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Invalidità civile – art. 20 D.L. n. 78/2009 – Aspetti organizzativi e procedurali del nuovo sistema

Messaggio INPS, del 29/10/2009 numero 024477. Oggetto: Invalidità civile – art. 20 D.L. n. 78/2009 – Aspetti organizzativi e procedurali del nuovo sistema.

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
AI RESPONSABILI DELLA COMUNICAZIONE
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
E, P.C. AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

OGGETTO: Invalidità civile – art. 20 D.L. n. 78/2009 – Aspetti organizzativi e procedurali del nuovo sistema

Con l’articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102, sono state introdotte importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con l’obiettivo di realizzare la gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie finalizzata ad una generale contrazione dei tempi di attraversamento del processo di erogazione delle prestazioni.

Al riguardo l’Istituto, in ordine alle innovazioni legislative che hanno prodotto immediati effetti sull’operatività dell’azione amministrativa e gestionale dell’Istituto per gli aspetti legati a procedimenti giurisdizionali, nonché alla presenza dei medici legali dell’Istituto nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, con la circolare n. 93 del 20 luglio 2009 ha dato indicazioni relativamente alla gestione delle controversie in materia di invalidità civile modificate dalla norma citata.

Peraltro, l’articolo 20 del D.L. 78/2009 ha dettato un diverso flusso operativo per la gestione delle domande di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, che è sintetizzabile nei seguenti punti fondamentali:
• A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sono presentate all’INPS, secondo modalità stabilite dall’Istituto.

L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.
• Ai fini degli accertamenti sanitari le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo; in ogni caso l’accertamento definitivo e’ effettuato dall’INPS.
• Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con un accordo quadro disciplinano le modalità attraverso le quali sono affidate all’INPS le attività relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
Entro i sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l’INPS apposite convenzioni che regolano gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l’erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.

Alla luce dei principi contenuti nel disposto normativo del più volte citato articolo 20 del DL n. 78/2009, il Commissario Straordinario ha assunto lo scorso 20 ottobre la determinazione n. 189 sul “Il nuovo processo dell’ Invalidità Civile alla luce dell’art. 20 del D.L. n.78/2009 convertito nella Legge 102 del 3 agosto 2009. Gli aspetti organizzativi e procedurali del nuovo sistema”.

Con la determinazione 189, che si allega in copia al presente messaggio, viene delineato il disegno organizzativo e procedurale per l’applicazione dell’articolo 20 della legge n. 102/2009, unitamente all’applicazione informatica di supporto e alle sue funzionalità, realizzati secondo i seguenti principi:
– trasparenza del procedimento;
– realizzazione di un sistema di presentazione, gestione, trattamento e archiviazione elettronica delle domande;
– rilascio sul sito internet dell’Istituto dell’applicativo per la presentazione delle domande, per la gestione degli appuntamenti e per la stesura del verbale di visita da parte delle Commissioni Mediche delle ASL;
– archiviazione elettronica di tutti gli atti e degli esiti delle fasi procedurali;
– tempestiva disponibilità degli atti, per effetto dell’utilizzo della sola modalità telematica per la presentazione e gestione, da parte delle funzioni amministrative, sanitarie e legali ai fini dell’erogazione delle prestazioni e della eventuale difesa in giudizio;
– rispetto, nell’effettuazione delle visite e nell’erogazione delle eventuali prestazioni economiche, del limite massimo di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, termine da cui decorre il riconoscimento degli interessi legali per il ritardato pagamento.

Contestualmente alla assunzione della determinazione in oggetto, è stato definito il crono programma delle attività che dovranno essere realizzate per garantire la piena funzionalità del sistema, delle strutture, delle risorse umane impegnate nel nuovo processo, a partire dal 1 gennaio 2010, data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Le SS.LL. sono, pertanto, impegnate nel realizzare – in stretta coordinazione con le strutture centrali – tutte le iniziative di divulgazione, coinvolgimento, formazione, previste per la realizzazione dell’innovazione organizzativa e procedurale che interessa il processo di riconoscimento dell’invalidità civile, nonché a valutare eventuali ulteriori iniziative da assumere in ambito territoriale finalizzate ad un maggiore coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nel nuovo processo.

IL VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE NORI

 

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