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Social card e Bonus Straordinario (Newsletter della Storia dei Sordi n. 640 del 4 febbraio 2009)
L’operazione Social card è scattata.
Si può già chiedere la “Carta acquisti”. Chi ne ha diritto? Come averla? Dove usarla.
di Fiammetta Rossi
L’operazione Social card è scattata Si può già chiedere la “Carta acquisti”. Chi ne ha diritto? Come averla? Dove usarla.
E’ arrivata la cosiddetta Social Card, ma il vero nome è “Carta acquisti”, che dà diritto a 40 euro al mese per fare la spesa o pagare le bollette di luce o gas. Ottenerla non è difficile ma bisogna sapere chi ne ha diritto, dove richiederla (non arriva a casa automaticamente), come e dove usarla.
Ecco una guida pratica del percorso da seguire per non rinunciare ad un diritto.
Innanzitutto conviene fare domanda prima del 31 dicembre perché così la Carta sarà subito caricata dal Ministero dell’Economia con 120 euro, cifra che copre gli ultimi 3 mesi del 2008. Poi la Carta sarà caricata ogni due mesi con 80 euro (40 al mese appunto), sulla base degli stanziamenti via via disponibili.
Chi può avere la “Carta acquisti”
La Carta è riservata solo ai cittadini italiani che risiedono in Italia, che hanno compiuto 65 anni al 1° dicembre o che non hanno ancora 3 anni. Ma vediamo nel dettaglio.
Chi ha più di 65 anni ha diritto alla Carta solo se ha certi requisiti.
Eccoli. Deve poter contare solo su 6.000 euro l’anno, tra pensione, trattamenti assistenziali ed eventuali altri redditi, o su 8.000 se ha compiuto i 70 anni. A far testo sarà l’ISEE (indicatore della situazione economica).
Non deve essere, da solo o insieme al coniuge: intestatario di più di una bolletta elettrica domestica di utenze elettriche non domestiche di più di una bolletta del gas proprietario di più di una macchina di una quota superiore o uguale al 25% di più di un immobile usato per abitazione di una quota superiore o uguale al 10% di immobili non usati per abitazione
Non deve avere risparmi di più di 15.000 euro Non deve essere ricoverato in un istituto di cura di lunga degenza o detenuto perché in questo caso usufruisce già di fondi dello Stato o di altre amministrazioni Pubbliche.
Chi ha un figlio al di sotto dei 3 anni può richiedere la Carta se il bambino: è cittadino italiano e risiede in Italia ha un ISEE che non supera i 6.000 euro ha gli stessi requisiti richiesti per chi ha più di 65 anni, da solo o insieme al genitore che fa la domanda ed a chi ha la potestà genitoriale
Importante è sapere che chi ha più di un figlio sotto i 3 anni può richiedere 40 euro al mese per tutti i bimbi. Se non si ha ancora l’attestazione ISEE la si può richiedere al Comune, all’Inps o ad un Caf abilitato.
Come fare richiesta della Carta
Si deve andare all’Ufficio Postale più vicino e compilare un modulo di richiesta. Insieme a questo si devono presentare l’originale e la fotocopia di un documento d’identità, più l’attestazione ISEE valida, anche in fotocopia, oppure un’attestazione provvisoria rilasciata da un Caf (Centro di assistenza fiscale). Se si domanda la Carta per un’altra persona, serve anche una dichiarazione di delega sottoscritta, con firma autenticata da un notaio o al comune. Se l’ufficio postale è abilitato, la Carta viene consegnata subito, se non è abilitato, verrà spedita a casa. In ogni caso, verrà recapitato a casa il codice personale, il Pin, che servirà per controllare il saldo o i pagamenti effettuati. Nei negozi, invece, basterà firmare la ricevuta come si fa per una qualsiasi carta di credito.
Come e dove si può usare la Carta per fare la spesa
La Carta deve essere utilizzata solo dal titolare, che non può cederla ad altri.
Può essere usata per i pagamenti solo nei negozi alimentari del circuitoMastecard o negli uffici postali per pagare bollette di luce e gas. Nei negozi che espongono il simbolo della “Carta acquisti” con il disegno di un carrello del supermercato si potranno ottenere sconti in più oltre alle promozioni previste.
L’utilizzo della Carta è totalmente gratuito. E su questa è indicata la data di scadenza. Però attenzione, se nel frattempo si perdono i requisiti necessari per averla, questa può essere sospesa o disattivata.
