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Convenzione ONU é in Legge 3 marzo 2009, n.18.

LEGGE 3 marzo 2009, n. 18
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. (GU n. 61 del 14-3-2009 )
testo in vigore dal: 15-3-2009

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1. – Autorizzazione alla ratifica
Il  Presidente  della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006.
Art. 2. – Ordine di esecuzione
1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e’  data  alla Convenzione ed al Protocollo  di  cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata    in   vigore,   in   conformità   con   quanto   previsto, rispettivamente,  dall’articolo  45 della Convenzione e dall’articolo 13 del Protocollo medesimi.
Art. 3. – Istituzione   dell’Osservatorio   nazionale  sulla  condizione  delle persone con disabilità
1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità,  in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui  all’articolo  1,  nonché  dei  principi  indicati nella legge 5
febbraio  1992, n. 104, e’ istituito, presso il Ministero del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali, l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato «Osservatorio».
2.  L’Osservatorio  e’  presieduto  dal  Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I componenti dell’Osservatorio sono nominati,  in  numero  non  superiore  a  quaranta,  nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
3.  Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con  regolamento  adottato  ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, disciplina la composizione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio, prevedendo che siano  rappresentate  le  amministrazioni  centrali  coinvolte  nella definizione  e  nell’attuazione  di politiche in favore delle persone con  disabilità,  le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano,  le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l’Istituto nazionale  di  statistica,  le  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  dei  lavoratori,  dei  pensionati  e  dei  datori di lavoro,  le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore  operanti  nel  campo  della  disabilità.  L’Osservatorio e’ integrato,   nella   sua  composizione,  con  esperti  di  comprovata esperienza  nel  campo  della disabilità, designati dal Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  in  numero  non superiore a cinque.
4.  L’Osservatorio  dura  in  carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l’Osservatorio presenta una relazione sull’attività  svolta  al  Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,  ai  fini  della  valutazione  congiunta  della  perdurante utilità dell’organismo e dell’eventuale proroga della durata, per un ulteriore  periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali. Gli eventuali  successivi  decreti  di  proroga  sono adottati secondo la medesima procedura.
5. L’Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) promuovere l’attuazione della Convenzione di cui all’articolo 1 ed  elaborare  il  rapporto  dettagliato sulle misure adottate di cui all’articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;
b)  predisporre  un programma di azione biennale per la promozione dei  diritti  e  l’integrazione  delle  persone  con  disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
c)  promuovere  la  raccolta  di dati statistici che illustrino la condizione  delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
d)  predisporre  la  relazione  sullo  stato  di  attuazione delle politiche  sulla  disabilità, di cui all’articolo 41, comma 8, della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  come  modificato dal comma 8 del
presente articolo;
e)  promuovere  la  realizzazione  di studi e ricerche che possano contribuire  ad  individuare  aree  prioritarie verso cui indirizzare azioni  e  interventi per la promozione dei diritti delle persone con
disabilità.
6. Al funzionamento dell’Osservatorio e’ destinato uno stanziamento annuo  di  500.000  euro,  per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione dell’autorizzazione  di  spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
7.  Il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8.  All’articolo  41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le  parole:  «entro  il 15 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni due anni, entro il 15 aprile».
Art. 4. – Entrata in vigore
1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 marzo 2009
NAPOLITANO

Berlusconi,      Presidente     del Consiglio dei Ministri
Frattini,   Ministro  degli  affari esteri
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1279):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e dal   Ministro   del   lavoro,  salute,  politiche  sociali (Sacconi) il 16 dicembre 2008.
Assegnato  alla  3ª  commissione (Affari esteri) in sede referente,   il   16   dicembre   2008,  con  pareri  delle commissioni  1ª,  2ª,  5ª,  7ª,  8ª,  11ª,  12ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione il 18, 22 dicembre 2008 e 14 gennaio 2009.
Relazione scritta annunciata il 19 gennaio 2009 (atto n.1279-A) relatore sen. Compagna.
Esaminato  in  aula il 26 gennaio 2009 e approvato il 28 gennaio 2009.
Camera dei deputati (atto n. 2121):
Assegnato   alla  III  (Affari  esteri)  e  XII  (Affari sociali)  commissioni  riunite  in  sede  referente  il  29 gennaio  2009  con  pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, XI e Questioni regionali.
Esaminato  dalla III e XII commissioni il 5, 10, 17 e 18 febbraio 2009.
Esaminato in aula il 20 febbraio 2009 e approvato, il 24 febbraio 2009.

Visualizza il testo ufficiale della Convenzione
ln054

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