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Dal 1° gennaio 2010. INPS, delineato il nuovo processo dell’invalidità civile
Dal 1° gennaio 2010. INPS, delineato il nuovo processo dell’invalidità civile
Sono state introdotte importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
L’INPS comunica che con determinazione n.189 del 20 ottobre 2009 è stato definito il disegno organizzativo e procedurale per l’applicazione dell’articolo 20 della legge n. 102/2009, che ha introdotto importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
Dal 1° gennaio 2010 il processo di erogazione delle prestazioni agli invalidi civili sarà qualificato dai seguenti elementi di novità:
– la “scheda di segnalazione” è compilata on line dal medico certificatore, di fatto attivando l’input per una nuova domanda di riconoscimento dello stato invalidante
– anche la sezione “domanda” è compilata on line, previo abbinamento con il certificato precedentemente acquisito
– completata la connessione tra i due moduli (certificato e sezione domanda), il sistema consente l’inoltro della domanda all’INPS, attraverso il canale di Internet
– in fase di accertamento sanitario, la composizione delle Commissioni ASL è integrata dalla presenza di un medico dell’INPS
– i verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli uffici amministrativi per gli adempimenti conseguenti
– i riconoscimenti con giudizio unanime danno luogo all’immediata verifica dei requisiti socio economici, contenendo al massimo i tempi di concessione, fatto salvo il diritto di verifica sanitaria sempre vigente
– i riconoscimenti (e i mancati riconoscimenti) a maggioranza generano l’esame agli atti e l’eventuale disposizione di una nuova visita. In tali circostanze, il medico INPS della Commissione si rende parte attiva nell’azione di recupero dei pertinenti fascicoli ASL
– la Commissione Medica Superiore effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha, comunque, facoltà dì estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti (sia agli atti, sia con disposizione di nuova visita)
– l’INPS diventa unica parte nell’ambito del contenzioso. Nel caso in cui un giudice nomini un consulente tecnico, alle operazioni peritali dovrà obbligatoriamente presenziare un medico INPS.
(Messaggio INPS 29/10/2009, n. 24477)
Fonte: ipsoa.it