Se la Carta viene smarrita o rubata si può bloccare telefonando al numero verde gratuito 800.902.122, se si è in Italia, o allo 0039.02.34980131, se si è all’estero.
Per tutti i dubbi che potrebbero sorgere in qualsiasi momento c’è l’aiuto di un numero verde: 800.666.888. Fonte: rai.it
Autocertificazione per la richiesta del “Bonus famiglia”
Il bonus, il cui ammontare può variare da 200 fino a 1.000 euro in considerazione sia del reddito sia dei componenti del nucleo familiare, può essere richiesto dai cittadini residenti, lavoratori e pensionati, incluse persone non autosufficienti, che facciano parte di una famiglia qualificata come a basso reddito.
Le scadenze per richiedere l’agevolazione dipendono dall’anno d’imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento del bonus. A questo riguardo, due sono le alternative. Gli aspiranti beneficiari che scelgono come anno di riferimento il 2007 devono presentare la richiesta al datore di lavoro o all’ente pensionistico entro il 31 gennaio 2009, utilizzando il modello predisposto per la richiesta del bonus al sostituto d’imposta e agli enti pensionistici, che erogheranno il beneficio nei successivi mesi, rispettivamente, di febbraio e marzo. Nei casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta, la domanda potrà essere invece inviata, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2009, utilizzando il modello denominato “Modello per la richiesta all’Agenzia delle Entrate del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza”.
Modello sostituto – in formato pdf
Istruzioni per la compilazione modello sostituto – in formato pdf
Modello agenzia – in formato pdf
Istruzioni per la compilazione modello agenzia – in formato pdf
Provvedimento del 5/12/2008 – in formato pdf.
Approvazione dei modelli per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. (Pubblicato il 05/12/08 ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244)
Fonte: agenzia entrate.it
DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. (GU n. 280 del 29-11-2008 – Suppl. Ordinario n.263) testo in vigore dal: 29-11-2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di fronteggiare l’eccezionale situazione di crisi internazionale favorendo l’incremento del potere di acquisto delle famiglie attraverso misure straordinarie rivolte in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti, nonche’ per garantire l’accollo da parte dello Stato degli eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso variabile ed eccedenti il saggio BCE;
Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di
emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitivita’ del Paese, anche mediante l’introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema economico, parallelamente alla riduzione di costi amministrativi eccessivi a carico delle imprese;
Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessita’ ed urgenza di misure in grado di riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento ed occupazione nonche’ per interventi infrastrutturali, anche di messa in sicurezza delle scuole, provvedendo alla introduzione altresi’ di disposizioni straordinarie e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure;
Considerate, infine, le particolari ragioni di urgenza, connesse con la contingente situazione economico- finanziaria del Paese e con la necessita’ di sostenere e assistere la spesa per investimenti, ivi compresa quella per promuovere e favorire la ricerca ed il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero;
Rilevata, altresi’, l’esigenza di potenziare le misure fiscali e
finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi
fissati dal programma di stabilita’ e crescita approvato in sede europea, anche in considerazione dei termini vigenti degli adempimenti tributari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1. – Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza
1. E’ attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell’anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1;
b) pensione di cui all’articolo 49, comma 2 ;
c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
all’articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i)
limitatamente agli assegni periodici indicati nell’articolo 10,
comma 1, lettera c);
d) diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l),
limitatamente ai redditi derivanti da attivita’ di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
e) fondiari di cui all’articolo 25, esclusivamente in coacervo
con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro.
2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonche’ i figli e gli altri familiari di cui all’articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi previste;
b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all’articolo 8 del predetto testo unico, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.
3. Il beneficio di cui al comma 1 e’ attribuito per gli importi di
seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in alternativa, la facolta’ prevista al comma 12:
a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;
b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro
componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventiduemila;
g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste
dall’articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.
4. Il beneficio di cui al comma 1 e’ attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito ne’ ai fini fiscali ne’ ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 e’ erogato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano l’attivita’ lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:
a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonche’ la relazione di parentela;
c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 3 in relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera b), con indicazione del relativo periodo d’imposta.
6. La richiesta e’ presentata entro il 31 gennaio 2009 utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta puo’ essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.
