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Diritti dei più deboli: invalidi civili, collaborazione fra Asl, Inps e la Voce di Fiore. Ecco chi non deve fare la visita di revisione (Newsletter della Storia dei Sordi n. 727 del 14 ottobre 2009)

Diritti dei più deboli: invalidi civili, collaborazione fra Asl, Inps e la Voce di Fiore. Ecco chi non deve fare la visita di revisione
Oggi vi diamo una bella notizia.
Il giornale “la Voce di Fiore” ha seguito la vicenda di un ammalato grave a cui è stata sospesa, per revisione periodica, l’indennità di accompagnamento.

La normativa in vigore prevede che chi soffre di alcune patologie, elencate in un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non è soggetto a visita di revisione. Deve percepire il beneficio assegnatogli senza essere, cioè, sottoposto a nuova visita medico-legale.

L’ammalato in questione soffre di una patologia compresa in questo elenco.

In Italia, lo abbiamo verificato, un simile equivoco avviene concerta frequenza: invalidi con accompagnamento affetti da patologia nell’elenco vengono comunque sottoposti a nuova visita medica, anche se la normativa lo esclude espressamente.

Ci siamo quindi attivati scrivendo ad Asl ed Inps di Pescara, che hanno riconosciuto i diritti dell’assistito, con pronta collaborazione.

Ci sembra un buon esempio, questo, di dialogo fra istituzioni, società civile e informazione. Lontano da patemi e rumori.

Ringraziamo per la disponibilità dimostrata le Direzioni di Asl e Inps di Pescara e pubblichiamo, perché serva ai lettori, i riferimenti normativi utili agli invalidi affetti da patologie che ne compromettono l’autonomia.

Ecco gli invalidi che non devono essere sottoposti a visita di revisione, scorrere la normativa per capire chi sono e come devono comportarsi aziende sanitarie e istituto di previdenza

Legge 9 marzo 2006, n. 80
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.” Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2006, n. 59
(omissis)

Articolo 6 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità)
1. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l’invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l’accertamento dell’handicap e dell’handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale.
2. Al comma 3 dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «non si applica al personale di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «e al personale di cui all’articolo 33, comma 5, della medesima legge.».
3. Il comma 2 dell’articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.». (1)
3-bis. L’accertamento dell’invalidità civile ovvero dell’handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell’interessato. Gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all’esito di ulteriori accertamenti.

Decreto ministeriale – Ministero dell’economia e delle finanze, 2 agosto 2007
“Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.” (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2007, . 225)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 9 marzo 2006, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione; Visto, in particolare, l’art. 6, comma 3, della citata legge n. 80 del 2006, con il quale, nel sostituire il comma 2 dell’art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si stabilisce che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap e demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, la individuazione, senza ulteriori oneri per lo Stato, delle patologie e delle menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione e l’indicazione della documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione; Considerata la necessità di provvedere alla individuazione delle patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di verifica sulla permanenza della disabilità:
Decreta:
Art. 1. 1. In attuazione dell’art. 6, comma 3, della legge 9 marzo 2006, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, è approvato l’elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2. 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2007
Il Ministro dell’economia e delle finanze Padoa Schioppa
Il Ministro della salute Turco
Allegato
Elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria, in attuazione della legge 9 marzo 2006, n. 80, art. 6, comma 3. Il presente elenco comprende le gravi menomazioni di cui all’art. 6, terzo comma, della legge 9 marzo 2006, n. 80 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”, per tali intendendosi le menomazioni o le patologie stabilizzate o ingravescenti, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione. L’elenco e’ presentato in un prospetto in cui sono indicate: 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria; per ciascuna voce la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accredita, idonea a comprovare, sulla base di criteri diagnostici e di valutazioni standardizzati e validati dalla comunità scientifica internazionale, la patologia o la menomazione, da richiedere alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non più reperibile. L’elenco viene rivisto con cadenza annuale. Le persone affette da patologie o menomazioni comprese nell’elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione circa la permanenza dello stato invalidante; la relativa documentazione sanitaria va richiesta alle commissioni preposte all’accertamento che si sono espresse in favore dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione; oppure agli interessati, qualora non risulti acquisita agli atti da parte delle citate commissioni. E’ fatta salva la facoltà per i soggetti interessati di integrare la documentazione sanitaria con ulteriore documentazione utile allo scopo.

1) Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione NHYA sulla base degli accertamenti effettuati e risposta ai presidi terapeutici.

2) Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione della funzionalità respiratoria sulla base degli accertamenti eseguiti. Indicazione di trattamento con ossigenoterapia o ventilazione meccanica in corso.

3) Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione prognostica. Indicazione di trattamento dialitico in corso.

4) Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione funzionale della menomazione con descrizione della concreta possibilità o impossibilità motivata di utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili.

5) Menomazioni dell’apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione funzionale, sulla base degli accertamenti effettuati come alle voci 2 e/o 4 e/o 8.

6) Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologia e/o chirurgica. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Persistente compromissione neurologica. Referti di esami specialistici.

7) Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Stadiazione internazionale della specifica patologia. Compromissione funzionale secondaria di organi od apparati.

8) Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto 4). Atrofia muscolare progressiva; atassie; afasie; lesione bilaterale combinate dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio; stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione funzionale: tono muscolare; forza muscolare; equilibrio e coordinazione; ampiezza e qualità del movimento; prassie, gnosie; funzioni dei nervi cranici e spinali; linguaggio; utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili.

9) Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d’organo e/o d’apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione prognostica Compromissione funzionale di organo e/o di apparato, sulla base degli accertamenti effettuati.

10) Patologie mentali dell’età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione e descrizione funzionale: funzioni intellettive; abilità cognitive; abilità e competenze affettive e relazionali; autonomia personale; abilità e competenze di adattamento sociale.

11) Deficit totale della visione. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di cecità e conseguente grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione funzionale: visus naturale e corretto in OO (spento, motu manu, ombra luce); ERG e PEV destrutturati; campo visivo binoculare inferiore al 3%, indipendentemente dal residuo visivo in OO o diagnostica con neuroimmagini.

12) Deficit totale dell’udito, congenito o insorto nella prima infanzia. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di sordità prelinguale e conseguente grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione funzionale: esame audiometrico; impedenziometria; potenziali evocati uditivi.

Nota Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Dipartimento prevenzione e Comunicazione – Direzione Generale Prevenzione Sanitaria -Ufficio VII dell’Ex Ministero della Salute, 30 maggio 2008

Oggetto: ”Applicazione del Decreto Interministeriale 2 agosto 2007 – Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante”

Ministero della Salute 0020013-P-30/05/2008 DGPREV I.4.c.c.3/4
Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome
Ai Direttori Generali Aziende Sanitarie Loro Sedi
e p.c. INPS Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma

Si fa riferimento alla nota del 29/02/08 a firma del Ministero della salute, indirizzata all’INPS e per conoscenza agli Assessorati regionali e ai Direttori generali ASL, con la quale si chiedeva di attivare tutte le procedure necessarie per una corretta attuazione del D.M. in oggetto, di cui si allega copia. Al riguardo si ritiene opportuno dare più specifiche indicazioni affinché, in questa prima fase di avvio di quanto disposto dal decreto, in tutto il territorio nazionale vengano adottate procedure omogenee per individuare i soggetti aventi diritto. Per tale scopo si ritiene si possa fare riferimento a due fattispecie.

1) Soggetti beneficiari di indennità di accompagnamento o di comunicazione per i quali le commissioni ASL hanno previsto una successiva visita di revisione. Per tali soggetti, onde evitare ogni contenzioso derivante dalla sospensione automatica del pagamento dell’indennità, tenendo conto del carattere straordinario della situazione contingente, si chiede di collaborare con l’INPS che a tal fine provvederà ad inviare a ciascuna ASL gli elenchi dei soggetti di cui sopra, con la richiesta di trasmissione agli indirizzi indicati, dei relativi fascicoli sanitari, specificando sui plichi che trattasi di “Trasmissione selettiva ai sensi del DM 2/8/07”. Le commissioni INPS redigono un verbale per ciascun fascicolo esaminato, da cui risulti il diritto o meno per il soggetto all’esenzione da qualunque altra visita di revisione, ai sensi del DM 2-8-2007. Ultimato l’esame, restituiranno alle ASL i fascicoli corredati del verbale. Sarà compito dell’INPS comunicare direttamente alle persone che sono state ritenute esonerate che non saranno più chiamate a visita sempre ai sensi del citato DM.

2) Soggetti sottoposti a prima visita di accertamento per l’ottenimento del beneficio dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione. In tali casi si raccomanda alle commissioni ASL di tenere in debito conto le disposizioni del decreto in oggetto, avendo cura di esprimere il proprio parere sulla base della documentazione indicata, annotando nel verbale, quando ricorre il caso, il diritto all’esenzione.

Tutto ciò premesso, nello spirito di leale e reciproca collaborazione fra le istituzioni, si prega di voler dare le necessarie disposizioni ai Presidenti della commissioni ASL.
Il Direttore Generale Dr. Donato Greco
Il Dirigente dell’Ufficio VII Dr. Guido Ditta

Fonte: Lavocedifiore.org 05.10.09 – nw727

 


Newsletter della Storia dei Sordi n. 727 del 14 ottobre 2009

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