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Adeguamento indennità e pensione ai Sordi per il 2010

Adeguamento indennità e pensione ai Sordi per il 2010.
Con Circolare INPS n.132 del 29 dicembre 2009, è indicato l’adeguamento delle provvidenze economiche a favore dei Sordi:

ANNO 2010
Indennità di comunicazione… € 239,67 al mese (nel 2009: € 236,15);
Pensione Sordi………………. € 256,67 al mese  (nel 2009: € 254,88);

Il tetto del reddito per beneficiare del diritto alla pensione è di € 15.154,24 (nel 2009: € 14.886,28);

Indennità mensile frequenza minori ipoacusici….€ 256,67 al mese (nel 2009: € 254,88)

Il tetto del reddito per beneficiare del diritto all’indennità di frequenza (minori ipoacusici) è di € 4.408,05 (nel 2009: € 4.378,27).

“””Rinnovo delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV)

La determinazione del valore definitivo di perequazione per l’anno 2009 e previsionale per l’anno 2010 stabilito dal citato decreto del 19 novembre 2009 trova applicazione anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle pensione in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sono stati aumentati dell’1,8 per cento, corrispondente alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, riferito al periodo con riferimento al periodo agosto 2008 –  luglio 2009 e il periodo precedente agosto 2007 – luglio 2008.

Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali è quello  stabilito per la pensione sociale ( art 12 legge n. 412/1991).

La quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati invalidi civili ciechi civili e sordomuti, è stata aumentata del 3,69 per cento corrispondente alla variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro tra il periodo agosto 2008 –  luglio 2009 e il periodo precedente agosto 2007 – luglio 2008.

Indennità di frequenza

Come per l’anno 2009, le indennità di frequenza sono state rinnovate, per l’anno 2010, con modalità differenti in relazione alla fascia memorizzata.

Il pagamento è stato disposto con le seguenti regole:
–      se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 49, il pagamento dell’indennità viene disposto per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a settembre e nuovamente disposta da ottobre in poi;
–      se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 50, il pagamento dell’indennità viene disposto per l’intero anno;
–      se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 97, la prestazione viene rinnovata con importo zero.””” (dalla circolare INPS 132/09)

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