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010)

Art. 23
(Delega al Governo per il riordino della normativa  in materia di congedi, aspettative e permessi)

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla  data  di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu’   decreti legislativi  finalizzati  al  riordino  della  normativa  vigente  in materia di congedi,  aspettative  e  permessi,  comunque  denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori  di  lavoro  pubblici  o privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)  coordinamento  formale  e   sostanziale   del   testo   delle disposizioni vigenti in materia, apportando le  modifiche  necessarie per garantire la  coerenza  giuridica,  logica  e  sistematica  della normativa e per adeguare, aggiornare  e  semplificare  il  linguaggio normativo;
b)  indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,  fatta  salva l’applicazione dell’articolo 15 delle  disposizioni  sulla  legge  in generale premesse al codice civile;
c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto  conto  del  loro
contenuto e della loro diretta correlazione  a  posizioni  giuridiche costituzionalmente tutelate;
d) ridefinizione dei presupposti  oggettivi  e  precisazione  dei requisiti soggettivi, nonche’ razionalizzazione e semplificazione dei criteri e  delle  modalita’  per  la  fruizione  dei  congedi,  delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo,  al  fine  di garantire l’applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina;
e)  razionalizzazione  e   semplificazione   dei   documenti   da presentare, con particolareriferimento alle persone con  handicap  in situazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  o  affette   da   patologie   di   tipo neuro-degenerativo o oncologico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su  proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e  l’innovazione  e  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le  associazioni  dei datori   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu’ rappresentative sul piano nazionale e previo parere della  Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi;  decorso  tale termine, il Governo puo’  comunque  procedere.  Successivamente,  gli schemi sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro  quaranta giorni dall’assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente  comma  scada  nei  trenta giorni che precedono la  scadenza  del  termine  per  l’adozione  dei decreti legislativi di cui al comma quest’ultimo e’ prorogato di  due mesi.
3. L’adozione dei decreti legislativi attuativi della delega  di  cui
al presente articolo non deve comportare nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica.

Art. 24.
(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravita’)

1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno,  il  lavoratore  dipendente,  pubblico  o  privato,  che assiste persona con handicap  in  situazione  di  gravita’,  coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo  grado qualora i genitori  o  il  coniuge  della  persona  con  handicap  in situazione di gravita’ abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta’ oppure siano anche essi affetti  da  patologie  invalidanti  o  siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre  giorni  di  permesso mensile retribuito coperto  da  contribuzione  figurativa,  anche  in maniera  continuativa.  Il   predetto   diritto   non   puo’   essere riconosciuto a piu’ di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa  persona  con  handicap  in  situazione   di   gravita’.   Per l’assistenza  allo  stesso  figlio  con  handicap  in  situazione  di gravita’, il diritto e’ riconosciuto ad entrambi  i  genitori,  anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;
b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma  3»  e le parole: «al  proprio  domicilio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al domicilio della persona da assistere»;
c) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:  «7-bis.  Ferma  restando  la   verifica   dei   presupposti   per l’accertamento della responsabilita’ disciplinare, il  lavoratore  di cui al comma 3 decade  dai  diritti  di  cui  al  presente  articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS  accerti  l’insussistenza  o  il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione  dei medesimi  diritti.  Dall’attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  carico della finanza pubblica».
2. All’articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative  in
materia di tutela e sostegno della maternita’ e  della  paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono  apportate  le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:  «2. Successivamente al compimento del  terzo  anno  di  eta’  del bambino con handicap in situazione di gravita’, il diritto  a  fruire dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5  febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e’ riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi,  che  possono  fruirne  alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese»;
b) il comma 3 e’ abrogato.
3. All’articolo 20, comma 1, della legge 8  marzo  2000,  n.  53,  le parole da: «nonche’» fino a: «non convivente» sono soppresse.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma  2,  del decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei  ministri – Dipartimento della funzione pubblica:
a) i nominativi  dei  propri  dipendenti  cui  sono  accordati  i
permessi di cui all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5  febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi  i  nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici  madri,  specificando  se  i permessi sono fruiti dal lavoratore con  handicap  in  situazione  di gravita’, dal  lavoratore  o  dalla  lavoratrice  per  assistenza  al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a  parenti o affini;
b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per  assistenza a persona con handicap in situazione di gravita’,  il  nominativo  di quest’ultima,    l’eventuale    rapporto     di     dipendenza     da un’amministrazione pubblica  e  la  denominazione  della  stessa,  il comune di residenza dell’assistito;
c)  il  rapporto  di  coniugio,  il  rapporto  di  maternita’   o paternita’ o il grado di  parentela  o  affinita’  intercorrente  tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell’eta’ maggiore o minore di tre anni  del figlio;
e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso  fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente  e  per  ciascun mese.
5. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  –  Dipartimento  della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati  informatica  costituita  secondo  quanto previsto dall’articolo 22, commi 6 e 7,  del  codice  in  materia  di protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di  cui  al comma  4  del  presente  articolo,  che  sono  fornite  da   ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal  predetto  codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  –  Dipartimento  della funzione pubblica e’ autorizzata al trattamento dei dati personali  e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non  puo’  comunque avere  durata  superiore  a  ventiquattro   mesi.   Ai   fini   della comunicazione  dei  dati  di  cui  al  comma  4,  le  amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per  un  periodo non superiore a trenta giorni dalla  loro  comunicazione,  decorsi  i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne  curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella  raccolta, conservazione, elaborazione dei  dati  in  forma  elettronica  e  no, nonche’ nella comunicazione alle  amministrazioni  interessate.  Sono inoltre consentite la pubblicazione e  la  divulgazione  dei  dati  e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attivita di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monito-raggio e  alla  verifica  sulla legittima  fruizione  dei  permessi,  sono  di  rilevante   interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi  previsti  dal  secondo comma dell’articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall’ottavo comma dell’articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n.  382,  e  dal  quarto comma dell’articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118,  concernenti l’invio  degli  elenchi  delle  persone  sottoposte  ad  accertamenti sanitari, contenenti soltanto il  nome,  il  cognome  e  l’indirizzo, rispettivamente all’Ente nazionale per la protezione  e  l’assistenza dei sordi, all’Unione  italiana  dei  ciechi  e  degli  ipovedenti  e all’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.

