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Stop ai ricorsi amministrativi e obbligo di adire al Giudice entro 6 mesi pena la decadenza.
Stop ai ricorsi amministrativi e obbligo di adire al Giudice entro 6 mesi pena la decadenza. (Ludovico Adalberto De Grigiis – LaPrevidenza.it)
A partire dal 1/1/2005 viene abolito il ricorso amministrativo in tema di invalidità civile e l’azione giudiziaria finalizzata al riconoscimento delle prestazioni economiche deve essere promossa entro 6 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emesso a conclusione dell’iter amministrativo.
Sono queste le disposizioni contenute nell’articolo 42 della legge 326/2003 (legge di conversione del Decreto Legge 269/2003) in materia di invalidità civile che l’Inps, con messaggio n. 1638 del 17/1/2005 ha recepito dettando precise disposizioni operative alle proprie sedi territoriali.
Tale termine, inizialmente prorogato al 31/12/2004 (dalla legge 47/2004), non ha trovato ulteriore differimento e pertanto trova piena efficacia per le domande presentate dopo tale data.
Le novità introdotte dalla legge 326/2004 riguardano anche le domande di invalidità civile finalizzate al collocamento obbligatorio. Per questi casi l’articolo 42 stabilisce che gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità devono essere notificati anche al Ministero dell’Economia.
I benefici economici
Le prestazioni di natura economica erogate in favore degli invalidi civili sono: la pensione di inabilità (art. 12 legge 118/71), l’assegno di invalidità (art. 13 legge 118/71), l’indennità di accompagnamento (legge 118/71), l’indennità di frequenza (art. 1 legge 289/90), la pensione ai ciechi civili (legge 382/70), l’indennità speciale ai ciechi ventesimisti (leggi 508/88 e 289/90), l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti (art. 1 legge 508/88), la pensione ai sordomuti (legge 381/70), l’indennità di comunicazione (legge 508/88).
Come richiedere le prestazioni
La domanda, redatta in carta semplice su modello prestampato deve essere indirizzata alla Commissione medica per l’accertamento delle invalidità civili, condizioni visive e sordomutismo presso la competente Azienda Sanitaria Locale territoriale.
La domanda deve contenere necessariamente l’autocertificazione dei propri dati anagrafici, ai sensi dell’articolo 26 della legge 4/1/1968 n° 15 anche nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal tutore o da uno dei genitori per conto di soggetto minorenne.
In caso di persona che non sa o non può firmare (per le persone maggiorenni), la domanda deve essere corredata da apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 5 della legge 11/5/1971 n° 390 attestante la causa dell’impedimento e firmata da due testimoni per i quali si deve necessariamente allegare la fotocopia di un documento valido di identità.
Nel caso in cui il richiedente sia stato dichiarato inabilitato ai sensi dell’articolo 415 del codice civile, la domanda deve essere redatta e sottoscritta dall’interessato con l’assistenza di un curatore secondo quanto disposto dall’art. 8 della legge 15/68.
E’ molto importante che nella domanda venga specificato con chiarezza il tipo di invalidità richiesta (se invalido civile, cieco civile, sordomuto, persona handicappata, persona disabile) e l’eventuale domicilio se diverso dalla effettiva residenza.
All’istanza di riconoscimento deve essere obbligatoriamente allegato un certificato già prestampato che il medico dovrà compilare attentamente in ogni sua parte descrivendo con precisione tutte le patologie riscontrate allegando, se del caso, ulteriore documentazione sanitaria.
Tale certificazione prevede che sia il medico a dover indicare (sulla scorta delle infermità dichiarate) se al richiedente può essere riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa; l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore; la necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita; difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età; la perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz; un visus residuo in occhio destro e occhio sinistro (indicando l’eventuale correzione); la sordità oppure un aggravamento delle condizioni indicandone le motivazioni.
Successivamente alla presentazione della domanda il richiedente verrà sottoposto ad accertamento medico legale dalla competente commissione che emetterà specifico verbale contenente la descrizione delle infermità riscontrate, la valutazione in percentuale delle singole menomazioni riconosciute e la valutazione in percentuale complessiva di tutte le infermità (per gli invalidi civili).
In caso di accertamento ai sensi della legge 104/92 (handicap), di cieco civile, sordomuto, persona handicappata o disabile la commissione dovrà esprimersi in relazione a tali singole fattispecie.
Riconoscimento dello status di invalido
Le novità introdotte dall’articolo 42 riguardano anche le domande finalizzate al solo riconoscimento dello stato di invalidità (handicap e disabilità legge 104/92).
Per queste domande, qualora si instauri un ricorso giurisdizionale si dovrà notificare il ricorso anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 42 c. 1).
Le revisioni
In sede di verifica per l’accertamento del permanere dello stato di invalidità e la conseguente concessione delle prestazioni economiche i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione finalizzata all’accertamento della permanenza della disabilità (art. 42 c. 7).
La situazione pregressa
Antecedentemente all’entrata in vigore della legge 326/2003 questi erano gli adempimenti necessari:
Il ricorso doveva essere presentato al Ministero del Tesoro, oltre che per le domande “respinte” anche per quelle che non avevano ricevuto risposta entro i 120 giorni dalla data di presentazione (decorsi i quali la domanda si intende tacitamente respinta ai sensi dell’art. 7 legge 533/71). L’atto doveva essere notificato anche all’Inps (competente per territorio) quale ente erogatore della prestazione economica.
Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo alla Direzione Generale del Ministero (si consideri la data di ricezione e non quella di spedizione) dovevano trascorrere ulteriori 90 giorni decorsi i quali si poteva presentare il ricorso giurisdizionale finalizzato al riconoscimento della prestazione richiesta.
Il ricorso giurisdizionale
Per la presentazione del ricorso innanzi al Giudice si dovrà tener conto di due aspetti importanti: la legittimazione passiva e la condanna alle spese in caso di soccombenza.
Poiché il difetto di legittimazione passiva comporta talvolta un notevole allungamento del processo si dovrà chiamare in giudizio sia l’Inps che la Regione competente. Il Ministero dell’Economia, secondo quanto disposto dall’art. 42 della legge 326/2003 dovrà essere chiamato in causa solo ed esclusivamente per domande di invalidità civile finalizzate al collocamento obbligatorio fermo restando diversa interpretazione del giudicante. In questo senso si ritiene corretta l’inclusione del Ministero dell’Economia quale legittimato passivo nei procedimenti giurisdizionali finalizzati anche alla concessione di prestazioni economiche
Con l’avvenuta modifica dell’articolo 152 delle disposizioni per l’attuazione del c.p.c. e disposizioni transitorie, il ricorrente che soccombe in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese processuali qualora il reddito personale sia superiore a € 18.592,44 aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente. Anche in questo caso, il ricorso introduttivo dovrà contenere specifico richiamo al disposto dell’art. 152 c.p.c. allegando al ricorso medesimo la copia del documento reddituale a prova di quanto affermato. (Articolo pubblicato su “Lavoro Oggi” – Pubblicazione di Italia Oggi)