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Trasporto aereo, diritti dei passeggeri disabili (Newsletter della Storia dei Sordi n. 675 dell’8 aprile 2009)
Trasporto aereo, diritti dei passeggeri disabili.
Le persone disabili o con mobilità ridotta devono poter viaggiare in aereo usufruendo, come tutti gli altri cittadini, dei diritti alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione.
Questo il principio cui si ispira il Regolamento (CE) n. 1107/2006, relativo ai diritti dei disabili nel trasporto aereo, per la cui violazione il decreto legislativo 24/2009, in vigore dall’8 aprile 2009, prevede una specifica disciplina sanzionatoria.
Queste, in sintesi, le disposizioni:
– è vietato rifiutare l’imbarco o una prenotazione per un volo per motivi di disabilità o di ridotta mobilità;
– è obbligatorio informare il pubblico, in formati accessibili, sulle norme di sicurezza applicate al trasporto di persone con disabilità nonché sulle eventuali restrizioni al loro trasporto;
– è obbligatorio informare, non appena possibile dopo la partenza del volo, al gestore dell’aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il Trattato, il numero di persone con disabilità presenti sul volo che richiedono assistenza. Quest’ultimo è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie;
– è obbligatorio designare in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza sia all’interno che all’esterno del terminal, mettendo a disposizione dei disabili le informazioni di base sull’aeroporto;
– vettore aereo e gestore aeroportuale devono garantire la presenza di personale adeguato alle esigenze dei disabili e provvedere all’opportuna formazione di tutto il personale che lavora in aeroporto, in modo da essere idoneo alla loro assistenza;
– vettore aereo e gestore aeroportuale devono adempiere agli obblighi di assistenza e alle altre disposizioni previste dagli allegati 1 e 2 al decreto; inoltre il gestore deve fissare e rendere pubbliche le norme di qualità per l’assistenza dell’all.1, ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo di passeggeri inferiore a centocinquantamila.
Le sanzioni vanno dai cinquemila ai centoventimila euro, per i casi più gravi, come il negato imbarco, salvo che il caso rientri tra quelli per cui il Regolamento n. 1107 prevede una deroga, giustificata da motivi di sicurezza.
Gli obblighi sono posti a carico, a seconda dei casi, dei vettori aerei, degli operatori turistici, dei gestori aeroportuali e le violazioni saranno accertate dall’ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile), che comminerà le sanzioni amministrative previste dal decreto, salvo che il fatto costituisca reato.
Presso il ministero delle Infrastrutture e trasporti è istituito un fondo per le iniziative a favore dei passeggeri con disabilità, che sarà finanziato con l’applicazione delle sanzioni previste.
Fonte: Decreto legislativo 24/2009
nw675
Newsletter della Storia dei Sordi n. 675 dell’8 aprile 2009