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Scuola: le iscrizioni di alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono sulla base di quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 12, comma 5. La famiglia interessata presenterà l’apposita certificazione rilasciata dalla Asl di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM 23 febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva l’unità multidisciplinare di cui all’art. 4 del DPR 24 febbraio 1994, al fine di predisporre il profilo dinamico dell’alunno iscritto e di tracciare le basi del Piano educativo individualizzato, anche al fine di procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale.
Con riferimento agli alunni con disabilità certificata, si ricorda che l’adempimento dell’obbligo di istruzione può avvenire solo al compimento del 18° anno di età (L. n. 104/92, art. 14, comma 1, lettera c), e Sentenza Corte Costituzionale n. 226/01).
Si rammenta, inoltre, che detti alunni, qualora non abbiano conseguito il diploma di licenza agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, ma l’attestato comprovante i crediti formativi documentati in sede di esame, se non hanno superato il 18° anno di età, hanno titolo ad iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado sulla base del semplice predetto attestato (cfr. O.M. n. 90/01, art. 11, comma 12; art. 9, comma 6, DPR n.122 del 22 giugno 2009, art. 9, comma 4).

Circolare Ministero Pubblica Istruzione 18 febbraio 2010

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