7. Il sostituto d’imposta e gli enti pensionistici ai quali e’ stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.
8. Il sostituto d’imposta eroga il beneficio, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
9. L’importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 e’ recuperato dai sostituti d’imposta attraverso la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite di cui all’articolo 25 dello stesso decreto legislativo.
L’utilizzo del sistema del versamento unificato di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da
parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720 e’ limitato ai soli importi da
compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di cui alla legge 29 settembre 1984, n. 720 recuperano l’importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l’ammontare complessivo dei benefici corrisposti.
10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all’Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione dell’importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.
11. In tutti i casi in cui il beneficio non e’ erogato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui al comma 6, puo’ essere presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalita’ prescelte per l’erogazione dell’importo.
12. Il beneficio di cui al comma 1 puo’ essere richiesto, in
dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.
13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 e’ erogato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c) prestano l’attivita’ lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31 marzo 2009, con le modalita’ di cui al comma 6.
14. Il sostituto d’imposta e gli enti pensionistici ai quali e’
stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.
15. Il sostituto d’imposta eroga il beneficio, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all’Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell’importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le modalita’ di cui al comma 10.
17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non
e’ erogato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta puo’ essere presentata:
a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all’Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta compenso, indicando le modalita’ prescelte per l’erogazione dell’importo;
b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008.
18. L’Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalita’ previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000.
19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.
20. L’Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:
a) ai benefici erogati eseguendo il recupero di quelli non
spettanti e non restituiti spontaneamente;
b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del
comma 9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.
21. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell’amministrazione finanziaria.
22. Per l’erogazione del beneficio previsto dalle presenti
disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle Finanze e’ istituito un Fondo, per l’anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
23. Gli Enti previdenziali e l’Agenzia delle entrate provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 2. Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all’accollo da parte dello Stato dell’eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread e’ costituito dal saggio BCE.
1. L’importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 e’ calcolato con riferimento al maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui per l’acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle
rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti
dall’applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui e’ assunta a carico dello Stato. Con decreto del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 16, comma 9, del presente decreto.
4. Gli oneri derivanti dal comma 3 sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
5. A partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilita’ di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti e’ in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia per assicurare adeguata pubblicita’ e trasparenza all’offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d’Italia, con le modalita’ e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l’inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d’Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 144, comma 3 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Si applicano altresi’ le disposizioni di cui all’articolo 145 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Art. 3. – Blocco e riduzione delle tariffe
1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini
e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2009, e’ sospesa l’efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l’adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico. Sono fatte salve, per il settore autostradale e per i settori dell’energia elettrica e del gas le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l’applicazione della disposizione di cui al presente comma e’ rimessa all’autonoma decisione dei competenti organi di governo.
2. Ferma restando la piena efficacia e validita’ delle previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente all’anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1° maggio 2009.
3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, sono approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la
realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.
4. Fino alla data del 30 aprile 2009 e’ altresi’ sospesa la
riscossione dell’incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, cosi’ come stabilito dall’articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. All’articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto- legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» e’ aggiunto il seguente periodo: «Le societa’ concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l’intera durata della convenzione, dell’inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui all’articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonche’ dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima.».
6. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l’ultimo periodo sono soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
c) il comma 89 e’ sostituito dal seguente: «All’articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonche’ la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche’ una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato puo’ riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonche’ alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
7. All’articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall’articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) mantenere adeguati requisiti di solidita’ patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;».
8. L’Autorita’ per l’energia elettrica ed il gas effettua un
particolare monitoraggio sull’andamento dei prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare, in particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla predetta diminuzione.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. Hanno accesso alla compensazione anche le famiglie con almeno 4 figli a carico con isee non superiore a 20.000 euro. La compensazione della spesa e’ riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonche’ in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell’utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza un’apposita istanza secondo le modalita’ stabilite per l’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione sono estinate le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell’articolo 14, comma 1, della legge n. 448 del 2001. Nella eventualita’ che gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente periodo, l’Autorita’ per l’energia elettrica ed il gas istituisce un’apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l’attribuzione del beneficio.
10. In considerazione dell’eccezionale crisi economica
internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell’energia elettrica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero per lo sviluppo economico, sentita l’Autorita’ per l’Energia elettrica ed il Gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico ai seguenti principi:
a) il prezzo dell’energia e’ determinato in base ai diversi
prezzi di vendita offerti, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi piu’ bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;
b) l’Autorita’ puo’ effettuare interventi di regolazione
asimmetrici, di carattere temporaneo, nelle zone dove si verificano anomalie nell’offerta o non ci sia un sufficiente livello di concorrenza;
c) e’ adottata ogni altra misura idonea a favorire una maggiore concorrenza nella produzione e nell’offerta di energia.
