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Scuola: documentazione da presentare per accedere ai benefici per disabili e assistenza ai disabili

Scuola: documentazione da presentare per accedere ai benefici per disabili e assistenza ai disabili   |

Sulla Gazzetta nr. 234 del 6 ottobre 2010 è stato pubblicato il Decreto del MIUR nr. 165 del 30 luglio 2010, contenente il regolamento in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n.104/92 o dalla legge n.68/99.

I benefici previsti dal regolamento sono:
• il diritto alla precedenza nell’assegnazione di sede e il diritto alla scelta, ove possibile, della sede piu’ vicina al proprio domicilio ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 21 e dell’articolo 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni;
• il diritto del familiare lavoratore o dell’affidatario di persona  con  handicap  in   situazione   di   gravita’ ai   sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 7, dell’articolo 33,  della  legge  n. 104 del 1992 e successive modificazioni, a scegliere, ove  possibile, la  sede  piu’  vicina  al  domicilio  individuato  dalle  richiamate disposizioni;
• il diritto alla riserva del posto ai sensi e nei limiti  delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge n.  68 del 1999.

Ambito soggettivo di applicazione:
• Il personale docente, educativo ed A.T.A. che  presenta  domanda di inserimento in graduatoria  di  provincia  diversa  da  quella  di residenza, finalizzata  all’assunzione  nelle  scuole  statali   con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo  determinato per supplenza annuale o sino al termine delle attivita’ didattiche, e che si avvale o che chiede  di  avvalersi,  ai  fini  dell’assunzione stessa, dei benefici di cui sopra, deve  allegare la  certificazione rilasciata dall’apposita commissione medica comprovante l’handicap;
• Il personale  gia’  inserito, in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza, deve trasmettere la  certificazione  medica,  in originale o copia autenticata, all’ufficio  scolastico regionale competente entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del presente  regolamento  nella  Gazzetta  Ufficiale.
• I dirigenti scolastici che conseguono l’immissione in  ruolo  in regione  diversa  da  quella  di  residenza  trasmettono  all’ufficio scolastico regionale  competente  la  documentazione  comprovante  il diritto alla fruizione dei benefici entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione in  servizio.  I  dirigenti  scolastici  che hanno  conseguito  l’immissione  in  ruolo  a   decorrere   dall’anno scolastico  2009/2010  trasmettono  la  certificazione  medica  entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
• Se la certificazione medica originale è gia’ in  possesso dell’amministrazione  scolastica,  ovvero è detenuta   da   altra pubblica amministrazione, il personale interessato ha la facolta’  di indicare gli estremi del documento e l’ufficio  presso  il  quale  e’ depositato.

Ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di invalidità ed handicap
Gli uffici scolastici, possono richiedere  ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici. Gli accertamenti saranno svolti da una azienda sanitaria diversa da quella che ha esaminato la documentazione.

Gli uffici scolastici, indipendentemente dalle circostanze indicate sopra, possono richiedere accertamenti con metodo a campione.

A tal fine, gli uffici interessati determinano preventivamente i criteri di individuazione dei soggetti per i quali si procede alla richiesta di accertamento. La previa determinazione dei criteri e’ effettuata, di regola, in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie e, relativamente ai dirigenti scolastici, in occasione della determinazione del calendario delle operazione di immissione in ruolo.

La valutazione della situazione sanitaria del richiedente la fruizione dei benefici e’ effettuata dall’azienda sanitaria competente per l’area territoriale nella quale hanno sede l’autorita’ scolastica o l’ufficio scolastico regionale richiedente.

Qualora i benefici siano richiesti per le condizioni di handicap del familiare, l’ufficio scolastico dispone l’ulteriore accertamento delle condizioni sanitarie del familiare medesimo presso un’azienda sanitaria, territorialmente competente, avuto riguardo alla residenza di questo ultimo.

Qualora il familiare risieda nell’area territoriale dell’azienda che ha rilasciato la certificazione originaria, l’accertamento e’ effettuato da altra azienda sanitaria, ove possibile nell’ambito della stessa regione.

Per consultare il testo integrale: www.gazzettaufficiale.it


In attuazione delle nuove norme previste nel decreto legge n. 134/2009, convertito in legge n. 167/2009, il Miur, di concerto con il ministro della salute ed il ministro del lavoro e politiche sociali, ha emanato il regolamento n. 165 del 30 luglio 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2010), in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge 104/92 (precedenza nella scelta della sede) e dalla legge n. 68/99 (riserva dei posti).
Queste le disposizioni significative.
• Il personale docente, educativo ed A.T.A. che presenta domanda di inserimento in graduatoria (provinciale) di provincia diversa da quella di residenza, sia per assunzione con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato per supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, che intende avvalersi della precedenza nella scelta della sede (art. 21 e art. 33 commi 5, 6 e 7 della legge 104/92) e/o della riserva dei posti (legge 68/99), deve allegare alla domanda, la certificazione medica originale o in copia conforme.
• Il personale già inserito alla data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2009 n. 167 in graduatoria (provinciale) di provincia diversa da quella di residenza, ivi compreso quello inserito tra la data di pubblicazione della legge n. 167 e quelle di entrata in vigore del regolamento (21 ottobre 2010), deve trasmettere la certificazione medica, in originale o copia conforme, agli USP che gestiscono la graduatoria entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (entro il 5 novembre 2010). Per i docenti precari in possesso dei requisiti per la riserva dei posti va fatto riferimento alla sola provincia di effettiva inclusione (se diversa da quella di residenza) e non a quelle di coda nelle quali la riserva non ha effetto. Per quanto riguarda la priorità nella scelta della sede va fatto riferimento a tutte le province di inclusione (diverse da quella di residenza). Naturalmente si può inviare la documentazione ad una soltanto e fare riferimento alla stessa per le altre.
• I Dirigenti scolastici che conseguono l’immissione in ruolo in regione diversa da quella di residenza trasmettono all’ufficio scolastico regionale competente la documentazione comprovante il diritto alla fruizione dei benefici entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio.
• I dirigenti scolastici che hanno conseguito l’immissione in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010 trasmettono la certificazione medica entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento (entro il 5 novembre 2010).
• Nel caso in cui la certificazione medica originale sia già in possesso dell’amministrazione scolastica o di altra pubblica amministrazione, il personale interessato ha la facoltà di indicare gli estremi del documento e l’ufficio presso il quale è già depositata.
• Qualora il personale interessato trasmetta la certificazione in originale, l’USP o l’USR ne trattiene copia, autenticandola, e restituisce l’originale a chi ne fa richiesta.
• E’ assicurata la riservatezza dei dati sensibili.
• Gli uffici scolastici, in presenza di motivate ragioni e con preventivi criteri di individuazione dei soggetti coinvolti (da pubblicare sul sito istituzionale), richiedono (anche a campione), tramite una azienda sanitaria diversa da quella che ha esaminato la documentazione (competente nel territorio in cui ha sede l’Ufficio Scolastico o della stessa regione), ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici.
• La richiesta di accertamento della sussistenza delle condizioni di invalidità e di disabilità è trasmessa contestualmente alla direzione provinciale dell’INPS competente per il territorio di riferimento delle aziende sanitarie individuate, al richiedente i benefici e al familiare di questi, quando siano le condizioni del familiare a legittimare la fruizione dei benefici.
• Nel caso in cui sia comprovata la non sussistenza delle condizioni che danno diritto ad usufruire del beneficio, si procede alla sua immediata sospensione con effetti dalla data dell’accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, si invia copia del provvedimento alla Corte dei Conti per eventuali azioni di responsabilità.

Fonte: cgil

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