Art. 25.
(Certificati di malattia)

1. Al fine  di  assicurare  un  quadro  completo  delle  assenze  per malattia nei settori pubblico e privato, nonche’ un efficace  sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in  tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti  di  datori  di  lavoro privati, per il rilascio e  la  trasmissione  della  attestazione  di malattia si applicano le disposizioni di cui all’articolo  55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Visualizza il testo della Legge


Legge 104 e dintorni. Cosa cambia con l’approvazione definitiva del “Collegato lavoro”

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1441 quater-f in materia di lavoro pubblico e privato (collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013). Tra le principali novità, la modifica della normativa su “Permessi, congedi e assistenza a familiari con handicap”, fino ad oggi principalmente regolata dalle controversa legge 104/1992. Cosa cambia?
Sul sito del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, così vengono presentate le modifiche in materia di “Permessi, congedi e assistenza a familiari con handicap”, contenute negli artt. 23 e 24 del “Collegato lavoro”.
In materia di pari opportunità il Collegato lavoro istituisce il Comitato Unico di Garanzia
La Delega al Governo
“Le norme degli articoli 23 e 24 del disegno di legge n. 1441 quater-f in materia di lavoro pubblico e privato riguardano, in particolare, il riordino delle norme in materia di congedi, malattia e permessi (anche quelli volti a favorire l’assistenza dei portatori di handicap).
Al riguardo, è prevista una delega al Governo – da attuare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato – per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi spettanti ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato secondo i principi e i criteri espressamente richiamati”.
Le modifiche alla Legge 104/1992
“Quanto ai permessi per l’assistenza ai portatori di handicap, con l’art. 24 viene modificata la Legge n.104 del 1992, limitandone il diritto in relazione al grado di parentela e riconoscendone la fruibilità in forma alternata a un solo lavoratore dipendente per volta per la stessa persona con handicap in situazione di gravità.
La ratio della norma non è quella di colpire la valenza sociale della disciplina di tutela delle persone con handicap bensì – al contrario – quella di razionalizzarne i presupposti e l’utilizzo, contrastando con decisione ogni forma di abuso”.
Fonte: forumpa.it


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