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Prestazioni economiche non esportabili all’estero
Prestazioni economiche non esportabili all’estero
Le prestazioni non contributive non sono esportabili da un Paese all’altro.
Secondo la normativa comunitaria, le prestazioni speciali a carattere non contributivo (pensione sociale e assegno sociale, pensioni, assegni e indennità per gli invalidi civili, ciechi e civili e sordomuti) vanno garantite dal Paese di residenza e, di conseguenza, non sono esportabili in ambito comunitario o extracomunitario.
Pertanto, per quanto riguarda l’Italia, non sono esportabili:
– l’assegno sociale (ex pensione sociale)
– gli assegni, pensioni e indennità di invalidità civile
Queste disposizioni riguardano gli italiani che decidono di trasferirsi all’estero e la possibilità o meno di far accreditare le prestazioni assistenziali in istituti bancari esteri.
L’INPS precisa che le provvidenze economiche concesse agli invalidi civili non sono accreditabili in istituti bancari esteri, nel caso di trasferimento prolungato in un altro paese. Mentre potranno continuare ad essere erogate in Italia, nel caso di un eventuale spostamento all’estero, sempre che la permanenza nell’altro stato sia di breve durata.
Di conseguenza nel caso di spostamento transitorio è possibile continuare a mantenere la residenza in Italia e le prestazioni economiche verranno erogate nella modalità utilizzata abitualmente, sul conto bancario o conto postale, in istituti bancari italiani.
Se le stesse sono riscosse direttamente allo sportello potranno essere ritirate anche da un’altra persona munita da delega del titolare della provvidenza.
Prestazioni esportabili previste dai Regolamenti Comunitari
I Regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale e libera circolazione dei lavoratori garantiscono, invece, in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea, l’assicurazione contro la vecchiaia, l’invalidità e la morte (pensioni per attività lavorativa), l’assicurazioni per gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, l’assistenza malattia e maternità e le prestazioni familiari.
Lo scopo è di tutelare i lavoratori che hanno svolto attività lavorativa dipendente o autonoma, nel settore privato e in quello pubblico (dal 25 ottobre 1998), nei diversi Stati membri.
Le pensioni dei Paesi Extracomunitari
Per quanto riguarda i Paesi Extracomunitari l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali con alcuni Stati. Anche in questo caso queste convenzioni hanno lo scopo di tutelare i lavoratori che hanno prestato e/o prestano attualmente attività lavorativa, oltre che in Italia, anche in questi Paesi.
Fonte: http://www.inps.it/ – http://www.esteri.it/ – nl055