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l’Autorita’ per l’energia elettrica ed il gas, adegua le proprie deliberazioni ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) i servizi di dispacciamento vanno assicurati attraverso l’acquisto di energia dagli impianti essenziali, individuati dal gestore della rete di trasmissione nazionale, che saranno remunerati con il prezzo offerto dagli stessi impianti il giorno prima; nei casi in cui tale misura risulti economicamente inefficace, ovvero gli impianti continuino a non operare in piena concorrenza, la remunerazione del mercato dei servizi di dispacciamento e’ determinata dall’Autorita’, in modo da assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema ed un’equa copertura dei costi dei produttori;
b) e’ adottata ogni altra misura idonea a favorire, nell’ambito dei servizi di dispacciamento, una maggiore concorrenza nella produzione e nell’offerta di energia.
12. Entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente
decreto-legge, l’Autorita’ per l’energia elettrica ed il gas, su
proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale, suddivide la rete rilevante in non piu’ di tre macro-zone.
13. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina e’ adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente Consiglio dei Ministri.
Art. 4. Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale
1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l’accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell’anno di riferimento e’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalita’ giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operativita’ delle garanzie.
2. Il comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77 e successive modificazioni e’ sostituito dai seguenti: «4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalita’ di cui
all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreche’ gli stessi non siano gia’ coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.
4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009.».
3. Nell’anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificita’ dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2008, a 35.000 euro, e’ riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttivita’, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalita’ applicative della stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell’innovazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
4. All’articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la parola «definite» e’ sostituita dalle seguenti: «definiti i requisiti, i criteri e».
5. Il decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 3, della
legge 8 marzo 2000, n. 53, e’ emanato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge.
INFO:
Bonus straordinario alle famiglie
Bonus straordinario per le famiglie
Nel pacchetto delle misure anticrisi, varato dal governo alla fine dello scorso mese, è previsto in favore dei nuclei familiari a basso reddito, un bonus straordinario di sostegno (art.1 decreto legge 185/2008).
Il bonus – valido solo per il 2009 – si sostanzia nell’attribuzione di una somma variabile dai 200 a 1000 euro a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti all’anno d’imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d’imposta 2008.
Il bonus si ottiene presentando una domanda (autocertificazione) al datore di lavoro o all’Ente che eroga la pensione o direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Per rendere operativa la procedura, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a stabilire le caratteristiche del modello utile per richiedere il bonus.
Le scadenze per richiedere l’agevolazione dipendono dall’anno d’imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento del bonus.
A questo riguardo, ci sono due le alternative:
– chi sceglie come anno di riferimento il 2007 deve presentare la richiesta al datore di lavoro o all’ente pensionistico entro il 31 gennaio 2009, utilizzando il modello “sostituto” predisposto per la richiesta del bonus al sostituto d’imposta o agli enti pensionistici. Nel caso in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta, la domanda potrà essere invece inviata, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2009, utilizzando il modello denominato “agenzia”.
– coloro che, invece, scelgono il 2008, devono presentare la richiesta al datore di lavoro o all’ente pensionistico entro il 31 marzo 2009. In tutti casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta, la richiesta può essere presentata, sempre in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009.
A quanto ammonta il bonus
– 200 € per pensionati unici componenti del nucleo familiare con reddito non superiore a 15.000 €
– 300 € per nucleo familiare di due componenti con reddito non superiore a 17.000 €
– 450 € per nucleo familiare con 3 componenti e reddito complessivo non superiore a 17.000 €
– 500 € per nucleo familiare con 4 componenti e reddito complessivo non superiore a 20.000 €
– 600 € per nucleo familiare con 5 componenti e reddito complessivo di 20.000 €
– 1.000 € per nucleo familiare con più di 5 componenti e reddito complessivo non superiore a 22.000 €
– 1.000 € per nucleo familiare con portatori di handicap a carico e reddito complessivo non superiore a 35.000 €
Fonte: governo.it
mw640
Newsletter della Storia dei Sordi n. 640 del 4 febbraio 2009