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Sordocecità, primo ok del Senato al riconoscimento della disabilità specifica(Newsletter della Storia dei Sordi n. 728 del 16 ottobre 2009)

Sordocecità, primo ok del Senato al riconoscimento della disabilità specifica

Via libera in Commissione Lavoro al Senato per il testo che riconosce la sordocecità “come disabilità specifica unica”, diversa dalla semplice somma della cecità e della sordità. Il provvedimento va ora alla Camera per l’approvazione definitiva

ROMA- Passa alla Camera il disegno di legge per il riconoscimento di diritti alle persone sordo cieche. Martedì 22 settembre la commissione Lavoro del Senato ha infatti dato il via libera all’unanimità al testo che riconosce la sordocecità “come disabilità specifica unica”, diversa dalla semplice somma della cecità e della sordità, “sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004”. L’ok della commissione è arrivato dopo un esame del testo in sede deliberante che così permesso un iter più veloce al provvedimento, evitando il passaggio dall’Aula di Palazzo Madama. L’articolo 2 del disegno di legge – risultante dai ddl presentati dai senatori Fiorenza Bassoli (Pd, ddl 392), Rosario Giorgio Costa (Pdl, ddl 550) e Pasquale Nessa (Pdl, ddl 918) – afferma che le persone affette da sordocecità “percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità civile e cecità civile”. Per quanto riguarda l’integrazione e il sostegno sociale, si afferma che i progetti in corso “devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie”, mentre le Regioni sono invitate a “individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti”. (dp)

Fonte: superabile.it 23 settembre 2009

 


 

Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche
La commissione Lavoro del Senato ha approvato all’unanimita’ in sede deliberante il ddl “Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche” che riconosce la sordocecita’ come disabilita’ specifica unica, diversa dalla semplice somma della cecita’ e della sordita’ sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo del 12 aprile 2004.

Ecco il testo:

Articolo 1. (Finalita`)
1. La presente legge e` finalizzata al riconoscimento della sordocecita` come disabilita` specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004.

Articolo 2. (Definizione)
1. Ai fini di cui all’articolo 1, si definiscono sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordita` civile e di cecita` civile.
2. Le persone affette da sordocecita`, cosi` come definite dal comma 1 del presente articolo, percepiscono in forma unificata le indennita` loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordita` civile e cecita` civile. Percepiscono altresi` in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordita` civile e cecita` civile, erogate dall’Istituto nazionale di previdenza sociale.
3. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano gia` titolari di distinte indennita` e prestazioni per entrambe le condizioni di sordita` civile e cecita` civile, e` riconosciuta l’unificazione dei trattamenti in godimento.
4. Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l’inserimento al lavoro gia` riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni.
Articolo 3.
(Modalita` di accertamento e valutazione della sordocecita`)
1. L’accertamento della sordocecita`, come definita ai sensi dell’articolo 2 della presente legge, e` effettuato dall’azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione di entrambe le disabilita` sulla base della documentazione clinica presentata dall’interessato.
All’accertamento si procede nel corso di un’unica visita alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecita` civile e la sordita` civile e viene espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione di cecita` civile e di sordita` civile.
2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall’accertamento risulti in possesso dei requisiti gia` previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordita` civile e di cecita` civile ai fini dell’ottenimento delle indennita` gia` definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni.
3. Il verbale di accertamento e` sottoposto alla verifica delle competenti Commissioni provinciali dell’INPS.
4. Al comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, dopo le parole: “la sordita`,” sono inserite le seguenti: “la sordocecita`,”.
5. Le modalita` di accertamento e di erogazione unificata delle indennita` e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge, noncheï in occasione di eventuali revisioni programmate.
6. Restano ferme tutte le situazioni di incompatibilita` con altri benefici, stabilite da vigenti disposizioni di legge.
Articolo 4. (Interventi per l’integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche)
1. Nei limiti delle risorse gia` disponibili a legislazione vigente, i progetti individuali previsti dall’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali e` stata accertata, ai sensi dell’articolo 3 della presente legge, la condizione di sordocecita`, devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale.
Articolo 5. (Interventi delle regioni per il sostegno delle persone sordocieche)
1. Nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse gia` disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, le regioni possono individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.
Articolo 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Fonte: unione dei ciechi.it


 

Newsletter della Storia dei Sordi n. 728 del 16 ottobre 2009

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