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Imposte su successioni e donazioni per i portatori di handicap grave
IMPOSTE SU SUCCESSIONI E DONAZIONI PER I PORTATORI DI HANDICAP GRAVE
L’articolo 69 della Legge 21 novembre 2000, n.342, modificando il Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvato con il DLgs. 31 ottobre 1990, n.346, disponeva che negli atti di donazione o successione in cui il beneficiario fosse un discendente in linea retta che si trovi in situazione di handicap grave l’imposta si applicasse solo sul valore della quota o della parte accedente il miliardo di lire.
Il DL 3 ottobre 2006, n.286, ha reintrodotto l’imposta di successione per le somme che eccedono un milione di euro per ciascun erede, nella misura del 4 per centro in caso di coniuge o parenti in linea retta, e del 6 per cento in caso di altri parenti, affini in linea retta e affini in linea collaterale (fino al 3 grado); per gli altri casi, l’imposta è stata fissata nella misura dell’8 per cento senza franchigia.
Per i soggetti in situazione di handicap grave, che siano eredi in linea retta o in linea collaterale, la franchigia è elevata a 1,5 milioni di euro.
Da Il Corriere dei Ciechi, settembre 2009.